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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3684/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Ferrara che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi avverso il decreto di sequestro preventivo delle coperture delle tribune "nord" e "est" e della gradinata "est" dello stadio comunale di Ferrara. I reati contestati erano quelli di cui agli artt. 356 e 479 cod. pen., imputati a Tassi quale esecutore materiale, a Travagli quale progettista e a Colombi e Chiogna quali collaudatori. I ricorrenti deducevano la violazione di legge per il mancato riconoscimento del loro interesse ad impugnare, sostenendo che l'indagato deve poter contestare la sussistenza del fumus e del periculum e che l'art. 322 c.p.p. elenca sia l'indagato sia il soggetto titolare del diritto alla restituzione come legittimati a ricorrere. Inoltre, i ricorrenti sostenevano che l'interesse al dissequestro sussisterebbe anche per prevenire eventuali future azioni risarcitorie della società concessionaria (SPAL) per il danno patrimoniale derivante dall'indisponibilità delle strutture.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che, sebbene l'art. 322 c.p.p. indichi astrattamente più soggetti legittimati a proporre il riesame (l'indagato e il soggetto avente diritto alla restituzione), per l'ammissibilità del ricorso è necessario che l'attore dimostri un interesse concreto e attuale corrispondente al risultato utile tipizzato dal procedimento cautelare, ossia l'interesse alla restituzione della cosa. Poiché i beni sequestrati erano di proprietà del Comune di Ferrara e concessi alla SPAL, i ricorrenti non vantavano un interesse concreto alla restituzione. È stata altresì respinta la doglianza secondo cui il possibile danno patrimoniale per la concessionaria e la conseguente eventuale responsabilità civile dei ricorrenti darebbe loro interesse ad impugnare: si tratta di una prospettazione ipotetica e, in ogni caso, il titolare (la concessionaria) è il soggetto legittimato a chiedere il dissequestro e la restituzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    L'articolo individua astrattamente i soggetti legittimati a proporre il riesame (l'indagato e il soggetto avente diritto alla restituzione), ma non basta la mera legittimazione astratta: è necessaria la prova di un interesse concreto e attuale al risultato utile del ricorso, tipicamente la restituzione della cosa sequestrata.

  • art. 356 cod. pen.

    Norma richiamata come titolo di reato per i fatti che hanno giustificato il sequestro; nella sentenza è citata come parte delle contestazioni mosse agli indagati (Tassi, Travagli, Colombi, Chiogna).

  • art. 479 cod. pen.

    Norma richiamata insieme all'art. 356 cod. pen. quale contestazione penale connessa ai lavori sulle strutture, motivazione del sequestro preventivo.

Massime di principio

  • La legittimazione astratta prevista dall'art. 322 c.p.p. non equivale automaticamente a un interesse concreto: per proporre il riesame del sequestro l'indagato deve dimostrare un interesse effettivo e attuale, normalmente coincidente con la prospettiva di ottenere la restituzione della cosa.
  • Chi non è titolare del bene oggetto di sequestro (proprietario o concessionario/possessore) difficilmente avrà interesse concreto ad impugnare il sequestro; in questi casi il soggetto titolare del diritto alla restituzione è il destinatario naturale dell'azione di dissequestro.
  • Il mero interesse a ottenere una pronuncia sulla fondatezza della misura cautelare (ossia provare l'inesistenza del fumus del reato) non basta a fondare l'interesse legittimante il ricorso se non è collegato a un risultato utile tipizzato (es. restituzione della cosa).
  • La prospettiva di una futura responsabilità civile verso la concessionaria per il mancato utilizzo del bene, o di danni patrimoniali, è in genere troppo ipotetica per configurare un interesse concreto all'impugnazione; la concessionaria stessa può e deve chiedere il dissequestro per tutelare i propri interessi materiali.
  • In situazioni analoghe, chi intende impugnare un sequestro preventivo dovrebbe documentare un diritto diretto o un interesse patrimoniale immediato collegato alla restituzione del bene (es. titolo di proprietà, diritto di disponibilità, danno patrimoniale immediato e diretto provato) per superare l'eccezione di inammissibilità.

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