Circolare numero 172 del 6-11-2003
SOMMARIO: si forniscono istruzioni in merito alla trattazione delle domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria presentate dai dirigenti di aziende industriali, sia presso il soppresso INPDAI, sia presso l’INPS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni operative per la gestione delle autorizzazioni ai versamenti volontari già rilasciate dall’INPDAI e per le domande ancora pendenti o presentate dopo la soppressione dell’Istituto. Vengono chiarite le regole applicabili ai dirigenti iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD, con particolare attenzione a requisiti, decorrenza, incompatibilità, calcolo della base imponibile, importi e modalità di versamento, nonché ai casi di sovrapposizione con contribuzione figurativa o con altra gestione previdenziale. La circolare distingue inoltre i criteri per le domande precedenti al 12 luglio 1997, quelle soggette al D.Lgs. n. 184/1997 e le fattispecie particolari relative ai periodi di disoccupazione, preavviso, ripresa dei versamenti, cambio gestione e rivalutazione annuale dei contributi.
Istruzioni INPS sulla prosecuzione volontaria dei dirigenti ex INPDAI
Prosecuzione volontaria per i dirigenti ex INPDAI
La circolare fornisce le prime istruzioni operative per la gestione della prosecuzione volontaria dei dirigenti già iscritti all’INPDAI, dopo la soppressione dell’Istituto dal 1° gennaio 2003 e il trasferimento delle funzioni all’INPS. Il documento distingue la disciplina applicabile alle autorizzazioni già rilasciate, alle domande ancora pendenti e alle nuove istanze presentate alle Sedi INPS, evidenziando le peculiarità dell’evidenza contabile separata del FPLD rispetto alla disciplina generale.
Inquadramento normativo e ambito temporale
La circolare ricorda che, prima del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, la prosecuzione volontaria presso l’INPDAI era regolata dalle stesse norme dell’assicurazione generale obbligatoria, per effetto dell’articolo 20 del DPR 8 gennaio 1976, n. 58 e del rinvio al DPR 30 dicembre 1971, n. 1432 e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47. Le domande presentate dal 12 luglio 1997 in poi ricadono invece nella disciplina del D.Lgs. n. 184/1997, che costituisce la base normativa di riferimento per le istruzioni operative contenute nella circolare.
Autorizzazioni rilasciate dal soppresso INPDAI
I dirigenti iscritti all’INPDAI potevano utilizzare i versamenti volontari sia per perfezionare il diritto a pensione sia per incrementare l’anzianità contributiva utile alla misura. Il contributo era determinato applicando l’aliquota contributiva prevista per la contribuzione obbligatoria alla retribuzione imponibile media mensile di riferimento. I versamenti dovevano essere effettuati per trimestri solari entro il 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo, mediante bollettini postali precompilati forniti dall’INPDAI.
I versamenti tardivi erano considerati indebiti e rimborsabili senza rivalutazione né interessi; era tuttavia possibile, su richiesta formale entro il secondo trimestre successivo a quello di riferimento, imputarli al trimestre precedente la data di pagamento. La circolare ricorda anche che, presso l’INPDAI, la contribuzione volontaria era ammessa secondo criteri di incompatibilità analoghi a quelli dell’AGO, salvo la particolarità dei rapporti con la Gestione Separata.
Rapporti con la Gestione Separata e con il preavviso
La circolare chiarisce che, pur dovendo l’iscrizione alla Gestione Separata non essere in corso alla data della domanda, i dirigenti già autorizzati prima del 1° gennaio 2003 e quelli cessati entro il 31 dicembre 2002 autorizzati dopo tale data possono proseguire la contribuzione volontaria anche in costanza di versamenti alla Gestione Separata INPS. La possibilità si estende anche ai dirigenti cessati entro il 31 dicembre 2002 che abbiano percepito l’indennità sostitutiva del preavviso per un periodo successivo al 31 dicembre 2002.
Non ne possono invece beneficiare coloro che, durante il preavviso, hanno continuato a prestare attività lavorativa oltre il 31 dicembre 2002, poiché in tale caso il rapporto di lavoro è proseguito oltre la data di soppressione dell’INPDAI.
Domande ancora giacenti e documentazione istruttoria
Le domande presentate all’INPDAI prima della soppressione, o comunque pervenute alla Struttura PDAI dopo il 31 dicembre 2002 e ancora pendenti, sono state decentrate alle Strutture periferiche secondo criteri di competenza territoriale. In occasione degli incontri interregionali di ottobre 2003 tali domande sono state trasmesse con la documentazione cartacea e con i dati retributivi e contributivi utili all’istruttoria.
