Cassazione Penale, Sentenza n. 37379/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva respinto il riconoscimento della continuazione tra due condotte tributarie (omesso versamento) oggetto di decisioni irrevocabili. Il Tribunale aveva fondato il diniego principalmente sul consistente intervallo temporale tra le violazioni (settembre 2013 - settembre 2015). La ricorrente sosteneva invece che le violazioni erano riconducibili a una unitaria deliberazione criminosa legata a una crisi della medesima impresa e che anche una violazione relativa al 2014 (dichiarata prescritta) dimostrava la programmazione unitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Firenze per nuova valutazione. I supremi giudici hanno rilevato che il giudice di merito ha motivato in modo inadeguato limitandosi a valorizzare l'intervallo temporale tra le violazioni senza esaminare gli altri indici rilevatori della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, eventuale programmazione delle successive fattispecie e l'esistenza di ulteriori condotte, anche non sfociate in condanna). Si è disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul riconoscimento della continuazione.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede unità di disegno criminoso: una rappresentazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, delle diverse condotte già dalla fase ideativa; non è sufficiente la mera reiterazione o la ricaduta nel reato
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010 (giurisprudenza)
Ribadito che la mera ricaduta nel reato o l'abitualità non integrano da soli l'elemento intellettivo della continuazione; è necessario accertare l'unità di ideazione
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 (giurisprudenza)
La programmazione iniziale può essere di massima purché i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzo per il conseguimento di un unico scopo
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (giurisprudenza)
Anche in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede verifica approfondita degli indici concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione delle successive fattispecie)
Massime di principio
- Il giudice deve valutare la continuità del disegno criminoso sulla base di più indici concreti e non può limitarsi solo all'intervallo temporale tra i reati
- La continuazione richiede unità di ideazione: non basta la reiterazione o la tendenza a commettere reati, occorre una programmazione iniziale, anche se solo nelle linee essenziali
- Fatti correlati a una crisi aziendale o a una singola gestione imprenditoriale possono costituire indizio della unitarietà del disegno criminoso se dimostrano una programmazione delle omissioni come mezzo per un unico fine
- Condotte non sfociate in condanna o reati poi prescritti possono comunque essere prese in considerazione come elementi indiziari nella valutazione della continuazione
- In sede esecutiva devono applicarsi gli stessi criteri probatori e valutativi del giudizio di cognizione: presenza di vari e concreti indicatori per il riconoscimento della continuazione
- Se il giudice di merito omette di esaminare tali indicatori in modo adeguato, la decisione può essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio
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