Cassazione Penale, Sentenza n. 21964/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di Euro 44.200,00 disposto dal G.I.P. sullo sfondo di ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso. I ricorrenti contestavano la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura reale, deducendo che le somme sequestrate deriverebbero da un'attività lecita di gommista e non dall'illecito, che l'ammontare sequestrato eccedeva il profitto illecito connesso alle fattispecie contestate provvisoriamente, che mancava adeguata motivazione circa il pericolo di reiterazione concreto e attuale e che non era dimostrata la riconducibilità delle somme all'indagato trattandosi di valori rinvenuti presso l'abitazione della madre; denunciavano inoltre vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 321 c.p.p. e violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando un vizio di motivazione e di congruenza tra la somma sequestrata e il profitto illecito indicato nella imputazione provvisoria. Ha osservato che il tribunale del riesame si è limitato a richiamare esigenze impeditive senza sviluppare l'eventuale presupposto diverso (confisca allargata ex art. 240-bis c.p.) che era richiamato dal provvedimento del G.I.P., e ha quindi annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio al tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame delle misure cautelari reali - per un nuovo esame, con l'indicazione che in sede di rinvio dovrà essere valutata anche l'eventuale applicabilità della misura su base diversa (in particolare la confisca allargata).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. lett. b)
Norma richiamata dai ricorrenti come parametro per il motivo in cassazione (vizio di motivazione); la Corte richiama la possibilità di sindacare la motivazione quando ricorra violazione di legge o vizi estremi della motivazione.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione sui provvedimenti cautelari e alla valutazione dell'idoneità delle ragioni esposte dal giudice del riesame.
art. 321 cod. proc. pen. comma 1
Richiamato in ordine alla adeguatezza e completezza della motivazione dei provvedimenti cautelari e del riesame delle misure.
art. 240 cod. pen.
Norma relativa alla confisca del profitto del reato: la Corte ha richiamato la necessità che il sequestro sia congruente rispetto al profitto illecito indicato nell'imputazione.
art. 240-bis cod. pen.
Previsione della confisca allargata; la Corte ha rilevato che, pur essendo tale presupposto menzionato dal G.I.P., il tribunale del riesame non ha sviluppato la valutazione sulla sua applicabilità, omettendo un necessario approfondimento.
art. 325 cod. proc. pen.
Norma che delimita l'ambito di ammissibilità del ricorso avverso provvedimenti cautelari reali: la Corte ricorda che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che tale nozione comprende anche gravi vizi di motivazione.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 e Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017)
Richiamata per affermare che i vizi della motivazione possono integrare violazione di legge quando risultano tali da rendere incomprensibile l'itinerario logico-argomentativo del giudice.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di somme deve essere congruente e proporzionato rispetto al profitto illecito indicato nell'imputazione provvisoria; se l'ammontare sequestrato eccede in modo significativo quanto ragionevolmente riconducibile al reato contestato, il giudice deve spiegare in modo specifico la congruenza o il diverso presupposto (es. confisca allargata).
- Quando un provvedimento cautelare si fonda anche sulla possibilità di applicare la confisca allargata (art. 240-bis), il giudice di riesame è tenuto a sviluppare esplicitamente l'analisi sui presupposti di tale istituto; l'invocazione generica della confisca senza sviluppo motivazionale è insufficiente.
- La riconducibilità di beni sequestrati trovati presso terzi (es. abitazione della madre) richiede motivazione specifica che colleghi oggettivamente i beni all'indagato; intercettazioni o elementi indiziari devono essere valutati e motivati in tale prospettiva.
- Il pericolo di reiterazione che giustifica misure ablative deve essere concreto e attuale e adeguatamente motivato; dichiarazioni generiche sull'esigenza impeditiva non sono sufficienti.
- In cassazione per provvedimenti cautelari reali l'impugnazione è ammissibile per violazione di legge e per vizi della motivazione così gravi da renderla incomprensibile: gli errori di fatto o di equa valutazione richiedono che la motivazione sia almeno coerente, completa e razionale.
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice del riesame dovrà compiere un nuovo esame pieno e motivato, valutando alternativamente tutte le possibili basi giuridiche per la misura (sequestro preventivo finalizzato alla confisca ordinaria o alla confisca allargata) e misurando proporzione e collegamento dei beni al reato.
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