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Sentenza

Sentenza n. 439/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 434/2024 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.09.2024, e notificata in forma esecutiva il 27.01.2025

Giustizia amministrativa202501289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 434/2024, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero e, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha precisato che il capo relativo alle spese della sentenza del giudice ordinario non costituiva oggetto del giudizio di ottemperanza. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Vicenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha inoltre affermato che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga obblighi ineseguiti della pubblica amministrazione. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha ordinato al Ministero di accreditare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, 2.000 euro sul portafoglio Carta docente della ricorrente. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento degli obblighi dell’Amministrazione derivanti anche da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce, nella fattispecie, presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Prevedono le modalità e le funzionalità della Carta elettronica del docente, secondo quanto richiamato dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento di obblighi della pubblica amministrazione stabiliti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, quando applicabile, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l’inesecuzione del giudicato e in mancanza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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