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Circolare

Circolare numero 162 del 20-10-2003

SOMMARIO: Criteri di accesso alla prestazione. Casi di esclusione. Gestione delle domande. Istruzioni contabili ed adempimenti fiscali. Variazioni al piano dei conti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di erogazione del contributo netto per spese di alloggio previsto dall’art. 7, comma 5, del D.I. 351/2000, dopo il rinvio operato dalla circolare n. 13 del 23 gennaio 2003. Indica l’importo complessivo e la ripartizione in tre annualità, i requisiti soggettivi richiesti, le cause di esclusione, i termini e le modalità di presentazione della domanda, nonché le regole di gestione delle richieste. Sono inoltre fornite istruzioni contabili, indicazioni fiscali e le variazioni al piano dei conti necessarie per la rilevazione della prestazione, dei recuperi e delle somme non riscosse.

Contributo netto per spese di alloggio ex art. 7, comma 5, D.I. 351/2000

Contributo netto per spese di alloggio ex art. 7, comma 5, D.I. 351/2000

La circolare fornisce le istruzioni operative, contabili e fiscali per l’erogazione del contributo netto per spese di alloggio previsto dall’art. 7, comma 5, del D.I. 351/2000, rimandato a successiva comunicazione dopo la circolare n. 13 del 23 gennaio 2003. La misura è destinata a una platea ristretta di lavoratori di imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa che abbiano ripreso attività presso un’altra impresa assicurativa e abbiano effettivamente trasferito la residenza.

Misura della prestazione

Il contributo è quantificato in complessivi Euro 9.554,45 e viene corrisposto in tre annualità consecutive:

  • Euro 4.131,66 per il primo anno;
  • Euro 3.098,74 per il secondo anno;
  • Euro 2.324,06 per il terzo anno.

La prestazione ha natura di contributo netto per le spese di alloggio e spetta solo a chi non abbia già richiesto le prestazioni alternative previste dall’art. 7, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto.

Soggetti beneficiari e requisiti

Hanno titolo al contributo i dipendenti di imprese di assicurazione già poste in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore del decreto. Per accedere alla prestazione devono risultare soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • cessazione del rapporto di lavoro con la società in l.c.a.;
  • assunzione presso un’altra impresa di assicurazione;
  • svolgimento dell’attività lavorativa in una città diversa da quella della precedente sede di lavoro;
  • effettivo trasferimento della residenza.

L’allegato 1, contenente la dichiarazione di responsabilità, richiede inoltre l’indicazione di un contratto di lavoro di durata almeno triennale e l’impegno a comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nei punti relativi a nuova assunzione, residenza e durata del rapporto.

Cause di esclusione

La circolare richiama, come per le altre prestazioni, alcune esclusioni:

  • dirigenti, ai sensi dell’art. 2;
  • lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 9, lett. a);
  • lavoratori assunti nei dodici mesi precedenti la data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 9, lett. b);
  • lavoratori in possesso, alla data di cessazione del rapporto, dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell’art. 9, lett. c).

Termine e modalità di presentazione della domanda

La richiesta può essere presentata durante l’intera durata del Fondo e, in ogni caso, entro il termine prescrizionale massimo di cinque anni decorrenti dalla data di inizio della nuova attività lavorativa a cui la domanda si riferisce.

La procedura è la seguente:

  • il lavoratore invia domanda con raccomandata al Commissario liquidatore;
  • il Commissario liquidatore consegna il modello Liq.agg.va/TFR e la dichiarazione di responsabilità (allegato 1), attestante il possesso dei requisiti;
  • la documentazione è poi trasmessa all’INPS – D.C. Prestazioni a sostegno del reddito.

Gestione delle domande ed erogazione

Le domande devono essere trattate secondo le modalità già indicate nella circolare del 23 gennaio 2003, n. 13. La prestazione viene erogata in tre annualità consecutive, ma solo se permangono i requisiti richiesti per tutta la durata del beneficio.

Inquadramento fiscale

La circolare qualifica le somme come redditi di lavoro dipendente. Ne deriva che l’imposta va determinata con il regime ordinario di tassazione, applicando le aliquote progressive per scaglioni di reddito.

È esclusa la tassazione separata, in quanto non emergono elementi che la giustifichino. Inoltre, pur trattandosi di un contributo per le spese di prima sistemazione, la prestazione costituisce reddito per l’intero importo e non beneficia del trattamento agevolato previsto dall’art. 48 del TUIR, in base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 95 del 23 aprile 2003, poiché non è corrisposta in pendenza di un rapporto di lavoro già instaurato.

