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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17024/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in Cassazione contestava la sentenza della Corte d'appello di Milano del 15/05/2023, nell'ambito di procedimento per associazione e favoreggiamento dell'immigrazione. L'odierno ricorso era un unico motivo: violazione dell'art. 296 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta nullità del decreto di latitanza emesso il 14/03/2015. La difesa sosteneva che il decreto fosse illegittimo perché l'imputato non si sarebbe volontariamente sottratto alle ricerche, avendo lasciato l'Italia per motivi civili e patrimoniali (azione esecutiva per un credito in Marocco) e non per sottrarsi a una misura cautelare; chiedeva altresì la rinnovazione dell'istruttoria e l'acquisizione di documenti idonei a dimostrare tale versione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico perché la Corte d'appello, investita del giudizio di rinvio, ha esercitato legittimamente i pieni poteri di cognizione e ha fornito una motivazione logica e compiuta sul punto in questione. In particolare la Corte territoriale ha considerato irrilevanti ai fini della latitanza le circostanze difensive proposte (ossia la presunta azione civile in Marocco) e ha valorizzato elementi quali le dichiarazioni della moglie, il pagamento di 10.000 euro per il rientro in Italia e altri indizi che giustificano la presunzione di volontarietà della sottrazione alle ricerche. Di conseguenza la decisione di appello è confermata: non si procede per prescrizione sul capo relativo all'art. 416 c.p., restano confermate le condanne per i reati di favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza illegale ex d.lgs. n. 286/1998; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Reato di associazione a delinquere contestato in primo grado; la Corte d'appello ha però dichiarato il non doversi procedere per tale capo per prescrizione. La Cassazione non ha annullato tale parte della decisione impugnata.

  • artt. 12, terzo comma, lett. a) e d), 3 bis e 3 ter d.lgs. n. 286 del 25/07/1998

    Norme del testo unico sull'immigrazione utilizzate per contestare il favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza di cittadini stranieri. La Corte d'appello ha confermato la condanna per i capi relativi a tali disposizioni, ritenendo provata la partecipazione all'attività illecita mediante falsi matrimoni e documenti ottenuti illegalmente.

  • art. 296 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla difesa per censurare la validità del decreto di latitanza. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato la decisione e che non sussista la violazione prospettata dalla difesa.

  • art. 123 cod. civ.

    Richiamato nella rubrica quale riferimento ai matrimoni simulati; la fattispecie pratica era lo svolgimento di matrimoni fittizi finalizzati all'ottenimento di permessi di soggiorno.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; utilizzo procedurale nel processo di Cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio, dopo annullamento per vizi motivazionali, ha pieni poteri di rivalutare il compendio probatorio ma resta vincolato allo schema di valutazione e ai principi espressi nella sentenza di annullamento; deve comunque motivare compiutamente il nuovo convincimento.
  • La dichiarazione di latitanza richiede la prova della volontarietà della sottrazione alle ricerche, ma tale volontarietà può essere desunta anche da presunzioni fondandosi su elementi di fatto concreti (es. consistenti somme pagate per rientrare con documenti falsi, rapporti di vita radicati in Italia, comportamenti successivi di fuga).
  • Per ottenere l'ammissione di richieste istruttorie supplementari (es. acquisizione di documenti esteri) la difesa deve dimostrare la rilevanza e la concreta attitudine della prova richiesta a modificare il quadro probatorio; mere ipotesi generiche non sono sufficienti.
  • Le dichiarazioni di persone vicine all'imputato (es. coniuge) e le intercettazioni, quando valutate in modo congruo e coerente, possono integrare presunzioni idonee a giustificare misure processuali o la conclusione sulla volontarietà della fuga.
  • La contestazione generica di illogicità motivazionale è inefficace se la Corte d'appello fornisce una spiegazione logica e coerente delle proprie deduzioni; la Cassazione verifica l'adeguatezza della motivazione, non la mera divergenza valutativa.
  • Nel diritto penale degli stranieri, elementi come matrimoni simulati e pagamenti riconducibili a organizzazioni di favoreggiamento sono indici particolarmente significativi della partecipazione a reti criminali d'immigrazione clandestina.

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