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Circolare

Circolare numero 165 del 27-10-2003

SOMMARIO: Proroga della concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato. Concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione e mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative del Consorzio nazionale tra le cooperative portabagagli, soggette alla disciplina del D.P.R. n.602/70, operanti nel settore degli appalti di servizi delle Ferrovie dello Stato.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del decreto interministeriale 18 giugno 2003 n. 32534, pubblicato in G.U. n. 215/2003, che proroga fino al 31 dicembre 2003 la cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori delle imprese di pulizia in appalto presso Ferrovie dello Stato S.p.A. e consente, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2003, l’accesso a CIGS e mobilità per i soci lavoratori delle cooperative del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli in regime D.P.R. n. 602/1970. Sono indicati i presupposti normativi, le conseguenze in termini di classificazione previdenziale e contribuzione, nonché le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi gennaio-settembre 2003 senza somme aggiuntive o interessi se effettuata nei termini previsti.

Proroga CIGS, mobilità e relativi adempimenti contributivi per aziende ferroviarie e cooperative di appalto

Proroga della CIGS e accesso a CIGS/mobilità per appalti ferroviari

La circolare fornisce le istruzioni applicative del decreto interministeriale 18 giugno 2003 n. 32534, pubblicato in G.U. n. 215 del 16 settembre 2003. Il provvedimento interviene, in deroga alla disciplina ordinaria, su due distinti ambiti: da un lato proroga fino al 31 dicembre 2003 la cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori delle imprese che svolgono lavori di pulizia in appalto presso Ferrovie dello Stato S.p.A.; dall’altro consente, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2003, l’accesso ai trattamenti di CIGS e mobilità per i soci lavoratori delle cooperative del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli operanti su appalto della medesima società.

Presupposti normativi

Il decreto è adottato in base all’art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La norma attribuisce al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la facoltà di disporre entro il 31 dicembre 2003, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in deroga alla normativa vigente, proroghe o nuove concessioni di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità.

Proroga della CIGS per le imprese di pulizia in appalto

Per le aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato, interessate da programmi di crisi aziendale e contratti di solidarietà, il decreto autorizza la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale oltre i limiti ordinari previsti dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 e dall’art. 7 del decreto-legge n. 536/1987, convertito dalla legge n. 48/1988.

Le imprese interessate, già classificate ai fini previdenziali con i c.s.c. 1.15.05/1.15.06, restano contraddistinte dal codice di autorizzazione "2E", che identifica le aziende escluse dal versamento della contribuzione CIG ordinaria e soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità.

CIGS e mobilità per i soci lavoratori delle cooperative

Il decreto estende ai soci lavoratori dipendenti delle cooperative del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli, operanti su appalto delle Ferrovie dello Stato e soggette al D.P.R. n. 602/1970, la possibilità di fruire dei trattamenti di CIGS e mobilità per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2003. L’intervento è finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori interessati dal cambio di appalto nei servizi dell’indotto ferroviario.

Per tali cooperative, già classificate con i c.s.c. 1.15.05/1.15.06 e con il codice di autorizzazione "2E" in aggiunta al codice "4A" richiamato dalla circolare n. 155/1992, deve essere attribuito anche il codice di autorizzazione "3X" per il periodo 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003, ai fini dell’assoggettamento alla contribuzione per C.I.G. straordinaria e mobilità dei dipendenti soci, in deroga alla disciplina vigente.

La circolare precisa inoltre che per i soci resta escluso l’obbligo contributivo per la disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 24 giugno 1997.

Contribuzione dovuta dalle cooperative

Le cooperative destinatarie del provvedimento, il cui elenco sarà trasmesso via e-mail alle direzioni regionali interessate, devono versare per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2003:

  • la contribuzione dello 0,90% prevista dall’art. 9 della legge n. 407/1990;
  • la contribuzione dello 0,30% prevista dall’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le aziende interessate possono regolarizzare i periodi di paga già scaduti, relativi ai mesi da gennaio a settembre 2003, secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione, se effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, non comporta applicazione di somme aggiuntive o interessi.

