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Ordinanza

Ordinanza n. 358/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza 1. per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della sentenza TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 861 del 20 maggio 2025, con la quale il predetto TAR ha ordinato ad ANAS di rinnovare la valutazione dell'offerta del RTI Sposato Costruzioni S.r.l., ai sensi dell'art. 93, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza medesima; nonché, ove occorra per l'accertamento ex art. 117 c.p.a. dell'illegittimità del silenzio serbato da ANAS in relazione alla predetta rivalutazione e per l'annullamento di ogni atto o provvedimento, anche ove ad ora sconosciuto, eventualmente adottato da ANAS in sede di rivalutazione dell'offerta, con riserva di specificarne successivamente i motivi; 2. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Franco Giuseppe S.r.l. il 14 luglio 2025: per la corretta ottemperanza: della sentenza TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 861 del 20 maggio 2025, pronunciata all’esito del giudizio R.G. 1145/2025, con la quale il predetto TAR ha ordinato ad ANAS di rinnovare la valutazione dell’offerta del RTI Sposato, ai sensi dell’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza medesima; e per il contestuale annullamento, previa concessione di misure cautelari, - del verbale n. 18 del 28 maggio 2025, comunicato a mezzo portale di gara in data 30 giugno 2025, relativo alla seduta tenutasi in pari data con cui ANAS ha rivalutato l’offerta del RTI Sposato Costruzioni S.r.l., attribuendo un nuovo punteggio violativo e/o elusivo delle statuizioni contenute nella sentenza TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 861 del 20 maggio 2025, pronunciata all’esito del giudizio R.G. 1145/2025; - ove occorra, delle comunicazioni compiute da ANAS in data 30 giugno 2025, con le quali ha reso noto a tutti i partecipanti alla gara gli esiti della rivalutazione dell’offerta condotta nei confronti del RTI Sposato Costruzioni S.r.l.; - ove occorra, dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione successivamente adottato, ad oggi sconosciuto al RTI ricorrente, ove indichi il RTI Sposato Costruzioni S.r.l. come aggiudicatario della procedura in oggetto; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche ove sconosciuto o non comunicato, nella misura in cui si riveli lesivo per il RTI ricorrente ovvero vìoli o eluda le statuizioni contenute nella suddetta sentenza; 3. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Franco Giuseppe S.r.l. il 25 luglio 2025: per la corretta ottemperanza: - della sentenza TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 861 del 20 maggio 2025, con la quale il predetto TAR ha ordinato ad ANAS di rinnovare la valutazione dell’offerta del RTI Sposato, ai sensi dell’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza medesima; e per il contestuale annullamento, previa concessione di misure cautelari, - del provvedimento avente prot. CDG n. 635910 del 15 luglio 2025, con cui ANAS, in persona del suo amministratore delegato, ha disposto l’aggiudicazione immediatamente efficace della Gara “CZ 48/23” in favore del RTI controinteressato; - ove occorra, dell’atto avente prot. CDC n. 635911 del 15 luglio 2025, con cui ANAS, in persona del Direttore Appalti e Acquisti, ha comunicato il predetto provvedimento di aggiudicazione 15 luglio 2025; - ove occorra, di tutti gli atti inerenti alla verifica dei requisiti del RTI aggiudicatario, generali e speciali, allo stato sconosciuti poiché non pubblicati da ANAS nel portale di gara; - ove occorra, di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche ove sconosciuto o non comunicato, nella misura in cui si riveli lesivo per il RTI ricorrente ovvero vìoli o eluda le statuizioni contenute nella suddetta sentenza e, in ogni caso, con reiterazione dell’impugnativa relativa a tutti gli altri atti impugnati con il precedente ricorso in ottemperanza e con il precedente atto di motivi aggiunti; per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato in data 20 febbraio 2025 con il raggruppamento controinteressato, RTI Sposato Costruzioni S.r.l. e per il relativo subentro del RTI ricorrente nello stesso (dichiarandosi fin da ora, ad ogni effetto di legge, la disponibilità della ricorrente a subentrare nell’esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 del c.p.a. alle condizioni di cui alla propria offerta); e per la conseguente condanna della Stazione Appaltante a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante stipulazione di un contratto alle condizioni di cui alla propria offerta, ovvero, in subordine, ove non risulti possibile il subentro, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Giustizia amministrativa202500851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti di rivalutazione dell'offerta e successiva aggiudicazione adottati da ANAS in asserita violazione o elusione della sentenza del TAR Calabria n. 861 del 20 maggio 2025, nonché il contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Calabria n. 861 del 20 maggio 2025, che aveva ordinato ad ANAS di rinnovare la valutazione dell'offerta dell'RTI aggiudicatario ai sensi dell'art. 93, comma 6, d.lgs. n. 36/2023. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale con cui ANAS ha rivalutato l'offerta, il successivo provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace e gli atti connessi, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Nel frattempo, la ricorrente ha appellato la sentenza presupposta. Anche l'impresa aggiudicataria ha proposto appello incidentale, contestando i capi della medesima sentenza relativi all'annullamento dell'esclusione della ricorrente e alla valutazione della propria offerta. La decisione del giudizio di ottemperanza e dei motivi aggiunti dipende quindi dall'esito dell'appello: l'accoglimento dell'appello principale potrebbe comportare l'esclusione dell'aggiudicataria e travolgere l'aggiudicazione; l'accoglimento dell'appello incidentale potrebbe rendere legittima l'esclusione della ricorrente, privandola di legittimazione e interesse alla contestazione degli atti successivi.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio in attesa della definizione dell'appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato sulla sentenza presupposta. Ha ritenuto che la decisione dell'odierno giudizio fosse condizionata dall'esito dell'appello e che la sua prosecuzione potesse condurre a una pronuncia inutiliter data, con inutile dispendio di attività processuale e pregiudizio per le parti. Il Collegio ha richiamato l'art. 79 c.p.a. e l'applicabilità degli artt. 295 e 337 c.p.c., precisando che, quando la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non ancora passata in giudicato e pende in appello, non opera la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., potendo trovare applicazione la sospensione facoltativa prevista dall'art. 337, comma 2, c.p.c. Dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, le parti dovranno presentare istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa di sospensione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023

