Circolare numero 173 del 6-11-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il pagamento provvisorio dell’importo aggiuntivo di lire 300.000 (euro 154,94) previsto dall’art. 70 della legge n. 388/2000 per i pensionati con redditi nei limiti di legge e pensioni complessivamente non superiori al trattamento minimo. Definisce le pensioni interessate, i criteri di calcolo per il 2002 e il 2003, i controlli sui redditi personali e del coniuge, le modalità di pagamento con la rata di dicembre 2003 e il recupero in tre rate delle somme del 2002 non dovute. Regola inoltre i casi di pensioni con decorrenza infrannuale, pensioni eliminate, soggetti titolari di prestazioni in regime internazionale e le comunicazioni ai pensionati interessati.
Importo aggiuntivo di lire 300.000 (euro 154,94) per pensionati: determinazione 2003, ricalcolo 2002 e recuperi
Importo aggiuntivo di lire 300.000 (euro 154,94) per il 2003 e ricalcolo del 2002
La circolare fornisce le istruzioni operative per la gestione dell’importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinato ai pensionati con pensioni di importo complessivo contenuto e con redditi entro determinati limiti. Vengono disciplinati sia il pagamento provvisorio relativo al 2003 sia la rideterminazione di quanto già corrisposto provvisoriamente per il 2002, con eventuale recupero delle somme non dovute.
Presupposti normativi e finalità dell’intervento
L’istituto dell’importo aggiuntivo di lire 300.000, pari a euro 154,94, è stato introdotto dalla legge finanziaria 2001 e trova applicazione a favore dei titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo, purché risultino rispettate le condizioni reddituali previste dalla norma.
La circolare richiama le precedenti istruzioni già fornite con riferimento agli anni 2001 e 2002 e precisa che, per il 2003, le procedure hanno proceduto:
- alla verifica dell’importo aggiuntivo già attribuito in via provvisoria per il 2002;
- all’attribuzione dell’importo eventualmente non pagato nel 2002, se dovuto;
- alla determinazione provvisoria dell’importo spettante per il 2003 sulla base dei redditi presenti in archivio.
Pensioni interessate ed esclusioni
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo riguarda le pensioni diverse da quelle appartenenti alle categorie espressamente escluse dalla circolare, tra cui:
- 044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC).
Sono inoltre escluse ulteriori tipologie di trattamenti, in particolare:
- pensioni eliminate;
- pensioni supplementari;
- pensioni detassate per convenzione contro la doppia imposizione;
- pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede;
- pensioni con importo mensile di dicembre 2003 pari a zero.
Per le pensioni dei residenti all’estero non è stato attribuito l’importo provvisorio 2003, in attesa del rientro delle dichiarazioni reddituali richieste.
Criteri di determinazione dell’importo
Le procedure hanno verificato se l’importo aggiuntivo già riconosciuto in via provvisoria per il 2002 fosse effettivamente dovuto. In caso affermativo, esso è stato confermato o attribuito se non ancora pagato; in parallelo è stato determinato in modo provvisorio l’importo per il 2003.
Per le pensioni con decorrenza infrannuale, sia l’importo aggiuntivo sia i limiti di reddito sono stati rapportati ai mesi di effettiva percezione della pensione. Se la pensione con decorrenza infrannuale risulta abbinata a un’altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo viene attribuito per intero, applicando i limiti annuali.
L’elaborazione automatizzata risulta completata il 25 ottobre 2003. Eventuali posizioni non elaborate devono essere gestite con procedura di ricostituzione, utilizzando le funzionalità QRED, che consentono anche la memorizzazione dell’informazione relativa all’attribuzione dell’importo aggiuntivo.
Verifica dell’importo complessivo delle pensioni
Ai fini del riconoscimento dell’importo aggiuntivo, le procedure hanno controllato che la somma delle pensioni memorizzate nel Casellario centrale dei pensionati non superasse i limiti previsti per ciascun anno.
Anno 2002
- Se l’importo complessivo, comprensivo di maggiorazioni sociali e aumento a 516,46 euro, è superiore a euro 5.259,91, nulla spetta.
- Se l’importo complessivo è pari o inferiore a euro 5.094,97, spetta l’intero importo aggiuntivo, purché siano soddisfatte le condizioni reddituali del titolare e del coniuge.