Quando servano ulteriori elementi di calcolo, le Sedi possono utilizzare le informazioni presenti nell’archivio Hydra, avendo cura di considerare che le retribuzioni anteriori al 2003, se assoggettate ad assicurazioni diverse dall’IVS, devono comunque essere valutate entro il massimale INPDAI vigente negli anni di riferimento. Per la gestione delle istanze è disponibile una procedura semplificata che consente di emettere il provvedimento di autorizzazione e i bollettini per i versamenti successivi al 2002; per i periodi anteriori al gennaio 2003 occorre invece un bollettino manuale con importo, causale e conto corrente di Sede dedicato alle riscossioni varie.
Dichiarazione di compatibilità e modello O10/M/02
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria presupponeva, anche in ambito INPDAI, l’assenza delle cause ostative individuate dall’articolo 5 del DPR n. 1432/1971, come l’iscrizione o la titolarità di pensione diretta presso altre forme obbligatorie. Poiché l’Istituto soppresso non poteva acquisire autonomamente tali informazioni, richiedeva la sottoscrizione di una dichiarazione di compatibilità; in assenza di tale dichiarazione l’istanza non poteva essere accolta.
Per le domande precedenti alla soppressione, se la dichiarazione manca e non è possibile escludere con certezza cause ostative dai documenti e dagli archivi, l’interessato va invitato a produrla. Per le domande successive al 31 dicembre 2002 è opportuno acquisire il modello O10/M/02 debitamente compilato e sottoscritto.
Contribuzione volontaria e disoccupazione indennizzata
La circolare affronta il rapporto tra contribuzione volontaria e contribuzione figurativa per disoccupazione. Prima del 1° gennaio 2003, poiché l’INPDAI non prevedeva il diretto riconoscimento dei periodi di disoccupazione indennizzata, era possibile autorizzare e versare contribuzione volontaria anche in corrispondenza della percezione dell’indennità economica.
Dal 1° gennaio 2003, invece, i periodi di disoccupazione indennizzata sono accreditati d’ufficio nel FPLD con le regole ordinarie, con conseguente incompatibilità della contribuzione volontaria per i medesimi periodi. Se si verifica sovrapposizione tra contribuzione volontaria versata all’INPDAI e contribuzione figurativa per disoccupazione accreditata nel FPLD anteriormente al 1° gennaio 2003, deve considerarsi utile la contribuzione volontaria e va annullata la figurativa, fermo restando il diritto a mantenere l’indennità percepita.
Per il periodo immediatamente successivo alla soppressione, la circolare prevede in via eccezionale, solo per autorizzazioni anteriori alla sua emanazione, la possibilità per gli interessati di rinunciare all’indennità di disoccupazione e restituire le somme ricevute, con convalida della contribuzione volontaria già versata nei periodi coincidenti.
Doppia autorizzazione e ripresa dei versamenti
Nei casi in cui nella posizione assicurativa risultino due autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, una nell’AGO e una presso il soppresso INPDAI, si deve chiudere quella più remota inserendo la data di fine autorizzazione. In tal modo si salvano i versamenti già effettuati in base all’autorizzazione chiusa, salvo l’annullamento e il rimborso della contribuzione sovrapposta ad altra contribuzione o a una successiva autorizzazione.
Per la “ripresa” dei versamenti dopo un periodo di sospensione, la circolare richiama la disciplina del D.Lgs. n. 184/1997 e precisa che la retribuzione da assumere a base deve essere rivalutata annualmente dal 1° gennaio per ciascun anno successivo al 1997 e compreso nel periodo di sospensione, sulla base degli indici ISTAT. Sono riportati gli indici applicabili dal 1997 al 2002, da utilizzare per la rivalutazione ai fini della determinazione dei contributi dal 1998 al 2003.
Domande presentate alle Sedi INPS: requisiti e neutralizzazione
Per le domande presentate alle Sedi, la circolare ribadisce che il D.Lgs. n. 184/1997 disciplina la prosecuzione volontaria con effetto dalle domande del 12 luglio 1997 in poi. I periodi contributivi maturati presso l’INPDAI fino al 31 dicembre 2002 sono accreditati in giorni, mentre quelli dal 1° gennaio 2003 in avanti sono accreditati in settimane. Quando occorra trasformare i giorni in settimane, va applicato il coefficiente 0,1444 con arrotondamento per eccesso.
L’istanza va presentata alla Sede INPS competente per residenza, preferibilmente con il modello O10/M/02; sono comunque valide anche le domande in forma libera o compilate con modulistica INPDAI, purché sufficienti sotto il profilo giuridico. Per i residenti all’estero la competenza è attribuita alla Direzione provinciale di Bologna.
