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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 493/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La LAV impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso l'assoluzione, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere inammissibile l'impugnazione della parte civile per la mancata enunciazione formale della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 576 c.p.p. La censura sosteneva che, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 6509/2013), non è necessaria l'espressa indicazione che l'impugnazione sia proposta "ai soli effetti della responsabilità civile" né la dichiarazione formale della domanda risarcitoria, essendo tale finalità desumibile dalla natura dell'impugnazione stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della LAV. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'appello della parte civile per assenza di enunciazione formale della domanda risarcitoria e ha posto a riferimento il principio secondo cui l'impugnazione della parte civile è ammissibile anche se non contiene l'espresso richiamo ai soli effetti civili. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese per il grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 576 cod. proc. pen.

    ai soli effetti della responsabilità civile

    La Corte ha interpretato la norma alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite ritenendo che non sia necessaria l'enunciazione formale della domanda risarcitoria: l'impugnazione della parte civile è ammissibile anche quando non venga espressamente dichiarata la finalità "ai soli effetti civili", poiché tale finalità può desumersi dall'atto.

  • art. 544 bis c.p. (fattispecie contestata)

    Si tratta della norma penale relativa alla condotta contestata (maltrattamento/uccisione di animali); citata nel contesto fattuale ma non oggetto di interpretazione normativa nella decisione di legittimità, che si concentra sull'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile.

  • Sezioni Unite, Cass. n. 6509/2013

    Richiamata come principio di diritto prevalente: le Sezioni Unite hanno stabilito che l'impugnazione della parte civile è ammissibile anche senza la formale indicazione che è proposta ai soli effetti civili, principio che la Corte di Cassazione ha confermato.

  • Cass., Sez. 4, n. 29154 del 14/03/2018

    Giurisprudenza conforme citata dalla Corte per sottolineare l'orientamento consolidato sulla non necessità della formale enunciazione della domanda risarcitoria nell'impugnazione della parte civile.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato solo in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (ricorso trattato ex art. 23, comma 8) e non oggetto di statuizioni interpretative nel merito.

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta dalla parte civile è ammissibile anche se non contiene l'enunciazione formale della domanda risarcitoria: non è necessario dichiarare esplicitamente che l'appello è "ai soli effetti della responsabilità civile".
  • La finalità risarcitoria può essere desunta dall'oggetto e dall'iter argomentativo dell'impugnazione: se la parte civile contesta la ratio assolutoria del giudice di primo grado è ammesso che l'appello abbia effetti civili.
  • Se un giudice territoriale dichiara inammissibile l'appello della parte civile per mancanza di formale enunciazione della domanda risarcitoria, tale decisione può essere cassata alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite.
  • In presenza di impugnazioni della parte civile, la Corte di Cassazione può limitare l'annullamento agli "effetti civili" e disporre il rinvio al giudice civile competente per la valutazione e la liquidazione del danno.
  • Per evitare contestazioni formali, è comunque consigliabile che la parte civile, nell'impugnazione, renda chiaro se intende perseguire solo effetti civili o anche effetti penali, pur sapendo che la mancanza di tale dichiarazione non determina automaticamente l'inammissibilità.
  • Nel valutare l'ammissibilità, i giudici devono conformarsi alla giurisprudenza di legittimità, che assume carattere vincolante quando espressa dalle Sezioni Unite.

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