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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41875/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impetrazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame sugli arresti domiciliari con braccialetto applicati con ordinanza del GIP di Vibo Valentia per il reato di concorso in illecita coltivazione di sostanze stupefacenti (art.110 c.p., art.73 comma 4 DPR n.309/1990). Il ricorrente articolava due motivi: (1) carenza e travisamento della prova in ordine alla gravità indiziaria, deducendo che non vi erano elementi che lo collegassero stabilmente ai terreni coltivati e che le dichiarazioni della madre sarebbero inutilizzabili ex art.63, comma 2 c.p.p.; (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, contestando la valutazione del pericolo di reiterazione come fondata su elementi astratti e non su condotte concrete dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile perché in sostanza mirava a una rivalutazione fattuale delle prove (vietata in sede di legittimità) e le argomentazioni del Tribunale sul quadro indiziario (informativa, stato dei luoghi, sistema di irrigazione, sequestro di piante e sostanza, chiavi e apertura del casolare da parte dell'indagato) sono risultate congrue e non manifestamente illogiche; la contestata inutilizzabilità delle dichiarazioni della madre è stata ritenuta generica e non è stata dimostrata la incidenza sull'assetto probatorio residuo. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la doglianza manifestamente infondata perché il Tribunale aveva adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione con riferimento alla professionalità dell'organizzazione, alla modalità di realizzazione del reato e alla personalità negativa dell'indagato. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità del ricorso, condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Definisce la "gravità indiziaria": elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (non prova piena), valutabili ex ante per l'applicazione di misure cautelari; la Corte verifica l'adeguatezza e la logicità della motivazione che ne trae conseguenza.

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Stabilisce i criteri per valutare il pericolo di reiterazione (specifiche modalità e circostanze del fatto, personalità dell'indagato): la prognosi deve essere concreta e attuale, fondata su elementi non meramente astratti.

  • art. 63, comma 2 c.p.p.

    Regola l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese da persone che avrebbero dovuto essere sentite come indagate; la censura sull'inutilizzabilità richiede di dimostrare come l'espunzione inciderebbe sull'economia probatoria (prova di resistenza).

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di una sanzione pecuniaria quando non sussista assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 110 c.p.; art. 73, comma 4, DPR n.309/1990

    Norme sostanziali del capo di imputazione (concorso in illecita coltivazione di sostanze stupefacenti) che costituiscono il titolo del reato, il cui concreto svolgimento e le modalità sono state valutate per la gravità indiziaria e per le esigenze cautelari.

  • Legge n.47/2015 (modifica art.274 c.p.p.)

    Ribadisce il divieto di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità astratta del reato e impone la necessità di una valutazione ancorata a specifici elementi concreti e alla personalità dell'indagato.

Massime di principio

  • Il ricorso per Cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non per mera rivalutazione dei fatti o diverso apprezzamento delle prove.
  • La gravità indiziaria richiede elementi che, seppure non provatori oltre ogni dubbio, contengano in nuce la struttura della prova e consentano una qualificata probabilità di colpevolezza; in sede di legittimità si verifica la coerenza e completezza del ragionamento motivazionale, non il merito probatorio.
  • La censura sull'inutilizzabilità di dichiarazioni di terzi deve specificare l'incidenza della loro esclusione sull'assetto probatorio residuo (c.d. prova di resistenza): è necessario dimostrare che senza quelle dichiarazioni il convincimento probatorio non sarebbe sostenibile.
  • Il pericolo di reiterazione va valutato concretamente e attualizzato al momento della misura, tenendo conto delle modalità di commissione, dell'organizzazione della condotta e della personalità dell'indagato; non è sufficiente la sola gravità astratta del reato.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili in materia cautelare possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto le censure devono essere ben fondate giuridicamente e procedimentalmente.

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