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Circolare

Circolare numero 169 del 29-10-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando e8 ammissibile la CIG richiesta da imprese appaltatrici se il committente, sulla base di una clausola contrattuale, sospende i lavori. La regola generale e8 che la sospensione prevista e accettata nel capitolato rientra nel rischio d'impresa e non legittima l'integrazione salariale. Puf2 invece essere riconosciuta la CIG solo se la sospensione deriva da fatti assolutamente imprevedibili, eccezionali, fortuiti o di forza maggiore, tali da escludere la riferibilite0 dell'evento alla programmazione aziendale.

CIG per aziende appaltatrici in caso di sospensione lavori disposta dal committente: criteri di non imputabilite0

Richiesta di CIG da parte di aziende appaltatrici in caso di sospensione lavori disposta dal committente

La circolare fornisce indicazioni sull'ammissibilit�e0 della CIG nelle ipotesi in cui l'impresa appaltatrice subisca la sospensione dei lavori per decisione del committente, in presenza di clausole contrattuali che attribuiscono a quest'ultimo tale facolt�e0. Il chiarimento riguarda il requisito della �abnon imputabilit�e0 dell'evento�bb richiesto dalla normativa sulle integrazioni salariali.

Ambito normativo e presupposto della non imputabilit�e0

La circolare richiama l'art. 1, lett. a), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e l'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, come modificato dall'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427. Secondo l'Istituto, la non imputabilit�e0 non si esaurisce nell'assenza di volontariet�e0, imperizia o negligenza, ma richiede anche che la causa della sospensione non sia riferibile all'organizzazione o alla programmazione dell'impresa.

Regola generale: rischio d'impresa e clausole di sospensione

L'INPS evidenzia che, in passato, le domande di CIGO presentate da appaltatori a seguito dell'esercizio della facolt�e0 di sospensione da parte del committente venivano normalmente respinte. Ci�f2 perch�e9 la causa di sospensione era considerata prevedibile, essendo gi�e0 contemplata nel capitolato di appalto e quindi riconducibile al rischio d'impresa. Le clausole richiamate nella circolare prevedono, di regola, che il committente possa interrompere i lavori per sopravvenute necessit�e0 o eventi imprevisti e che tali interruzioni non diano diritto a compensi o indennizzi per l'appaltatore.

Eccezione: eventi assolutamente imprevedibili, fortuiti o di forza maggiore

Il Comitato Amministratore ha rivalutato la questione considerando i casi in cui la sospensione dipenda da circostanze di fatto totalmente imprevedibili, da casi fortuiti o da forza maggiore. In tali situazioni, l'eccezionalit�e0 dell'evento esclude la prevedibilit�e0 e, soprattutto, interrompe il nesso con il normale rischio d'impresa dell'appaltatore. Di conseguenza, la richiesta di integrazione salariale pu�f2 essere considerata ammissibile.

Criterio finale di valutazione delle domande

La circolare conclude che le domande di CIG presentate da aziende appaltatrici di lavori per enti pubblici devono essere valutate attentamente e caso per caso. Se la sospensione deriva da un evento eccezionale e imprevedibile, la prestazione pu�f2 essere riconosciuta; se invece la sospensione �e8 il semplice esercizio della facolt�e0 contrattuale del committente, la richiesta non �e8 ammissibile perch�e8 riconducibile al normale rischio di impresa.

Punti principali

Oggetto della circolare

La circolare riguarda le richieste di CIG presentate da aziende appaltatrici a seguito dell'ordine del committente di sospendere i lavori, con particolare riferimento ai casi di presunta abnon imputabilite0bb dell'evento ai sensi dell'art. 1, lett. a), L. 164/1975 e dell'art. 1 della L. 77/1963, come modificato dalla L. 427/1975.

Principio generale di non imputabilite0

L'INPS ricorda che la non imputabilite0 dell'evento non coincide solo con l'assenza di colpa o imperizia, ma richiede anche che la causa della sospensione non sia riconducibile all'organizzazione o programmazione aziendale. Se la sospensione era gie0 prevista nel contratto di appalto, essa e8 normalmente considerata parte del rischio d'impresa.

Clausole contrattuali di sospensione dei lavori

Nei contratti di appalto sono frequenti clausole che attribuiscono al committente la facolte0 piena e insindacabile di interrompere i lavori per sopravvenute necessite0 o eventi imprevisti, senza riconoscere compensi o indennizzi all'appaltatore. In tali casi, in linea di massima, la richiesta di integrazione salariale non era considerata ammissibile, proprio perche9 la causa della sospensione era prevedibile e contrattualmente accettata.

Eccezione per eventi imprevedibili e forza maggiore

Il Comitato ha tuttavia ritenuto rilevanti i casi in cui la sospensione sia imposta da circostanze di fatto del tutto imprevedibili, da casi fortuiti o da forza maggiore. In queste ipotesi l'eccezionalite0 dell'evento e8 tale da spezzare il legame con il rischio d'impresa e da rendere ammissibile la CIG.

Criterio operativo per la valutazione delle domande

Le richieste di CIG presentate da aziende appaltatrici di lavori commissionati da enti pubblici devono essere valutate caso per caso. L'ammissibilite0 dipende dal fatto che la sospensione derivi effettivamente da un evento eccezionale e imprevedibile, e non dal mero esercizio della facolte0 contrattuale del committente prevista nel capitolato.

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