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Sentenza

Sentenza n. 409/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma quanto al ricorso n. 42 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione Terza) n. 1888 del 2024, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 1134 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione Terza) n. 1888 del 2024, come corretta dal decreto collegiale del medesimo TAR n. 543 del 2025;

Giustizia amministrativa202500042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Capo della sentenza del TAR Sicilia n. 1888 del 2024, come corretto dal decreto collegiale n. 543 del 2025, relativo alla condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cittadino straniero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Interno ha proposto due appelli, riuniti perché diretti contro la medesima sentenza: il primo contro il capo della sentenza del TAR Sicilia che, dichiarata cessata la materia del contendere, aveva posto le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale; il secondo contro il decreto di correzione dell’errore materiale relativo alla liquidazione delle spese. L’unico motivo dedotto in entrambi gli appelli è la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 133 del d.P.R. n. 115 del 2002. L’Amministrazione ha sostenuto che, essendo il privato vittorioso ammesso al patrocinio a spese dello Stato e lo Stato soccombente, non avrebbe dovuto essere adottata alcuna statuizione sulle spese, richiamando un orientamento della Corte di cassazione formatosi nel processo civile secondo cui la liquidazione a carico di un’amministrazione statale e a favore dello Stato sarebbe priva di senso giuridico.

La decisione

Il CGARS ha preliminarmente riunito i due appelli. Nel merito li ha respinti, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha distinto la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, disciplinata dall’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, dalla regolazione delle spese tra le parti, disciplinata dall’art. 133 dello stesso testo unico. L’ammissione al patrocinio non esclude quindi una pronuncia sulle spese, che può consistere nella compensazione o nella condanna secondo il principio della soccombenza. Nei giudizi amministrativi, l’art. 133 impone che la condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio al pagamento delle spese in favore della parte ammessa disponga il pagamento a favore dello Stato; tale disciplina si applica anche quando la parte soccombente è un’amministrazione statale e il costo della difesa del privato è anticipato dal bilancio autonomo della Giustizia amministrativa. Gli artt. 131 e 134 del d.P.R. n. 115 del 2002 confermano, in chiave sistematica, la necessità di recuperare dall’obbligato soccombente le spese anticipate dall’Erario, lasciando alla rivalsa sulla parte ammessa un ruolo residuale. Il diverso orientamento della Corte di cassazione è stato ritenuto riferibile al processo civile e non idoneo a escludere l’applicazione dell’art. 133 nel processo amministrativo, anche in considerazione dell’autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa. Gli appelli sono stati definitivamente respinti; nessuna spesa è stata liquidata per il grado, poiché l’appellato non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

    Disciplina la liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non esclude la distinta regolazione delle spese tra le parti.

  • art. 131 d.P.R. n. 115/2002

    Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

    Nel giudizio amministrativo individua le spese prenotate a debito e quelle anticipate dall’Erario; gli onorari e le spese del difensore sono spese anticipate dall’Erario.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

    Impone, anche nel processo amministrativo e anche quando la parte soccombente è un’amministrazione statale, la condanna al pagamento delle spese in favore dello Stato, quale modalità di recupero delle somme anticipate per la difesa della parte ammessa al patrocinio.

  • art. 134 d.P.R. n. 115/2002

    Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

    Prevede una forma residuale di rivalsa sulla parte ammessa al patrocinio quando lo Stato non abbia recuperato le spese ai sensi dell’art. 133.

  • art. 20 l. n. 205/2000

    >> A decorrere dall’anno 2001 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all’autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata <<Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali>>…

    Richiama l’autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa, ulteriore elemento sistematico a sostegno del pagamento delle spese al pertinente capitolo del bilancio della Giustizia amministrativa.

  • art. 53-bis l. n. 186/1982

    A decorrere dall’anno 2001 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all’autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata <<Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali>>…

    Fondamento dell’autonoma gestione finanziaria delle spese della Giustizia amministrativa, rilevante per individuare il destinatario del pagamento previsto dall’art. 133.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l’ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato non esclude la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza: la liquidazione degli onorari al difensore e la condanna alle spese tra le parti sono istituti distinti e complementari.
  • Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio deve disporre, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, il pagamento delle spese direttamente a favore dello Stato, anche se la parte soccombente è un’amministrazione statale.
  • Gli artt. 131, 133 e 134 del d.P.R. n. 115 del 2002 delineano un sistema volto prioritariamente al recupero, dalla parte soccombente, delle spese anticipate dall’Erario per la difesa del soggetto ammesso al patrocinio; la rivalsa nei confronti della parte ammessa opera solo in via residuale quando il recupero ai sensi dell’art. 133 non sia avvenuto.
  • L’orientamento della Corte di cassazione formatosi con riferimento alla regolazione delle spese nel processo civile non esclude, in assenza di univoci indici normativi contrari, l’applicazione dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 nel processo amministrativo, anche in ragione dell’autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativa

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