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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19338/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a precetto proposta dal debitore avverso l’atto di precetto notificato dalla creditrice e respinta dal Tribunale. Il debitore ha poi proposto appello, ma la Corte d’appello lo ha dichiarato improcedibile perché l’iscrizione a ruolo risultava effettuata oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’appello. La corte territoriale ha rilevato che non vi era traccia del primo inoltro telematico asseritamente effettuato in una certa data, mentre il secondo tentativo di deposito aveva prodotto una ricevuta di consegna ma anche un esito negativo dei controlli automatici, con messaggio di errore imprevisto, senza che risultasse documentata alcuna tempestiva attività del difensore per risolvere il problema o per rinnovare il deposito entro il termine. Con il ricorso per cassazione il debitore ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il deposito telematico del 14 giugno 2020 dovesse considerarsi tempestivo perché assistito dalle ricevute PEC, e che, in subordine, avrebbe dovuto essergli concessa la rimessione in termini, trattandosi di disfunzione non imputabile alla parte e comunque influenzata dalle restrizioni del periodo emergenziale. Ha inoltre richiamato la documentazione del tentativo di deposito, il pagamento del contributo unificato e la circostanza che il termine sarebbe scaduto in un giorno festivo/slittato al giorno successivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, nel deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna individua il momento perfezionativo solo in via provvisoria e che il definitivo consolidamento del deposito richiede il positivo superamento dei controlli successivi e, in particolare, l’accettazione da parte della cancelleria. Nel caso concreto mancava prova del buon esito dell’intera procedura: non risultava documentato un primo deposito utile, il secondo aveva avuto esito anomalo con segnalazione di errore, e soprattutto non era stata provata una tempestiva reazione del difensore né una formale istanza di rimessione in termini prima della scadenza. La Corte ha quindi escluso che la decadenza fosse dipesa con certezza da un fatto non imputabile alla parte e ha confermato l’improcedibilità dell’appello. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    il deposito telematico degli atti processuali deve avvenire nel rispetto della normativa anche regolamentare; la tempestività si collega alla ricevuta di avvenuta consegna, ma l’efficacia del deposito resta subordinata al corretto completamento della procedura telematica.

  • d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis

    il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna e si considera tempestivo se tale ricevuta è generata entro la fine del giorno di scadenza.

  • d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 13

    i documenti informatici si intendono ricevuti nel momento della ricevuta di avvenuta consegna; il gestore restituisce l’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia.

  • provvedimento DGSIA 16 aprile 2014, art. 14

    i controlli automatici e manuali sulla busta telematica devono avere esito positivo per il consolidamento del deposito; l’eventuale accettazione della cancelleria è decisiva per la visibilità dell’atto nel fascicolo.

  • art. 153 c.p.c.

    la rimessione in termini richiede la prova di una causa non imputabile e l’immediatezza della reazione della parte per superare l’impedimento.

  • art. 165 c.p.c.

    il termine per la costituzione dell’appellante è quello rilevante ai fini della tempestività del deposito.

  • art. 347 c.p.c.

    richiama il termine di costituzione dell’appellante nel giudizio di appello.

  • art. 348 c.p.c.

    la costituzione oltre il termine comporta l’improcedibilità dell’appello.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    comma 1-quater; comma 1-bis

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.l. 24 giugno 2014, n. 90

    art. 51, comma 2, lett. a) e b)

    richiamato quale modifica della disciplina del deposito telematico.

  • l. 17 dicembre 2012, n. 221

    legge di conversione dell’art. 16-bis del d.l. n. 179/2012.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale intervento modificativo della disciplina del deposito telematico e del contributo unificato.

  • d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 149

    richiamato solo per indicare l’abrogazione, ratione temporis irrilevante per il caso.

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico, la ricevuta di avvenuta consegna individua il momento di perfezionamento del deposito solo sul piano cronologico, ma la validità/efficacia del deposito presuppone il superamento dei controlli automatici e, in definitiva, l’accettazione del deposito da parte della cancelleria quando prevista dalla procedura.
  • Se l’esito dei controlli segnala un errore e non risulta la quarta PEC di accettazione, la parte che invoca la tempestività del deposito deve provare che l’atto sia effettivamente pervenuto all’ufficio giudiziario e che l’eventuale mancato buon fine derivi da causa non imputabile alla parte.
  • La rimessione in termini per decadenza processuale richiede la prova di un evento esterno, oggettivamente ostativo e non governabile dalla parte, nonché di una reazione immediata e diligente per rimuovere l’ostacolo; la mera allegazione di disfunzioni tecniche non basta.
  • L’affidamento nelle indicazioni o nei messaggi del sistema telematico può rilevare ai fini della rimessione in termini solo se il difetto o l’anomalia si inserisce causalmente nella decadenza e la parte dimostri di essersi affidata senza colpa e di aver agito tempestivamente.
  • Chi deduce il mancato perfezionamento del deposito telematico per causa non imputabile deve fornire una prova rigorosa sia dell’anomalia tecnica sia dell’attivazione tempestiva successiva; in difetto, la decadenza resta imputata alla parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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