Cassazione Civile, Ordinanza n. 29450/2023 del 24/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di fornitura aventi ad oggetto un manufatto metallico (un cestello circolare) commissionato con due ordini del 23/4/2008 e del 1/12/2008. La fornitrice otteneva un decreto ingiuntivo per il corrispettivo dovuto sul primo contratto; la committente proponeva opposizione e, in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto di aprile 2008 con restituzioni e risarcimento danni, oltre al risarcimento dei danni per vizi della fornitura relativa al contratto di dicembre 2008. In primo grado venivano rigettate le domande riconvenzionali relative al primo contratto, confermato il decreto ingiuntivo, riconosciuto il saldo del secondo contratto e liquidato solo parzialmente il danno per vizi della seconda fornitura; la decisione veniva confermata in appello. In cassazione la committente deduceva, con due motivi connessi, che la Corte territoriale non aveva considerato l’inadempimento della fornitrice all’obbligo contrattuale di far certificare da un ente terzo la qualità delle saldature del bene, obbligo che la ricorrente riteneva autonomo e decisivo; sosteneva inoltre che tale obbligo non fosse una prestazione secondaria di scarsa importanza, ma un adempimento rilevante ai fini della risoluzione. Denunciava la violazione degli artt. 1218, 1372, 1460 e 2697 c.c., nonché degli artt. 1453, 1455 e 1476 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello fosse incorsa in un errore di diritto nell’affermare che l’inadempimento relativo alla mancata certificazione di qualità delle saldature fosse soltanto "formale" e di scarsa importanza. Secondo la Cassazione, quando la certificazione di qualità è prevista da un preciso impegno contrattuale, la sua mancata esecuzione integra un inadempimento giuridicamente rilevante, non degradabile a mera irregolarità formale né neutralizzabile con un giudizio di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; inoltre, tale mancanza può assumere rilievo anche quale difetto di "qualità promesse" ai sensi dell’art. 1497 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’allegato inadempimento della fornitrice e del conseguente onere di provare l’esatto adempimento
art. 1372 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della vincolatività del contratto e dell’obbligo assunto dalla fornitrice
art. 1460 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione all’eccezione di inadempimento e alla sospensione del pagamento
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente per il riparto dell’onere della prova sull’adempimento
art. 1453 c.c.
richiamato per la risoluzione del contratto per inadempimento
art. 1455 c.c.
richiamato per contestare la qualificazione dell’inadempimento come di scarsa importanza; la Corte ne esclude l’applicazione riduttiva al caso di un obbligo contrattualmente specifico e puntuale
art. 1476 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel contesto degli obblighi del venditore/fornitore
art. 1497 c.c.
la Corte afferma che la mancata certificazione di qualità contrattualmente pattuita può integrare difetto di "qualità promesse", rilevante ai fini della risoluzione
art. 1453 ss. c.c.
richiamati dalla Corte per qualificare l’errore di diritto della sentenza impugnata in tema di risolubilità per inadempimento
Massime di principio
- Se una parte assume contrattualmente l’obbligo di procurare una certificazione di qualità o un controllo terzo previsto dal contratto, la sua omissione costituisce inadempimento giuridicamente apprezzabile e non può essere degradato a mero profilo formale.
- Un obbligo contrattuale espresso e puntuale non può essere neutralizzato con un giudizio di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. quando esso sia parte dell’assetto di interessi voluto dalle parti e incida sulle qualità promesse del bene.
- La mancata certificazione di qualità pattuita può integrare difetto di qualità promesse ai sensi dell’art. 1497 c.c., legittimando la risoluzione del contratto, a prescindere dalla prova immediata del difetto materiale del bene.
- Quando l’eccezione di inadempimento è tempestivamente sollevata, il giudice di merito deve verificare l’esatto contenuto dell’obbligo contrattuale e non può bilanciare l’inadempimento dedotto con la sola assenza di prova dei vizi materiali del bene.
- La rilevanza di sistemi di certificazione e controllo qualità, se inseriti nel contratto, non è meramente accessoria ma può costituire elemento essenziale dell’obbligazione dedotta in contratto.
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