Cassazione Penale, Sentenza n. 31869/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per (a) furto aggravato di 36 kg di gelsi e (b) danneggiamento della recinzione del fondo agricolo (fatti del 14/07/2017). La difesa ha dedotto: 1) errore di qualificazione del furto, sostenendo che si trattava di spigolamento abusivo residuale ex art. 626 n. 3 c.p.; 2) vizio nella valutazione del danno alla recinzione, sostenendo che non si trattò di alterazione definitiva; 3) illegittimo diniego dell'attenuante della particolare tenuità del danno ex art. 62 n. 4 c.p. e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato la valutazione del giudice del merito. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come furto aggravato (non spigolamento residuale), condividendo la valutazione fattuale sulla modalità della raccolta e sul fatto che la recinzione era stata divelta per permettere l'uscita con la refurtiva; ha considerato legittimo il rigetto dell'attenuante della speciale tenuità del danno in ragione della notevole quantità di gelsi, del danno residuo non integralmente risarcito e della perdita di commerciabilità dei frutti. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis nel caso concreto, tenuto conto della offensività concreta del fatto e della personalità dell'imputato (numerosi precedenti), nonostante il principio di retroattività della norma più favorevole. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 626, n. 3, cod. pen.
Invocato dalla difesa come possibile ricadere del fatto nello spigolamento abusivo residuale; la Corte ha ritenuto invece che i gelsi fossero frutto di raccolta non residuale e quindi la fattispecie resta quella del furto.
art. 131-bis, cod. pen.
Istituto della particolare tenuità del fatto come causa di non punibilità quoad poenam; la Corte ricorda la sua natura sostanziale e la possibilità di applicazione retroattiva della novella, ma ne esclude l'applicazione nel caso concreto per la valutazione complessiva della offensività del fatto e della personalità del reo.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Attenuante della particolare tenuità del danno; negata dai giudici per la notevole quantità di beni asportati, per il danno residuo non integralmente risarcito e per la perdita di commerciabilità dei frutti.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Principio di applicazione della legge penale più favorevole nel tempo; citato in relazione alla possibilità di applicare la novella dell'art. 131-bis ai fatti commessi anteriormente.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione di legge più favorevole nei procedimenti davanti alla Corte di Cassazione; la Corte richiama i criteri di applicazione ma ritiene la fattispecie del tutto comunque non riconducibile all'istituto.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende.
art. 620, c.1, lett. i), cod. proc. pen.
Richiamato come norma che disciplina l'annullamento senza rinvio quando la Corte di cassazione riconosce l'applicabilità della legge più favorevole (contestualizzazione nella giurisprudenza citata).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti: le ricostruzioni alternative proposte dalla difesa sono inammissibili in Cassazione se non viene dimostrata la manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione del giudice del merito.
- La qualificazione del reato (es. furto aggravato vs. spigolamento residuale) si fonda su una valutazione complessiva degli elementi fattuali; circostanze come il luogo, il momento della raccolta, la quantità e le tracce di frutti sulla recinzione possono determinare la qualificazione come furto.
- L'attenuante della particolare tenuità del danno richiede un giudizio complesso: non è sufficiente il basso valore materiale del bene sottratto, ma va considerato anche l'insieme degli effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa (danno economico, perdita di mercato, modalità del fatto).
- La norma più favorevole (es. art. 131-bis novellato) può avere efficacia retroattiva, ma la sua applicazione è subordinata alla valutazione concreta dell'offensività del fatto e della personalità del reo; precedenti penali rilevanti e gravità del fatto possono comunque escluderne l'applicazione.
- Per ottenere successo in Cassazione su questioni di fatto, occorre dimostrare vizi della motivazione riconducibili a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, non una semplice diversa interpretazione delle prove.
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