    rinnovare la valutazione dell'offerta

    La sentenza presupposta aveva ordinato ad ANAS di rinnovare la valutazione dell'offerta dell'RTI interessato ai sensi di tale disposizione.

  • art. 79 c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla sospensione del processo comporta l'applicabilità degli artt. 295 e 337 c.p.c. nel processo amministrativo.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è stata ritenuta applicabile quando la causa pregiudicante, definita con sentenza non passata in giudicato, pende in grado di appello.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    la facoltatività della sospensione ex art. 337 c.p.c., non ha lo scopo di prevenire il contrasto di giudicati [...] ma soltanto quello di prevenire lo svolgimento di attività processuale che potrebbe poi perdere ogni utilità

    La sospensione facoltativa è lo strumento utilizzabile per evitare attività processuale potenzialmente inutile quando pende in appello il giudizio pregiudicante.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Una volta venuta meno la causa di sospensione, le parti devono presentare istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto rilevante.

  • art. 122 c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro, ma il TAR non ha deciso tali domande.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando la decisione di un giudizio dipende dall'esito di un diverso giudizio pregiudicante già definito con sentenza non passata in giudicato e pendente in appello, non trova applicazione la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; può invece essere disposta la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., resa applicabile dall'art. 79 c.p.a.
  • La sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. è giustificata dall'esigenza di evitare la prosecuzione di attività processuali che potrebbero perdere ogni utilità in ragione dell'esito del giudizio pregiudicante, non dalla necessità di prevenire un contrasto tra giudicati.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una sentenza non definitiva, la pendenza dell'appello sulla sentenza presupposta può giustificare la sospensione quando l'esito dell'appello può travolgere gli atti amministrativi successivi o incidere sulla legittimazione e sull'interesse delle parti alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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