Ai fini dell’ammissione sono richiesti:
- almeno 3 anni di contribuzione effettiva, anche non continuativi, nel quinquennio precedente la domanda, oppure
- almeno 5 anni di contribuzione effettiva complessiva, in qualsiasi epoca.
Concorrono al requisito anche i periodi oggetto di riscatto, di contribuzione omessa non ancora prescritta, di attività estera in Stati non convenzionati, i periodi accreditati per incarichi pubblici elettivi o sindacali, quelli trasferiti all’INPDAI ex legge n. 44/1973 e quelli ricongiunti ex leggi n. 29/1979 e n. 45/1990. È ammesso anche il cumulo con contribuzione estera in Stati CE o convenzionati, purché riferita ad attività svolta come dirigente di azienda industriale. Restano esclusi i periodi figurativi per servizio militare, malattia, maternità, disoccupazione e mobilità.
Per i casi previsti dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, relativi ad attività stagionali, temporanee, discontinue o part-time verticale/orizzontale/ciclico, il requisito si riduce a un anno di contribuzione nel quinquennio precedente.
Neutralizzazione dei periodi esclusi
La circolare applica il meccanismo della neutralizzazione previsto dall’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 184/1997 e dall’articolo 3 del DPR n. 1432/1971, escludendo dal computo del quinquennio i periodi corrispondenti a eventi particolari come servizio militare, malattia, maternità o disoccupazione. Ciò consente di ampliare a ritroso il periodo utile per ricercare il requisito contributivo necessario all’autorizzazione.
Individuazione della gestione competente
Se il richiedente fa valere esclusivamente contribuzione accreditata nell’evidenza contabile separata del FPLD, cioè quella già versata all’INPDAI e quella maturata dal 1° gennaio 2003 in poi presso l’INPS, l’autorizzazione va rilasciata in tale evidenza. Se invece il requisito viene raggiunto anche con altra contribuzione precedente o successiva, l’autorizzazione deve essere concessa nella gestione ordinaria del FPLD.
Se il dirigente ex INPDAI ha successivamente lavorato con iscrizione ad altra gestione contabile e richiede l’autorizzazione, questa va comunque rilasciata nell’ultima gestione di iscrizione, anche se l’anzianità sia in prevalenza maturata nell’evidenza separata.
Decorrenza, semestre precedente e sospensioni
Per le autorizzazioni ex INPDAI la decorrenza, in base al nuovo assetto, è fissata al primo sabato successivo alla domanda. La circolare conferma la possibilità di versare anche per i sei mesi antecedenti la domanda, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997, senza retrodatare la decorrenza dell’autorizzazione.
L’autorizzazione può essere rilasciata anche a chi abbia diritto all’indennità di disoccupazione o di mobilità, ma la sua efficacia resta sospesa per tutto il periodo indennizzato; i versamenti volontari possono riguardare solo periodi successivi a quelli coperti da indennità e accredito figurativo.
Base imponibile, aliquota e minimale
Il contributo volontario è determinato sulla base della retribuzione media imponibile degli ultimi 12 mesi di contribuzione effettiva, includendo eventuali mensilità aggiuntive e l’indennità sostitutiva del preavviso. Se l’ultimo anno utile è solo parzialmente utilizzato, la retribuzione va determinata in proporzione ai mesi o alle settimane considerate.
Per i dirigenti dell’evidenza contabile separata del FPLD si applica l’aliquota IVS del 32,70%, mentre la maggiorazione dell’1% si applica sulla quota di retribuzione superiore al tetto pensionabile AGO. Per il 2003 il minimale settimanale è pari a euro 634,14 e il tetto pensionabile AGO a euro 36.959,00 annui. La circolare evidenzia che la minore aliquota del 29,57% riguarda solo i prosecutori volontari della gestione ordinaria del FPLD.
Contributo su retribuzioni oltre il tetto pensionabile AGO
Quando la retribuzione imponibile supera il tetto pensionabile AGO, si applica l’aliquota del 33,70% sulla parte eccedente, in forza dell’articolo 3-ter della legge n. 438/1992. La circolare riporta una tabella dei tetti pensionabili per gli anni 1997-2003 e un esempio numerico di calcolo del contributo settimanale, trimestrale e annuale in caso di retribuzione superiore al limite.
Rivalutazione annuale e adeguamento del contributo
Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997, la retribuzione di riferimento e il contributo volontario devono essere rivalutati annualmente dal 1° gennaio in base all’indice ISTAT dell’anno precedente. La circolare richiama gli indici già indicati per il periodo 1997-2002 e precisa che l’adeguamento si applica anche ai dirigenti autorizzati nell’evidenza contabile separata del FPLD.
