Sentenza del 05/02/2019 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 78/2019 TRIBUTI LOCALI - TARI - Box auto - Debenza - Sussiste - Ragioni - Esclusione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso di pagamento TARI 2016 sostenendo che i box fossero inidonei a produrre rifiuti perché inabitabili, privi di arredi e senza allacci autonomi alle reti idrica, elettrica e del gas. La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso. Il Comune ha appellato sostenendo che i box, in quanto locali detenuti e suscettibili di produrre rifiuti, fossero soggetti al tributo.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune di Napoli e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che i garage situati all'interno di locali, anche se autonomamente accatastati o assegnati in via esclusiva, sono normalmente soggetti alla tassa poiché possono produrre rifiuti apprezzabili. La mancanza di utenze autonome di acqua, luce e gas non dimostra, da sola, l'inidoneità alla produzione di rifiuti. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 450 euro.
Norme richiamate
Art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993
Presupposto della TARSU è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
La detenzione o occupazione di un locale costituisce il presupposto del tributo, salvo che il contribuente dimostri specifiche condizioni di esclusione o esenzione. I garage interni sono normalmente tassabili, mentre le autorimesse scoperte esterne possono essere escluse in quanto pertinenze dell'abitazione.
Cassazione, Sezione V, 2 marzo 2018, n. 4961
Il tributo trova applicazione per i garage siti all'interno di locali ... in quanto producono rifiuti apprezzabili.
La giurisprudenza di legittimità considera i garage interni, anche se autonomamente accatastati o privi di utenze proprie, normalmente soggetti alla tassa, salvo prova concreta della loro effettiva non utilizzabilità o dell'esistenza di una specifica causa di esclusione.
Massime di principio
- Un box o garage interno a un edificio è, in via ordinaria, soggetto alla TARI/TARSU perché la detenzione del locale fa presumere la potenziale produzione di rifiuti.
- L'assenza di allacci autonomi a acqua, energia elettrica o gas non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'inidoneità del locale alla produzione di rifiuti.
- Chi chiede l'esclusione o l'esenzione dal tributo deve fornire una prova concreta e specifica delle condizioni che rendono il locale inutilizzabile o non produttivo di rifiuti.
- La mera qualificazione catastale come box o pertinenza non comporta automaticamente l'esenzione; rilevano anche la collocazione interna o esterna, l'effettiva disponibilità e l'utilizzabilità del locale.
- In assenza di una prova contraria adeguata, l'amministrazione può richiedere il tributo sulla base della detenzione e delle risultanze catastali, senza che sia necessariamente obbligata a una preventiva interlocuzione con il contribuente.
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