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Ordinanza

Ordinanza n. 104/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego del Comune di Brindisi a firma del Dirigente del Settore Servizi Demografici – Pubblica Istruzione – Attività Produttive – SUAP – Servizio Suap dell’8.07.2025, notificato il 10.07.2025, avente ad oggetto “AGRIGUNA DI DI CICCO MASSIMILIANO IMPRESA INDIVIDUALE– Richiesta di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici -DCCMSM77P09B180E-23052025-1247. -Provvedimento di diniego”, con il quale è stata disposta la conclusione negativa del procedimento avviato ed il formale diniego alla richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici avanzata dalla ditta individuale “Agriguna di Di Cicco Massimiliano” nonché avverso il richiamato parere non favorevole di cui alla nota del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Brindisi prot. n. 96366 del 02.07.2025 (conosciuta solo in data 24.09.2025) laddove si motiva che “allo stato il fabbricato presente all’interno dell’azienda agricola, identificato catastalmente al foglio 3 p.lla 470 è da ritenersi privo di titolo edilizio essendo stato oggetto di interventi edilizi privi del rilascio della autorizzazione paesaggistica”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202501143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, fondato sul parere comunale secondo cui un fabbricato aziendale sarebbe privo di titolo edilizio per assenza di autorizzazione paesaggistica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore agrituristico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale dell'8 luglio 2025 con cui è stata conclusa negativamente la procedura e negata l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, nonché il parere non favorevole del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del 2 luglio 2025. Il diniego si fondava esclusivamente sull'affermazione che il fabbricato presente nell'azienda agricola, identificato catastalmente al foglio 3, particella 470, fosse privo di titolo edilizio in quanto interessato da interventi edilizi privi di autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente ha allegato anche un danno grave e irreparabile derivante dall'efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini dell'immediato riesame e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati. La decisione è stata motivata dalla sopravvenienza della sentenza dello stesso TAR, Sezione I, n. 1605 del 22 dicembre 2025, che aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti del medesimo ricorrente, annullando gli atti comunali di archiviazione e di diniego relativi alla richiesta di permesso di costruire per la ristrutturazione del fabbricato rurale. Poiché il diniego di iscrizione agrituristica si fondava esclusivamente sul parere relativo all'asserita assenza del titolo edilizio, l'annullamento dei precedenti atti edilizi incideva sul presupposto del provvedimento impugnato. Considerato inoltre il danno grave e irreparabile allegato, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare, limitandola al riesame amministrativo e facendo salvi i successivi provvedimenti del Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica di merito alla seconda udienza di gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuta la propria competenza e giurisdizione; ... Considerato ... il danno grave ed irreparabile ...

    La disposizione costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare, con sospensione dell'efficacia degli atti impugnati ai fini del riesame amministrativo.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo si fonda esclusivamente su un presupposto edilizio successivamente travolto dall'annullamento giurisdizionale degli atti che lo avevano accertato o negato, la sopravvenienza deve essere considerata nella valutazione della domanda cautelare contro il provvedimento consequenziale.
  • La tutela cautelare può essere accordata mediante sospensione dell'efficacia dell'atto e contestuale imposizione di un riesame amministrativo, senza predeterminare l'esito della riedizione del potere e facendo salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione.
  • L'annullamento giurisdizionale degli atti presupposti può integrare una sopravvenienza rilevante ai fini del fumus boni iuris rispetto al provvedimento consequenziale che su quei medesimi atti si fondi.
  • La sospensione cautelare è giustificata anche dalla considerazione congiunta della sopravvenienza favorevole sul piano del fumus e del danno grave e irreparabile allegato dal ricorrente sul piano del periculum.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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