Cassazione Penale, Sentenza n. 47037/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza di appello sollevando tre censure principali: 1) nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 522 co. 2 c.p.p. per discrasia tra la richiesta di rinvio a giudizio e la sentenza del G.U.P. circa il numero e l'elencazione delle fatture contestate; 2) vizi della motivazione e insufficienza probatoria in ordine alla responsabilità per gli anni d'imposta 2013-2015, con specifica doglianza sulla mancata allegazione al verbale di constatazione delle fatture e delle dichiarazioni fiscali relative al 2015 e richiesta di inutilizzabilità del verbale dell'Agenzia delle Entrate per presunta violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p.; 3) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche nonostante la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) la discrasia numerica tra la richiesta di rinvio e la sentenza del G.U.P. è stata qualificata come mero errore formale senza pregiudizio sostanziale della difesa, posto che l'avviso di conclusione delle indagini e la richiesta contenevano la contestazione corretta e l'imputato aveva scelto il rito abbreviato; 2) la motivazione sul fatto della fittizietà delle fatture è stata ritenuta adeguata: elementi gravi, precisi e concordanti indicavano la falsità (assenza di contratti e di rilevazione contabile, importi elevati, mancati pagamenti, mancata azione di recupero crediti, attività della fornitrice in liquidazione), e le omissioni documentali contestate non pregiudicano la prova poiché i documenti risultavano esistenti e disponibili; la eccezione di inutilizzabilità del verbale è stata considerata generica e non specificata con riferimento ad atti determinati; 3) il diniego delle attenuanti generiche è decisione di merito che non è sindacabile in cassazione se motivata: la Corte ha ritenuto decisivi i precedenti penali specifici del ricorrente e ha valutato congruo il trattamento sanzionatorio complessivo. Conseguentemente sono state confermate la condanna per i reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (pena: anni 1 e mesi 8 di reclusione nel giudizio di primo grado, confermata in quanto compatibile con le statuizioni d'appello) e le misure di confisca (con la precisazione dell'appello che la confisca per equivalente è subordinata all'impossibilità di eseguire la confisca diretta del profitto nella disponibilità della "Work Service s.r.l.").
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
La norma è stata applicata per qualificare il comportamento dell'imputato come uso di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere imposte: la Corte ha ritenuto provata la fittizietà delle fatture in base a indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 522 co. 2 c.p.p.
La doglianza di nullità sulla base di questa disposizione è stata ritenuta infondata: la discrasia tra atti è stata considerata mero errore formale non idoneo a cagionare pregiudizio alla difesa.
art. 220 disp. att. c.p.p.
La presunta violazione è stata valutata non automaticamente produttiva di inutilizzabilità del verbale dell'Agenzia delle Entrate; la Corte ricorda che chi eccepisce l'inutilizzabilità deve indicare gli atti specifici viziati e la loro incidenza, cosa non avvenuta nel ricorso.
art. 133 c.p.
Richiamata in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudizio negativo sulla personalità del ricorrente (per i precedenti specifici) giustificasse il diniego, e che la motivazione di merito su tale punto sia insindacabile in cassazione se coerente.
art. 23 co. 8 decreto legge 137/2020
Norma richiamata in ordine alla procedura di presentazione delle conclusioni dal Pubblico Ministero e dal difensore nella fase di decisione in Cassazione; citata nei passaggi di udienza e conclusioni.
Massime di principio
- Discrepanze formali tra atti dell'accusa e la sentenza non determinano automaticamente la nullità quando dall'insieme degli atti risulti che l'imputato è stato adeguatamente informato delle contestazioni e non ne abbia subito un pregiudizio sostanziale.
- Nei riti speciali (es. abbreviato) il ricorrente che valuta la posizione sulla base degli atti disponibili ha minori margini per invocare in cassazione carenze documentali non specificamente contestate in grado di incidere sul diritto di difesa.
- Le attività di verifica amministrativa (verbali dell'Agenzia delle Entrate) sono utilizzabili come prova in sede penale a meno che non sia specificamente dimostrata e motivata l'inutilizzabilità di atti determinati; una generica eccezione non è sufficiente.
- Per accertare la fittizietà di fatture sono elementi probatori rilevanti: importi anomali, mancata esistenza di contratti o accordi scritti, assenza di rilevazione contabile delle fatture nella contabilità del beneficiario, mancati pagamenti e mancata iniziativa di recupero crediti da parte dell'emittente, e stato di inattività o liquidazione dell'emittente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito e solo se la motivazione è contraddittoria o inesistente può essere sindacata in cassazione; elementi negativi della personalità come precedenti specifici possono legittimare il diniego.
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