- Se l’importo complessivo è compreso tra euro 5.094,97 e euro 5.259,91, spetta la differenza fino a euro 5.259,91, sempre che siano rispettate le condizioni reddituali.
Anno 2003
- Se l’importo complessivo, comprensivo di maggiorazioni sociali e aumento a 516,46 euro, è superiore a euro 5.382,50, nulla spetta.
- Se l’importo complessivo è pari o inferiore a euro 5.227,56, spetta l’intero importo aggiuntivo, in presenza dei requisiti reddituali.
- Se l’importo complessivo è compreso tra euro 5.227,56 e euro 5.382,50, spetta la differenza fino a euro 5.382,50, sempre nel rispetto delle condizioni reddituali.
Nei casi di soggetti titolari anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, ai fini del calcolo è stato considerato anche il prorata estero, oltre alle pensioni italiane.
Verifica dei redditi del titolare e del coniuge
Qualora dai controlli sull’importo delle pensioni emerga, per almeno uno degli anni 2002 e 2003, il diritto all’importo di euro 154,94 o a una sua quota, viene effettuata la verifica dei redditi del titolare e, se coniugato, del coniuge.
Sono stati considerati i redditi presenti nell’archivio REDDITI e, a tali redditi, sono state sommate le pensioni presenti nel Casellario. In assenza di redditi nel nuovo archivio, sono stati utilizzati i dati reddituali memorizzati nell’anno più recente nei campi indicati dalla circolare, differenziando tra titolare e coniuge in base allo stato civile.
I limiti reddituali sono i seguenti:
- euro 7.657,46 per il 2002, per il reddito personale;
- euro 7.841,34 per il 2003, per il reddito personale;
- euro 15.314,91 per il 2002, per il reddito cumulato del nucleo coniugale;
- euro 15.682,68 per il 2003, per il reddito cumulato del nucleo coniugale.
Resta comunque fermo che il limite personale non deve essere superato neppure nei casi di reddito coniugale cumulato. Gli importi spettanti per il 2002 non corrisposti a dicembre 2002 o corrisposti in misura inferiore vengono ora messi in pagamento; per le somme già corrisposte ma risultate non dovute, o dovute in misura minore, viene determinato l’indebito.
Pagamento, memorizzazione e recupero
Con la rata di dicembre 2003 viene corrisposto:
- l’importo aggiuntivo spettante per il 2003;
- l’eventuale importo aggiuntivo 2002, se spettante e non già pagato.
Ai fini informatici, l’importo 2002 è memorizzato in GP8MD50 con codice 445, mentre l’importo 2003 è memorizzato con codice 494. Il recupero dell’importo aggiuntivo del 2002 non dovuto, in tutto o in parte, avviene in tre rate a partire da dicembre 2003; ogni quota di recupero è memorizzata con codice 447.
Le procedure aggiornano anche gli archivi pensionistici e l’archivio CONGUAGLI. In particolare:
- viene memorizzato il codice di movimentazione Q1 in GP1CMPNTIP e il codice 1 in GP1FMPNTIP nei casi in cui spettano sia il requisito dell’importo complessivo sia i requisiti reddituali;
- l’importo aggiuntivo rideterminato per il 2002 è memorizzato in GP1AXB3E;
- l’importo aggiuntivo determinato per il 2003 è memorizzato in GP1AXB4E;
- se l’importo non spetta, viene registrato il valore zero;
- per i titolari di più pensioni, l’importo viene registrato sulla pensione sulla quale viene disposto il pagamento.
Gli importi sono consultabili tramite la procedura ARTE.
Comunicazioni ai pensionati
Ai pensionati per i quali è stato determinato un importo a debito per il 2002 viene inviata una comunicazione tramite POSTEL, il cui testo è allegato alla circolare. La comunicazione informa dell’avvenuta corresponsione provvisoria dell’importo nel 2002, della successiva verifica reddituale e del recupero rateale in tre rate a partire da dicembre 2003.
Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione predisposta dagli Enti pagatori per l’ultima rata del 2003 indica:
- l’importo aggiuntivo pagato per il 2002 e per il 2003;
- l’eventuale quota da recuperare per l’importo corrisposto e non dovuto per il 2002.
Per i soggetti che ricevono il pagamento dell’importo aggiuntivo per il 2003, il Mod. ObisM del 2004 riporterà un apposito literal che segnala la natura provvisoria del pagamento, effettuato in attesa della verifica dei redditi 2003.
