Sentenza del 13/05/2015 n. 2019 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Atto impositivo - Omessa opposizione - Ruolo esecutivo - Avvenuta opposizione - Atto presupposto - Invocazione difetto notifica - Mancata compilazione relata - Costituzione ente impositore - Produzione avviso ricevimento - Firma contribuente - Omessa contestazione - Legittimità ruolo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ruolo è stato ritenuto legittimo. L’avviso di accertamento, non tempestivamente impugnato, doveva considerarsi definitivo, poiché la documentazione prodotta dall’ente impositore dimostrava l’avvenuta notificazione e il contribuente non aveva contestato efficacemente la firma apposta sull’avviso di ricevimento. È quindi conseguita la validità della cartella di pagamento fondata su quel ruolo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento e il ruolo sostenendo che l’avviso di accertamento presupposto non gli fosse stato validamente notificato, a causa della mancata compilazione della relata di notifica. L’ente impositore ha prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento dal quale risultava la firma del contribuente. Quest’ultimo non ha contestato la riferibilità o autenticità della propria firma né si è opposto alla produzione documentale.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento si fonda su un avviso di accertamento non tempestivamente impugnato, l’atto presupposto diventa definitivo e non può essere normalmente contestato nel merito in una fase successiva.
- La contestazione del difetto di notifica deve essere specifica e adeguatamente provata; la mera allegazione della mancata compilazione della relata può risultare insufficiente se l’ente produce un avviso di ricevimento idoneo a dimostrare la consegna.
- Se l’avviso di ricevimento reca la firma del contribuente, la mancata contestazione della riferibilità o autenticità di quella firma può rendere provata la notificazione dell’atto.
- La produzione documentale dell’ente impositore deve essere contestata tempestivamente e in modo puntuale; il silenzio o una contestazione generica possono comportare l’utilizzabilità del documento ai fini della decisione.
- In situazioni analoghe, è essenziale verificare sia la regolarità formale della notificazione sia la tempestiva contestazione dell’atto presupposto e dell’eventuale documentazione prodotta in giudizio.
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