Modalità di esposizione sul modello DM10/2

Per la regolarizzazione contributiva, il datore di lavoro deve procedere come segue:

  • per la contribuzione CIGS, indicare l’importo dovuto in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2, con la dicitura "Vers. Cigs 2003" e il codice "M210";
  • per la contribuzione di mobilità, indicare l’importo dovuto in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2, con la dicitura "Vers. Mob 2003" e il codice "M211".

Per entrambe le ipotesi non deve essere compilata alcuna informazione nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni" del quadro B.

Gestione delle note di rettifica e richiami precedenti

Le U.d.P. Aziende con dipendenti possono annullare eventuali note di rettifica qualora la regolarizzazione risulti avvenuta.

La circolare richiama, infine, le disposizioni già contenute nella circolare n. 155 del 10 giugno 1992 e i chiarimenti forniti con messaggio n. 330 del 9 settembre 2002 in materia di classificazione previdenziale delle aziende interessate dai rinnovi degli appalti delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Punti principali

Presupposti normativi e finalità del decreto

Il decreto è emanato ai sensi dell’art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, che consente fino al 31 dicembre 2003, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in deroga alla normativa vigente, proroghe o concessioni di trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale. La circolare richiama le precedenti istruzioni già fornite con circolare n. 155/2003 e messaggio n. 852/2003.

Proroga della CIGS per le imprese di pulizia in appalto presso Ferrovie dello Stato

Per i lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono, su appalto delle Ferrovie dello Stato S.p.A., lavori di pulizia, il decreto autorizza la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2003, anche oltre i limiti temporali previsti dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 e dall’art. 7 del D.L. n. 536/1987 convertito dalla legge n. 48/1988. Le imprese, già classificate con i c.s.c. 1.15.05/1.15.06, continuano a essere contrassegnate dal codice autorizzazione "2E".

CIGS e mobilità per i soci lavoratori delle cooperative del Consorzio Portabagagli

Il decreto ammette, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2003, i soci lavoratori dipendenti dalle cooperative del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli, operanti su appalto delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e soggette al D.P.R. n. 602/1970, ai trattamenti di CIGS e mobilità. Le cooperative interessate devono versare la contribuzione prevista dall’art. 9 della legge n. 407/1990 (0,90%) e dall’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) per l’intero periodo considerato; il provvedimento comporta l’annotazione del codice autorizzazione "3X" oltre ai codici già previsti, ai fini dell’assoggettamento contributivo in deroga.

Esclusioni e richiami alla disciplina preesistente

Per i soci lavoratori resta escluso l’obbligo contributivo per la disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 24 giugno 1997. La circolare conferma inoltre le disposizioni della circolare n. 155/1992 e i chiarimenti del messaggio n. 330/2002 in materia di classificazione previdenziale delle aziende coinvolte nei rinnovi degli appalti ferroviari.

Regolarizzazione dei periodi pregressi gennaio-settembre 2003

Le aziende interessate possono regolarizzare i periodi di paga già scaduti da gennaio a settembre 2003 secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Se la regolarizzazione avviene entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, non sono dovuti somme aggiuntive o interessi.

Modalità operative sul DM10/2

Per la regolarizzazione, il datore di lavoro deve esporre la contribuzione CIGS in uno dei righi liberi dei quadri B-C del modello DM10/2 con la dicitura "Vers. Cigs 2003" e il codice "M210". La contribuzione per mobilità va esposta con la dicitura "Vers. Mob 2003" e il codice "M211". In entrambi i casi non devono essere indicati dati nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni" del quadro B del modello.

Gestione delle note di rettifica

Le U.d.P. Aziende con dipendenti possono annullare eventuali note di rettifica qualora risulti intervenuta l’avvenuta regolarizzazione.

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