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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18054/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una banca cooperativa aveva presentato all'amministrazione finanziaria un'istanza di rimborso per diversi crediti d'imposta risultanti da dichiarazioni riferite ad annualità comprese tra il 1984 e il 1995. L'Ufficio aveva dato solo un parziale riscontro, con diniego espresso per alcuni crediti e silenzio-diniego per altri. La contribuente aveva impugnato il diniego e il silenzio-rifiuto, ottenendo accoglimento in primo e secondo grado, salvo un separato profilo già definito altrove. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'onere della prova e motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse accolto il rimborso senza adeguata verifica della documentazione e dei presupposti; (2) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza relativa alle annualità 1994 e 1995; (3) in via subordinata, errore nel non distinguere tra prescrizione e decadenza su tali annualità; (4) erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione, sia per insufficienza della motivazione sugli asseriti atti interruttivi, sia per erronea interpretazione dell'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003, che secondo l'Ufficio non avrebbe modificato i termini prescrizionali ma solo invitato l'Amministrazione a non sollevare l'eccezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha respinto il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR della Sicilia con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la controversia, motivando adeguatamente sull'effettiva prova dei presupposti del rimborso e pronunciandosi sull'eccezione di decadenza relativa alle annualità 1994 e 1995, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta, invece, la soluzione della CTR sul punto della prescrizione per effetto dell'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003, in conformità al recente principio delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 2967 c.c.

    È richiamato nel ricorso come norma sull'onere della prova; la Corte ribadisce che, nei giudizi di rimborso, l'onere di allegare e provare i presupposti del credito grava sul contribuente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la mancanza di una motivazione effettiva integra nullità.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per l'applicabilità, nel processo tributario, delle regole sulla motivazione della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Costituisce il parametro costituzionale del dovere di motivazione, che deve raggiungere il minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è requisito essenziale della sentenza; la sua apparenza o inesistenza determina nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte riconosce la nullità derivante dall'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla decadenza.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per il rinvio alle norme del codice di procedura civile nel processo tributario.

  • art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003

    La norma pone a carico dell'Amministrazione un obbligo di non opporre la prescrizione al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg risultanti da dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; la sua violazione è rilevabile d'ufficio e l'effetto cessa dopo un decennio dall'entrata in vigore della legge.

  • art. 770 c.c.

    È richiamato solo come riferimento alla disciplina dichiarativa dell'epoca per sostenere la decadenza sulle annualità 1994 e 1995, secondo la prospettazione dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente che domanda la restituzione deve allegare e provare i presupposti del credito; una decisione che accolga la domanda senza spiegare quali prove siano state ritenute decisive incorre in nullità per motivazione apparente.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza contiene formule generiche o assertive che non consentono di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice né di verificare se siano state esaminate le specifiche contestazioni di parte.
  • Nel processo tributario l'omessa pronuncia su un motivo di appello, quando il tema sia ritualmente devoluto al giudice di secondo grado, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina cassazione della sentenza.
  • L'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 va interpretato come disposizione che impone all'Amministrazione finanziaria di non eccepire la prescrizione dei rimborsi relativi alle eccedenze indicate nelle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, con efficacia rilevabile anche d'ufficio dal giudice; tale effetto non è indefinito ma cessa dopo un decennio dall'entrata in vigore della legge.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaPrescrizioneGiudicato

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