Termini di versamento, versamenti scaduti e contribuzione indebita
I versamenti devono essere effettuati per trimestri solari entro il 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo dell’anno successivo, con bollettini postali forniti dall’Istituto. Il contributo relativo al periodo compreso fra la decorrenza dell’autorizzazione e la fine del trimestre in cui viene notificato il provvedimento va pagato entro la fine del trimestre solare successivo; nello stesso termine va versata anche l’eventuale contribuzione per i sei mesi antecedenti la domanda.
Per periodi già scaduti, l’Istituto può rilasciare un’apposita autorizzazione con bollettino dedicato; il pagamento deve avvenire entro il trimestre successivo alla ricezione del provvedimento. I versamenti in ritardo, in eccesso, insufficienti a coprire una settimana, o effettuati in concomitanza con altra contribuzione o dopo la pensione, sono indebiti e rimborsabili d’ufficio senza rivalutazione né interessi.
Rideterminazione del contributo e cambio gestione
Se, dopo la decorrenza dell’autorizzazione, il dirigente riprende l’attività lavorativa e poi la interrompe nuovamente, può chiedere entro 180 giorni dalla cessazione la rideterminazione del contributo sulla base delle retribuzioni percepite nei 12 mesi precedenti la ripresa dei versamenti. La richiesta non sospende i termini di pagamento e, in attesa della definizione, l’interessato deve continuare a versare secondo l’importo originariamente assegnato.
La circolare chiarisce anche che, se il dirigente è già titolare di una precedente autorizzazione fondata su contributi di un ordinamento diverso dall’INPDAI, la nuova istanza va trattata come domanda di cambio gestione e definita nell’evidenza contabile separata del FPLD, con aggiornamento dell’archivio centrale.
Punti principali
Gestione delle autorizzazioni già rilasciate dall’INPDAI
Si chiarisce come trattare le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria già concesse dal soppresso INPDAI, precisando che i versamenti volontari restano utili ai fini del diritto e della misura della pensione. Sono disciplinate le modalità di calcolo del contributo, i termini trimestrali di pagamento, gli effetti dei versamenti tardivi e le ipotesi di incompatibilità con altre contribuzioni o con la titolarità di pensione diretta.
Domande giacenti e istruttoria presso le Sedi INPS
Le domande presentate all’INPDAI prima della soppressione o pervenute successivamente e ancora pendenti sono state decentrate alle Strutture periferiche INPS secondo competenza territoriale. Le Sedi possono utilizzare i dati presenti negli archivi, compreso Hydra, e devono acquisire la documentazione necessaria, emettere il provvedimento di autorizzazione e predisporre i bollettini per i versamenti successivi al 2002; per i periodi anteriori al gennaio 2003 va usato un bollettino manuale con importo e causale.
Requisiti di ammissione e cause ostative
L’autorizzazione è concessa in presenza di almeno 3 anni di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la domanda, oppure di almeno 5 anni complessivi a qualsiasi epoca, con possibilità di computare riscatto, periodi esteri convenzionati, contribuzioni trasferite o ricongiunte e periodi di attività con omissione contributiva non ancora prescritta. Sono esclusi dal computo i periodi di contribuzione figurativa per servizio militare, malattia, maternità, disoccupazione e mobilità; costituiscono inoltre cause ostative l’iscrizione ad altre gestioni obbligatorie, la titolarità di pensione diretta e, nei casi di preavviso, la prosecuzione del rapporto oltre il 31 dicembre 2002.
Decorrenza, sospensione ed efficacia dell’autorizzazione
Per le domande soggette al D.Lgs. n. 184/1997, l’autorizzazione decorre dal primo sabato successivo alla domanda. La sua efficacia è sospesa nei periodi coperti da contribuzione figurativa o da nuova attività soggetta a obbligo assicurativo e riprende dal periodo successivo; la titolarità di pensione diretta determina invece perdita definitiva dell’efficacia. È prevista anche la possibilità di coprire, entro i limiti di legge, i sei mesi precedenti la domanda senza retrodatare la decorrenza dell’autorizzazione.
Calcolo del contributo volontario e rivalutazione
Il contributo si calcola sulla retribuzione media degli ultimi 12 mesi di contribuzione effettiva, comprendendo mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva del preavviso. Per l’evidenza contabile separata del FPLD si applica l’aliquota IVS del 32,70%, aumentata di un punto sulla quota eccedente il tetto pensionabile AGO; per il 2003 il minimale settimanale è pari a euro 634,14 e il tetto pensionabile AGO a euro 36.959,00 annui. La retribuzione e il contributo sono rivalutati annualmente dal 1° gennaio sulla base degli indici ISTAT indicati per il periodo 1997-2002.
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