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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 93 - Comm. Trib. Prov. Catania

Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi - mancata allegazione processo verbale all'avviso di accertamento notificato agli eredi - nullità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto che, in presenza della morte del titolare e della possibile non conoscenza dell'atto presupposto da parte degli eredi, la mancata allegazione del processo verbale all'avviso di accertamento costituisce vizio tale da comportare l'annullamento dell'avviso di accertamento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

l'avviso di accertamento notificato agli eredi non allegava il processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza in presenza del titolare della ditta, atto presupposto dell'accertamento stesso. Tale mancata allegazione impedisce di conoscere i presupposti di fatto dell'atto impugnato e configura una carenza della motivazione richiesta dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Norme richiamate

  • art. 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241

    impone l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la motivazione deve consentire al destinatario di conoscere le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'atto, per cui l'omessa indicazione/produzione dell'atto presupposto (processo verbale) rende l'atto carente di motivazione.

  • art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per la disciplina dell'accertamento fiscale e dell'indicazione degli elementi e degli atti su cui si fonda l'avviso di accertamento; l'atto presupposto costituente la base fattuale dell'accertamento deve risultare dagli atti notificati o comunque essere reso conoscibile al destinatario.

  • art. 7 co. 1 Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    garantisce il diritto del contribuente ad essere adeguatamente informato sulle ragioni dell'azione amministrativa tributaria; l'omessa comunicazione dell'atto presupposto può violare le garanzie previste dallo Statuto.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale si basa su un atto presupposto (es. processo verbale redatto da organi di controllo), tale atto deve essere allegato o reso immediatamente conoscibile al destinatario dell'avviso di accertamento, soprattutto se il destinatario è un erede che non ha partecipato all'atto originario.
  • L'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990 richiede l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; l'omissione di documenti essenziali che costituiscono la base fattuale dell'atto può comportare la nullità dell'atto stesso.
  • Se l'amministrazione non allega l'atto presupposto, il contribuente (o gli eredi) può ottenere l'annullamento dell'avviso per violazione del principio di motivazione e del diritto di difesa.
  • In alcuni casi l'irregolarità può essere sanata se l'amministrazione rende poi conoscibile l'atto presupposto entro i limiti procedimentali e senza introdurre nuovi elementi non precedentemente dedotti; tuttavia la sanatoria non è automatica e dipende dal rispetto dei principi del contraddittorio e del divieto di motivazione aggiunta ex post.
  • È prassi prudente per l'amministrazione indicare sempre e allegare gli atti e i documenti sui quali si basa l'accertamento, nonché esplicitare i collegamenti logico-giuridici fra i fatti accertati e la pretesa tributaria.
  • Per i contribuenti/eredi, la richiesta di accesso agli atti e l'azione di impugnazione risultano strumenti efficaci per far valere la nullità di avvisi privi della documentazione e della motivazione necessarie.

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