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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22799/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e meramente reiterativi delle censure già proposte in appello, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza di secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità, aggravato dalla recidiva e dal concorso di persone. Con i primi due motivi ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale; con il terzo ha dedotto gli stessi vizi quanto all'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 86 del D.P.R. n. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già sollevate in appello e disattese dal giudice di secondo grado.

Norme richiamate

  • artt. 99 e 110 c.p.

    richiamati come norme integratrici della contestazione, rispettivamente per la recidiva e il concorso di persone nel reato.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    individua la fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità oggetto della condanna confermata.

  • art. 86 D.P.R. n. 309/1990

    prevede la misura di sicurezza applicata nei confronti dell'imputato e oggetto di doglianza nel ricorso.

  • art. 581 c.p.p.

    impone che i motivi di impugnazione indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, pena l'inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    è richiamato quale base normativa dell'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non è esclusa in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già disattese in appello non integra una critica argomentata e conduce all'inammissibilità.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a lamentare genericamente vizi di motivazione o violazioni di legge senza indicare in modo puntuale le ragioni di dissenso rispetto agli argomenti del giudice di merito.
  • La funzione dell'impugnazione è quella di critica argomentata del provvedimento impugnato; l'assenza di tale confronto determina il venir meno della stessa funzione del ricorso e giustifica la sanzione di inammissibilità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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