Circolare numero 166 del 27-10-2003
SOMMARIO: Procedura verbali EURO. Analisi degli addebiti e calcolo delle sanzioni. Norme comportamentali. Acquisizione di dichiarazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene per migliorare la comunicazione agli ispettati, integrando le informazioni da allegare ai verbali di accertamento e precisando alcune regole operative per lo svolgimento delle indagini e la redazione del verbale. Vengono introdotti due nuovi report della procedura "Verbali Euro" per dettagliare addebiti e sanzioni, richiamate norme comportamentali per il personale ispettivo, chiarita la possibilità di accesso agli studi professionali e rafforzate le indicazioni su contraddittorio, acquisizione delle prove e formalizzazione delle dichiarazioni dei lavoratori.
Integrazione delle modalità di redazione dei verbali ispettivi e delle informazioni da allegare alla notifica
Integrazione delle modalità di redazione dei verbali ispettivi e delle informazioni da allegare alla notifica
La circolare interviene per rafforzare la qualità dell’informazione resa alle aziende oggetto di accertamento ispettivo e per uniformare alcune modalità operative degli ispettori nella fase di accesso, contraddittorio e redazione del verbale. L’obiettivo dichiarato è quello di consentire una conoscenza più completa degli addebiti e di ridurre le richieste di accesso alla documentazione successivamente alla notifica.
Finalità dell’intervento e limiti dei modelli sintetici
L’Amministrazione evidenzia che la sola redazione dei modelli DM10V, per la loro natura sintetica, non è sufficiente a rappresentare in modo esaustivo le complesse elaborazioni che stanno alla base degli addebiti. Anche quando il verbale contenga spiegazioni sulle omissioni riscontrate, l’azienda può non disporre di tutti gli elementi necessari per verificare la fondatezza delle contestazioni e, se del caso, predisporre difese o ricorsi. Da qui deriva l’esigenza di integrare la documentazione allegata al verbale di accertamento.
Nuovi report della procedura "Verbali Euro"
Le implementazioni riguardano due nuovi report generati dalla procedura "Verbali Euro", residente nella valigetta informatica.
- Il primo report è dedicato all’analisi dettagliata degli addebiti. Per ciascun lavoratore interessato riporta:
- gli estremi anagrafici completi, la categoria, la mansione e il livello di inquadramento contrattuale;
- il periodo di inadempienza;
- il calcolo dell’imponibile, distinguendo tra omissione totale delle retribuzioni e omissione parziale per differenze retributive;
- gli elementi di riferimento della base imponibile, con indicazione del criterio applicato di volta in volta, quale CCNL, minimali di legge, retribuzioni effettivamente percepite o altre motivazioni specifiche.
- Il secondo report riguarda l’importo complessivo delle omissioni rilevate e il calcolo delle sanzioni, già previsto dall’attuale procedura mediante il prospetto "Riepilogo sanzioni".
Richiamo delle regole di comportamento del personale ispettivo
La circolare richiama e integra alcune disposizioni comportamentali già affermate in precedenti atti, con riferimento specifico alla circolare n. 21 del 28 gennaio 1991. In particolare, viene ribadito che il personale ispettivo deve:
- esibire la tessera di riconoscimento anche se nessuno ne faccia richiesta;
- informare il datore di lavoro dei poteri attribuiti dalla legge al personale ispettivo e delle sanzioni previste per comportamenti omissivi o commissivi che ne ostacolino l’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 463/1983 convertito nella legge 638/1983;
- rendere edotto il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, del diritto di farsi assistere durante l’attività ispettiva da uno dei professionisti indicati dall’art. 1 della legge n. 12/1979;
- precisare che datore di lavoro e professionista non possono presenziare all’assunzione delle dichiarazioni dei dipendenti, principio già ribadito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 70 del 16 luglio 2001.
Accesso presso gli studi professionali
Viene superato l’orientamento espresso nella circolare n. 24 del 1° febbraio 2001, secondo il quale le verifiche avrebbero dovuto essere svolte presso l’azienda evitando gli accessi presso gli studi dei consulenti e degli altri professionisti abilitati. La nuova impostazione consente ai funzionari di vigilanza di accedere agli studi professionali per l’esame della documentazione, sempre nel rispetto dell’esigenza di contenere al massimo i tempi di definizione delle ispezioni. I tempi e le modalità degli accessi possono essere concordati e ulteriori intese possono essere definite localmente tra i dirigenti dell’Istituto e i rappresentanti degli organi professionali.
Contraddittorio, collaborazione e osservazioni del datore di lavoro
Nel corso dell’ispezione deve essere instaurato con il datore di lavoro, o con il consulente/professionista che lo rappresenta, un rapporto improntato alla massima collaborazione. Prima della redazione dell’eventuale verbale ispettivo, e in contraddittorio, vanno illustrate le fonti normative poste a base del convincimento dell’ispettore e, quando necessario, devono essere fornite indicazioni sulla corretta applicazione delle norme.
Le argomentazioni fornite dal datore di lavoro o dal professionista concorrono alla formazione della valutazione finale dell’ispettore. Se tali argomentazioni non sono condivise, esse devono comunque essere riportate nel verbale nell’apposito spazio riservato alle osservazioni del datore di lavoro. La circolare precisa che tali osservazioni devono essere scritte di pugno dal datore di lavoro o dal professionista che lo assiste e debitamente sottoscritte.
Acquisizione delle prove e motivazione degli addebiti
Un ulteriore profilo centrale riguarda l’acquisizione dei dati di prova posti a base degli addebiti, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori e agli elementi utili a qualificare le diverse tipologie di rapporto di lavoro. Tali elementi devono essere oggetto di specifica ed esaustiva motivazione nel corpo del verbale di accertamento.
