Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/02/2019 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 78/2019 TRIBUTI LOCALI - TARI - Box auto - Debenza - Sussiste - Ragioni - Esclusione - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'avviso di pagamento TARI 2016 sostenendo che i box fossero inidonei a produrre rifiuti perché inabitabili, privi di arredi e senza allacci autonomi alle reti idrica, elettrica e del gas. La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso. Il Comune ha appellato sostenendo che i box, in quanto locali detenuti e suscettibili di produrre rifiuti, fossero soggetti al tributo.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune di Napoli e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che i garage situati all'interno di locali, anche se autonomamente accatastati o assegnati in via esclusiva, sono normalmente soggetti alla tassa poiché possono produrre rifiuti apprezzabili. La mancanza di utenze autonome di acqua, luce e gas non dimostra, da sola, l'inidoneità alla produzione di rifiuti. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 450 euro.

Norme richiamate

  • Art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993

    Presupposto della TARSU è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

    La detenzione o occupazione di un locale costituisce il presupposto del tributo, salvo che il contribuente dimostri specifiche condizioni di esclusione o esenzione. I garage interni sono normalmente tassabili, mentre le autorimesse scoperte esterne possono essere escluse in quanto pertinenze dell'abitazione.

  • Cassazione, Sezione V, 2 marzo 2018, n. 4961

    Il tributo trova applicazione per i garage siti all'interno di locali ... in quanto producono rifiuti apprezzabili.

    La giurisprudenza di legittimità considera i garage interni, anche se autonomamente accatastati o privi di utenze proprie, normalmente soggetti alla tassa, salvo prova concreta della loro effettiva non utilizzabilità o dell'esistenza di una specifica causa di esclusione.

Massime di principio

  • Un box o garage interno a un edificio è, in via ordinaria, soggetto alla TARI/TARSU perché la detenzione del locale fa presumere la potenziale produzione di rifiuti.
  • L'assenza di allacci autonomi a acqua, energia elettrica o gas non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'inidoneità del locale alla produzione di rifiuti.
  • Chi chiede l'esclusione o l'esenzione dal tributo deve fornire una prova concreta e specifica delle condizioni che rendono il locale inutilizzabile o non produttivo di rifiuti.
  • La mera qualificazione catastale come box o pertinenza non comporta automaticamente l'esenzione; rilevano anche la collocazione interna o esterna, l'effettiva disponibilità e l'utilizzabilità del locale.
  • In assenza di una prova contraria adeguata, l'amministrazione può richiedere il tributo sulla base della detenzione e delle risultanze catastali, senza che sia necessariamente obbligata a una preventiva interlocuzione con il contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.