Sentenza n. 82/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei provvedimenti del Prefetto di Catanzaro dell’-OMISSIS- di revoca del nulla osta all’ingresso del lavoratore -OMISSIS-, cod. pratica n. -OMISSIS- e del nulla osta all’ingresso del lavoratore -OMISSIS- cod. pratica n. -OMISSIS-; 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla -OMISSIS- il 21 maggio 2025: - del provvedimento del Prefetto di Catanzaro prot. n. -OMISSIS- notificato in pari data con il quale si confermano le revoche dei nulla osta per ingresso lavoro del lavoratore -OMISSIS-, cod. pratica n. -OMISSIS- e del lavoratore -OMISSIS- cod. pratica n. -OMISSIS- disposte con i provvedimenti del -OMISSIS- già tempestivamente impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta all'ingresso per lavoro e successivo provvedimento di conferma delle revoche adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca, disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, dei nulla osta all’ingresso per lavoro di due cittadini stranieri. In sede cautelare, il TAR aveva ordinato all’amministrazione di riesaminare le posizioni tenendo conto della documentazione prodotta, compreso il certificato di idoneità alloggiativa, e di procedere, ove ne ricorressero i presupposti, alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. All’esito del riesame, la Prefettura aveva confermato le revoche; tale nuovo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti. Il TAR aveva nuovamente accolto la domanda cautelare, rilevando un contrasto della motivazione con l’art. 5, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286/1998, in tema di durata dei permessi di soggiorno per lavoro e di rapporto tra durata del permesso, visto d’ingresso e contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché in udienza il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che, a seguito del rilascio dei titoli di soggiorno, era cessato l’interesse alla decisione. Nonostante la richiesta di condanna dell’amministrazione alle spese, il Collegio ha ritenuto, in ragione della specificità della fattispecie, di compensare integralmente le spese di lite, fatta salva la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato per due ricorrenti previa istanza del difensore.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Utilizzato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella decisione.
art. 5, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286/1998
La motivazione del provvedimento di conferma delle revoche è stata ritenuta, in sede cautelare, in contrasto con la disciplina della durata dei permessi di soggiorno per lavoro, determinata in relazione al contratto di soggiorno e non semplicemente alla durata del visto d’ingresso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l’amministrazione rilascia i titoli richiesti dal ricorrente e questi dichiara in udienza il venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La disciplina della durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro non consente di equipararla automaticamente alla durata del visto d’ingresso, dovendosi considerare la specifica disciplina dell’art. 5, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286/1998 e, in particolare, la durata indicata nel contratto di soggiorno.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non comporta necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese, potendo il giudice compensarle in considerazione della specificità della fattispecie.
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