La circolare interviene anche sul modello di dichiarazione dei lavoratori allegato alla circolare n. 24 del 1° febbraio 2001, integrandolo con due ulteriori indicazioni:
- il numero delle ore settimanali dichiarate come lavorate dal soggetto;
- il numero delle mensilità per le quali il soggetto percepisce la retribuzione.
Inoltre, viene precisato che la formula "letto, confermato e sottoscritto", riportata in calce alla dichiarazione, deve essere scritta di pugno dal dichiarante.
Documentazione da acquisire per la qualificazione del rapporto di lavoro
Per sostenere gli accertamenti circa una diversa configurazione delle tipologie contrattuali, la circolare impone di acquisire sempre documenti certi, quali contratti, organigramma aziendale, eventuali mansioni, richieste di autorizzazione per ferie e permessi, nonché ogni altro atto interno idoneo a dimostrare l’esistenza di un potere gerarchico e/o disciplinare dell’azienda nei confronti del lavoratore e la corrispondente subordinazione di quest’ultimo.
Tali elementi devono essere espressamente richiamati nel corpo del verbale come sostegno probatorio degli addebiti elevati, a conferma della necessità di fondare la contestazione su una base documentale completa e verificabile.
Punti principali
Integrazione delle informazioni da allegare al verbale di accertamento
La circolare nasce dall’esigenza di rendere più completa la comunicazione verso le aziende sottoposte ad accertamento, poiché la sola compilazione dei modelli DM10V, per loro natura sintetici, non consente di ricostruire pienamente le elaborazioni che hanno portato agli addebiti. Per ovviare a tale limite e ridurre anche il ricorso a istanze di accesso alla documentazione, vengono introdotti due nuovi report prodotti dalla procedura "Verbali Euro".
Nuovi report sulla dettaglio degli addebiti e sulle sanzioni
Il primo report contiene, per ciascun lavoratore interessato dall’addebito, gli estremi anagrafici completi, categoria, mansione e livello di inquadramento, il periodo di inadempienza, il calcolo dell’imponibile distinguendo tra omissione totale e parziale, nonché gli elementi della base imponibile con indicazione del criterio applicato. Il secondo report riguarda l’importo complessivo delle omissioni rilevate e il calcolo delle sanzioni, già gestito dall’attuale prospetto "Riepilogo sanzioni".
Richiamo alle regole comportamentali del personale ispettivo
Vengono ribaditi alcuni doveri e cautele del personale di vigilanza, già richiamati in precedenti circolari e in particolare nella circolare n. 21 del 28 gennaio 1991. L’ispettore deve esibire la tessera di riconoscimento anche in assenza di richiesta; deve informare il datore di lavoro dei poteri attribuiti dalla legge al personale ispettivo e delle conseguenze sanzionatorie di condotte ostative ex art. 3, comma 3, D.L. 463/1983 convertito nella legge 638/1983; deve inoltre rendere edotto il datore di lavoro del diritto di farsi assistere da un professionista ex art. 1 legge n. 12/1979, precisando però la preclusione per datore e professionista a presenziare all’assunzione delle dichiarazioni dei dipendenti.
Accessi presso gli studi professionali
La circolare supera l’orientamento espresso nella circolare n. 24 del 1° febbraio 2001, secondo cui le verifiche dovevano svolgersi presso l’azienda evitando gli accessi agli studi dei consulenti e degli altri professionisti abilitati. Ferma restando l’esigenza di contenere i tempi delle ispezioni, i funzionari di vigilanza possono ora effettuare accessi presso gli studi professionali per l’esame della documentazione, concordando tempi e modalità degli accessi; ulteriori intese possono essere definite a livello locale tra i dirigenti dell’Istituto e i rappresentanti degli ordini professionali.
Contraddittorio e motivazione del verbale
Nel corso dell’ispezione deve essere instaurato un rapporto improntato alla massima collaborazione con datore di lavoro e/o consulente, illustrando in contraddittorio le fonti normative poste a base del convincimento ispettivo e fornendo, se necessario, indicazioni sulla corretta applicazione. Le argomentazioni del datore di lavoro o del professionista concorrono alla valutazione finale dell’ispettore e, se discordanti, devono essere riportate nel verbale nell’apposito spazio riservato alle osservazioni, scritte di pugno e sottoscritte dal datore di lavoro o dal professionista.
Acquisizione delle prove e dichiarazioni dei lavoratori
Gli elementi di prova a fondamento degli addebiti, in particolare le dichiarazioni dei lavoratori e gli elementi che consentono di qualificare correttamente il rapporto di lavoro, devono essere oggetto di specifica ed esaustiva motivazione nel verbale di accertamento. Il modello di dichiarazione dei lavoratori, allegato alla circolare n. 24 del 1° febbraio 2001, viene integrato con l’indicazione delle ore settimanali dichiarate e del numero di mensilità retribuite; la formula "letto, confermato e sottoscritto" deve essere scritta di pugno dal dichiarante.
Documentazione utile alla qualificazione del rapporto di lavoro
Per sostenere gli addebiti relativi alla diversa configurazione delle tipologie di rapporto di lavoro, devono essere sempre acquisiti documenti certi, quali contratti, organigramma aziendale, eventuali mansionari, richieste di autorizzazione per ferie e permessi e ogni atto interno idoneo a dimostrare poteri gerarchici e/o disciplinari dell’azienda e la corrispondente subordinazione del lavoratore. Tali elementi devono essere citati nel corpo del verbale come supporto probatorio delle contestazioni elevate.
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