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Circolare

Circolare numero 163 del 20-10-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra la disciplina sul pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione, chiarendo che essa spetta anche in caso di dimissioni per giusta causa. Vengono richiamate le principali ipotesi già individuate dalla giurisprudenza, con ulteriori fattispecie ammesse. La domanda deve essere accompagnata da documentazione che attesti la volontà del lavoratore di tutelarsi in giudizio contro il datore di lavoro e l’INPS riconosce la prestazione con riserva, procedendo al recupero delle somme se la controversia esclude la giusta causa. I criteri si applicano anche all’indennità ordinaria di disoccupazione agricola.

Indennità di disoccupazione in caso di dimissioni per giusta causa: integrazioni alla circolare n. 97/2003

Indennità di disoccupazione in caso di dimissioni per giusta causa

La circolare integra quanto già stabilito con la circolare n. 97 del 4 giugno 2003 in materia di indennità ordinaria di disoccupazione. L’Istituto, alla luce dell’orientamento della Corte costituzionale e della giurisprudenza richiamata, precisa le ipotesi in cui le dimissioni possono considerarsi rese per giusta causa e, quindi, consentire l’accesso alla prestazione.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’articolo 2119 del codice civile, secondo cui ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto a tempo indeterminato quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Poiché la norma demanda alla giurisprudenza l’individuazione delle singole fattispecie, l’INPS afferma di poter riconoscere l’indennità solo nei casi già riconosciuti come giusta causa dagli orientamenti giurisprudenziali.

Fattispecie di dimissioni per giusta causa

Sulla base della giurisprudenza richiamata, sono considerate dimissioni per giusta causa quelle determinate:

  • dal mancato pagamento della retribuzione;
  • dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • dal cosiddetto mobbing, inteso come crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore causato da comportamenti vessatori di superiori o colleghi;
  • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda ad altre persone fisiche o giuridiche;
  • dallo spostamento del lavoratore da una sede a un’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile;
  • dal comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

La circolare evidenzia che il mobbing è ormai figura accettata dalla giurisprudenza e che alcune delle ipotesi sopra elencate erano già state considerate in precedenti pronunce della Corte di cassazione e della Corte di giustizia europea.

Domanda di prestazione e documentazione probatoria

Se il lavoratore dichiara di essersi dimesso per giusta causa, la domanda deve essere accompagnata da una documentazione idonea, in particolare da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000. Tale documentazione deve dimostrare almeno la volontà del lavoratore di difendersi in giudizio rispetto al comportamento illecito del datore di lavoro, mediante allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze o altri atti idonei.

Il lavoratore deve inoltre impegnarsi a comunicare l’esito della controversia, sia giudiziale sia extragiudiziale. In attesa dell’adeguamento della modulistica, l’operatore INPS che riceve la domanda deve avvisare l’interessato che il riconoscimento dell’indennità sarà soltanto provvisorio fino alla comunicazione di tale esito.

Effetti dell’esito della controversia

La circolare precisa che, qualora l’esito della lite escluda la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, dovrà essere effettuato il recupero delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione. Il meccanismo è assimilato a quanto avviene quando, dopo un licenziamento illegittimo, il lavoratore venga reintegrato nel posto di lavoro e venga meno il presupposto del beneficio già corrisposto.

Estensione all’indennità agricola

I criteri indicati nella circolare non valgono soltanto per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, ma si applicano espressamente anche all’indennità ordinaria di disoccupazione agricola.

Punti principali

Estensione del beneficio alle dimissioni per giusta causa

La circolare conferma l’orientamento della circolare n. 97 del 4 giugno 2003, in attuazione della sentenza n. 269/2002 della Corte costituzionale, secondo cui l’indennità ordinaria di disoccupazione può essere riconosciuta anche in presenza di dimissioni per giusta causa.

Fattispecie considerate giusta causa

Vengono richiamate e integrate le ipotesi di dimissioni per giusta causa, individuate dalla giurisprudenza: mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni, mobbing, variazioni notevoli delle condizioni di lavoro dopo cessione d’azienda, trasferimento senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.

Base normativa e ruolo della giurisprudenza

La circolare richiama l’articolo 2119 del codice civile, che demanda alla giurisprudenza l’individuazione delle concrete fattispecie di giusta causa. L’INPS afferma quindi di poter riconoscere l’indennità solo nei casi già enucleati dalla giurisprudenza.

Documentazione richiesta e riconoscimento provvisorio

Se il lavoratore dichiara di essersi dimesso per giusta causa, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti la volontà di difendersi in giudizio e la presenza di atti o documenti contro il datore di lavoro. L’INPS precisa che, fino all’esito della controversia, il riconoscimento dell’indennità è provvisorio.

Recupero delle somme e applicazione all’agricolo

Se l’esito della controversia esclude la giusta causa di dimissioni, l’INPS dovrà recuperare quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione. La stessa disciplina viene dichiarata applicabile anche all’indennità ordinaria di disoccupazione agricola.

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