Comunicazione allegata
L’allegato 1 contiene il modello di comunicazione destinato ai pensionati con importo a debito per l’anno 2002. Il testo informa il destinatario che l’importo aggiuntivo era stato corrisposto sulla rata di dicembre 2002 in via provvisoria e che, a seguito della comunicazione dei redditi personali e del coniuge relativi al 2002, è emersa una somma non dovuta, da recuperare ratealmente in tre rate a partire da dicembre 2003.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare aggiorna le Sedi sulle modalità di attribuzione provvisoria dell’importo aggiuntivo di lire 300.000 (euro 154,94) per l’anno 2003 e sulla rideterminazione di quanto corrisposto provvisoriamente per il 2002. L’importo, introdotto dall’art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, spetta ai pensionati che rispettano specifici limiti reddituali e di importo complessivo delle pensioni.
Pensioni escluse e casi particolari
L’importo aggiuntivo non è attribuito alle pensioni di alcune categorie espressamente escluse, tra cui INVCIV, PS, AS, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, VOCRED, VOCOOP, VOESO, INDCOM, VOBANC, IOBANC e SOBANC. Sono inoltre escluse le pensioni eliminate, supplementari, detassate per convenzione contro la doppia imposizione, con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede e quelle con importo mensile di dicembre 2003 pari a zero. Per i residenti all’estero l’importo provvisorio 2003 non è stato attribuito in attesa del rientro delle dichiarazioni reddituali richieste.
Criteri di calcolo dell’importo aggiuntivo
Le procedure hanno verificato se l’importo già attribuito provvisoriamente per il 2002 fosse dovuto, hanno liquidato quanto eventualmente non pagato e hanno determinato in via provvisoria l’importo per il 2003 sulla base dei redditi presenti in archivio. Per le pensioni con decorrenza infrannuale l’importo e i limiti reddituali sono stati rapportati ai mesi di percezione; se la pensione infrannuale è abbinata a una pensione con decorrenza anteriore, l’importo può essere attribuito per intero applicando i limiti annuali.
Limiti di importo complessivo delle pensioni
Per il 2002 spetta nulla se l’importo complessivo delle pensioni, comprensivo di maggiorazioni sociali e aumento a 516,46 euro, supera euro 5.259,91; spetta l’intero importo se non supera euro 5.094,97; tra euro 5.094,97 e 5.259,91 spetta la differenza fino a euro 5.259,91. Per il 2003 i corrispondenti limiti sono euro 5.382,50 e euro 5.227,56. Nei casi di pensioni in convenzione internazionale si considera anche il prorata estero.
Verifica dei redditi personali e del coniuge
Se dai controlli sull’importo delle pensioni emerge il diritto, per almeno uno degli anni 2002 e 2003, le procedure verificano i redditi del titolare e, se coniugato, del coniuge. In assenza di redditi nel nuovo archivio vengono usati i redditi memorizzati negli archivi più recenti. I limiti reddituali personali sono euro 7.657,46 per il 2002 e euro 7.841,34 per il 2003; i limiti cumulati per i coniugi sono euro 15.314,91 per il 2002 e euro 15.682,68 per il 2003, fermo restando il rispetto del limite personale.
Pagamento 2003 e recupero delle somme 2002
Con la rata di dicembre 2003 viene pagato l’importo aggiuntivo spettante per il 2003 e, se dovuto e non già corrisposto, anche quello relativo al 2002. L’importo 2002 è memorizzato con codice 445, quello 2003 con codice 494. Le somme del 2002 corrisposte in eccesso o non dovute sono recuperate in tre rate a partire da dicembre 2003, con memorizzazione del recupero con codice 447.
Aggiornamento archivi e comunicazioni
L’importo aggiuntivo spettante e gli eventuali indebiti sono memorizzati negli archivi pensionistici e CONGUAGLI, consultabili tramite la procedura ARTE. Ai pensionati con importo a debito per il 2002 viene inviata una comunicazione POSTEL allegata alla circolare. Per chi riceve l’importo aggiuntivo 2003, il Mod. ObisM 2004 conterrà l’indicazione che il pagamento di dicembre 2003 è provvisorio in attesa della verifica dei redditi 2003.
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