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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23063/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. L'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 61 n. 11 c.p., ma la questione risultava nuova e non era stata specificamente devoluta al giudice di appello. La Corte ha anche rilevato che una memoria difensiva depositata nell'interesse dell'imputato non poteva essere considerata perché presentata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, termine da computarsi interamente e liberamente ai sensi dell'art. 611, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse inedito, poiché non possono essere prospettate in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello non abbia pronunciato perché non ritualmente devolute con specificità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem)

    Il termine per il deposito della memoria prima dell'udienza va calcolato escludendo sia il giorno iniziale sia quello finale; una memoria depositata oltre tale termine è intempestiva e non deve essere considerata.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    È la norma invocata dal ricorrente come violata; la censura è stata ritenuta nuova e quindi non esaminabile in cassazione perché non devoluta in appello con specificità.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Le questioni non specificamente devolute al giudice di appello non possono essere riproposte in cassazione, salvo eccezioni per questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotte questioni nuove che il giudice di appello non abbia esaminato perché non ritualmente e specificamente devolute, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
  • La violazione dell'onere di specifica devoluzione del motivo di appello determina l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, anche quando venga formalmente prospettata una violazione di legge.
  • Il deposito di memorie oltre il termine perentorio stabilito prima dell'udienza comporta la loro irrilevanza processuale.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è manifesta, la Corte può ravvisare colpa nell'impugnazione e applicare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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