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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13807/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a una contestazione ex art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta non a un reato in materia di stupefacenti ma al mero illecito amministrativo di uso personale ex art. 75 D.P.R. 309/1990. La Corte ha però rilevato che il motivo era formulato in modo meramente assertivo e non indicava elementi di fatto immediatamente desumibili dagli atti o dal capo di imputazione tali da rendere manifestamente errata la qualificazione giuridica effettuata in sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che, dopo la riforma del 2017, nel patteggiamento il vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto o immediatamente percepibile dal testo dell'imputazione e della sentenza. Nel caso concreto, la censura non superava il livello di una contestazione generica e non evidenziava alcuna palese eccentricità della qualificazione rispetto al contenuto dell'imputazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione proposta dall'imputato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi espressamente previsti, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto, purché manifestamente erronea.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il meccanismo di inammissibilità senza formalità di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103

    individua l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina del patteggiamento e delle relative impugnazioni.

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice contestata nel patteggiamento, relativa ai reati in materia di stupefacenti.

  • art. 75 D.P.R. 309/1990

    richiamato dalla difesa come possibile qualificazione amministrativa dell'uso personale di sostanze stupefacenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali limiti è inammissibile.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo se l'errore emerge con immediatezza e in modo manifesto dal testo del capo di imputazione o della sentenza, senza necessità di valorizzare elementi fattuali o probatori ulteriori.
  • Una censura che si limiti ad affermare, in modo generico, la diversa qualificazione del fatto senza indicare gli elementi testuali che renderebbero palese l'errore non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Nel patteggiamento, il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica non può trasformarsi in una rivalutazione del fatto o della prova, essendo precluso il ricorso che richieda un passaggio logico fondato su aspetti fattuali non immediatamente ricavabili dagli atti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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