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Sentenza

Sentenza n. 42/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2199/2024 del 29.04.2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 29.04.2024.

Giustizia amministrativa202502359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici 2019/20-2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero, che aveva condannato l'amministrazione all'attribuzione di un beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta Docente, per complessivi 2.500 euro. Dopo la notificazione era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che il Ministero effettuasse pagamenti, neppure parziali. È stata chiesta anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e l'amministrazione non aveva adempiuto. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e di riferire alla Sezione sugli adempimenti compiuti. Ha invece respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente eccessiva e afflittiva la penalità in ragione delle difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e all'esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di ulteriore inottemperanza, di nominare un commissario ad acta e di applicare, su richiesta, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    “ulteriore somma di denaro”

    La penalità di mora può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente; nel caso esaminato è stata esclusa per le difficoltà finanziarie dell'amministrazione e per l'esiguità del debito.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il pagamento da parte della pubblica amministrazione deve essere preceduto dal decorso del termine dilatorio previsto dalla norma; decorso tale termine senza adempimento, può essere accertata l'inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato può essere dichiarata quando il titolo sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e l'amministrazione non abbia eseguito, neppure parzialmente, la prestazione dovuta.
  • Quando l'amministrazione non contesta né l'an né il quantum del credito riconosciuto dal titolo e non fornisce prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato con la sentenza.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, definendone termine, poteri e obbligo di relazione sugli adempimenti compiuti.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e l'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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