Cassazione Civile, Ordinanza n. 02429/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui veniva intimato a una società il pagamento di una somma per un rapporto qualificato dalla controparte come noleggio di beni destinati all’allestimento di un’assemblea societaria. L’opponente sosteneva, invece, che i beni non fossero stati noleggiati ma semplicemente depositati presso di lei, chiedendo in via riconvenzionale anche un corrispettivo per il presunto deposito. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e il successivo rigetto dell’appello, la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sulla valutazione della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto provato un contratto di noleggio anziché un deposito; (2) violazione dell’art. 1766 c.c. e falsa qualificazione del rapporto, assumendo che la Corte territoriale avesse impropriamente ricondotto la fattispecie a un noleggio; (3) violazione delle norme sulle spese processuali, censurando la condanna alle spese nonostante la pretesa fondatezza della propria azione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché proposto in presenza di doppia conforme senza adeguata deduzione della diversità delle rationes decidendi dei due gradi di merito, e comunque volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il contratto di noleggio è un contratto atipico, non soggetto a forma scritta ad substantiam né ad probationem, e che la Corte territoriale aveva correttamente desunto, sulla base di prove testimoniali, documentali e presuntive, che la causa concreta del rapporto fosse l’utilizzo dei beni per l’allestimento dell’evento, non la mera custodia propria del deposito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché non censurava i criteri legali di regolazione delle spese ma tendeva solo a ottenere un diverso esito delle spese in dipendenza dell’accoglimento delle domande della ricorrente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e confronti le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, se non dimostrando la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 116 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La valutazione delle presunzioni semplici rientra nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
art. 1766 c.c.
Richiamato per escludere la qualificazione del rapporto come deposito, poiché la causa concreta accertata era l’utilizzo dei beni per l’allestimento dell’evento e non la custodia.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la censura che mira solo a un diverso regolamento in ragione dell’auspicato accoglimento della domanda è inammissibile.
art. 92 c.p.c.
La doglianza sulle spese è inammissibile se non investe i criteri legali di compensazione o regolazione, ma pretende soltanto un nuovo apprezzamento del risultato di merito.
art. 380-bis c.p.c.
È stata richiamata la proposta di definizione in camera di consiglio per manifesta infondatezza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato come base per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La rivalutazione del materiale probatorio, incluse le presunzioni semplici, non è consentita in cassazione, perché appartiene al giudice di merito.
- Un contratto atipico, come il noleggio di beni mobili, può essere provato con testimonianze, documenti e presunzioni, quando non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
- La qualificazione del rapporto deve essere compiuta in base alla causa concreta dell’operazione: se la funzione economico-sociale è l’utilizzo temporaneo del bene per uno specifico impiego, il rapporto non è riconducibile al deposito, che presuppone la custodia.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile quando non contesta l’erronea applicazione dei criteri legali, ma mira soltanto a ottenere un diverso regolamento conseguente a un esito di merito diverso da quello deciso.
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