Le ritenute operate devono essere comunicate alla Direzione Generale secondo le vigenti disposizioni per il riversamento all’erario.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione contabile della prestazione sono istituiti i seguenti conti:

  • IAR 10/128, per il debito verso i beneficiari;
  • IAR 30/114, per l’imputazione della prestazione;
  • IAR 10/133, per le somme non riscosse dai beneficiari;
  • IAR 24/133, per i recuperi di prestazioni indebite.

Sulla base della documentazione prodotta a seguito della liquidazione, l’Ufficio amministrativo competente della Sede di Roma Centro deve predisporre un biglietto contabile fuori cassa di mod. SC 3 con le registrazioni in partita doppia tra IAR 30/114 e IAR 10/128, oltre alle ritenute erariali sul conto GPA 2./… . Al pagamento, gli importi vanno addebitati al conto IAR 10/128.

Le somme non riscosse devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/031 con il codice di bilancio 03073 "Somme non riscosse dai beneficiari - Prestazioni IAR - Art. 7, c. 5, D.I. 351/2000". Le partite ancora da definire a fine esercizio devono essere imputate al conto IAR 10/133.

Per i recuperi di prestazioni indebite, il credito è rilevato sul conto IAR 00/030, già esistente, e il recupero viene evidenziato tramite il codice di bilancio 01090 "Prestazioni indebite IAR - Art. 7, c. 5, D.I. 351/2000". Lo stesso codice va utilizzato anche per i crediti divenuti inesigibili nel partitario del conto GPA 00/069.

I saldi dei conti IAR 10/128 e IAR 10/133 a fine esercizio devono essere ripresi nel nuovo esercizio in contropartita del conto IAR 55/151.

Allegati e modello di dichiarazione

L’allegato 1 contiene la dichiarazione di responsabilità che il lavoratore deve rendere per ottenere la liquidazione della prestazione, con indicazione dei dati relativi al precedente rapporto di lavoro, alla nuova assunzione, al trasferimento di residenza, alla durata del contratto e alla consapevolezza che la prestazione è alternativa a quelle previste dall’art. 7, comma 1, lett. a) e b).

L’allegato 2 riporta le variazioni al piano dei conti relative ai nuovi conti IAR 10/128, IAR 10/133, IAR 24/133 e IAR 30/114, con le rispettive denominazioni complete e abbreviate.

Punti principali

Prestazione e importo

La prestazione consiste in un contributo netto per le spese di alloggio pari complessivamente a Euro 9.554,45, erogato in tre annualità consecutive: Euro 4.131,66 per il primo anno, Euro 3.098,74 per il secondo anno ed Euro 2.324,06 per il terzo anno.

Destinatari e requisiti

Hanno diritto al contributo i dipendenti di imprese di assicurazione già poste in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore del decreto, purché non abbiano richiesto le prestazioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere a) e b). I requisiti sono: cessazione del rapporto di lavoro con la società in l.c.a., assunzione presso un’altra impresa di assicurazione, svolgimento dell’attività in una città diversa da quella precedente e trasferimento effettivo della residenza.

Cause di esclusione

Sono esclusi i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, i lavoratori assunti nei dodici mesi precedenti la data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e i lavoratori che, alla cessazione del rapporto, abbiano già i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Domanda, termini e gestione

La domanda può essere presentata per tutta la durata del Fondo e comunque entro cinque anni dall’inizio della nuova attività lavorativa cui si riferisce la richiesta. La domanda va inviata con raccomandata al Commissario liquidatore, che consegna il modello Liq.agg.va/TFR e la dichiarazione di responsabilità; la documentazione deve poi essere trasmessa all’INPS – D.C. Prestazioni a sostegno del reddito. Le domande sono trattate secondo le modalità della circolare n. 13 del 23 gennaio 2003 e il pagamento avviene in tre annualità, purché persistano i requisiti.

Aspetti contabili e fiscali

Sono istituiti i conti IAR 10/128, IAR 30/114, IAR 10/133 e IAR 24/133, con specifiche registrazioni per debiti verso beneficiari, imputazione della prestazione, somme non riscosse e recuperi di prestazioni indebite. I saldi dei conti IAR 10/128 e IAR 10/133 vanno ripresi nel nuovo esercizio in contropartita del conto IAR 55/151. Fiscalmente, le somme sono qualificate come redditi di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione ordinaria con aliquote progressive, senza applicazione della tassazione separata né dell’agevolazione ex art. 48 TUIR.

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