Regolamento (UE) 2019/1890
Regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio dell’11 novembre 2019 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce misure restrittive dell’Unione in risposta alle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale, ritenute lesive della sovranità e dei diritti sovrani della Repubblica di Cipro. Il cuore del regime consiste nel congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, entità e organismi inseriti nell’allegato I, nonché nel divieto di mettervi a disposizione fondi o risorse economiche. Il testo disciplina inoltre deroghe mirate, obblighi di cooperazione e comunicazione, prevenzione dell’elusione, tutela dei dati personali, procedura di inserimento in elenco e sanzioni nazionali.
Misure restrittive dell’UE, in particolare congelamento di fondi e risorse economiche, contro persone ed entità coinvolte nelle trivellazioni non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato I, individuati in relazione ad attività di trivellazione collegate alla ricerca, alla produzione o all’estrazione di idrocarburi senza autorizzazione della Repubblica di Cipro nel suo mare territoriale, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale, inclusi i casi in cui tali attività possano compromettere o ostacolare un accordo di delimitazione. Si applica nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche costituite secondo il diritto di uno Stato membro ovunque operino, e alle attività economiche svolte, anche solo in parte, nell’Unione. Sono previste esclusioni/deroghe limitate per autorizzazioni delle autorità competenti nei casi espressamente previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6.
Misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale
Il regolamento attua, sul piano del diritto dell’Unione, le misure restrittive adottate dal Consiglio con la decisione (PESC) 2019/1894 nei confronti di persone, entità e organismi coinvolti nelle attività di trivellazione non autorizzate nella zona marittima della Repubblica di Cipro. La finalità dichiarata è reagire a condotte ritenute lesive della sovranità e dei diritti sovrani ciprioti e potenzialmente ostative alla delimitazione delle zone economiche esclusive e della piattaforma continentale, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE in collegamento con la decisione PESC del medesimo giorno. Il Consiglio sottolinea che le attività di trivellazione considerate violano i diritti sovrani della Repubblica di Cipro nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale; in assenza di delimitazione con Stati aventi costa opposta, tali attività possono compromettere il raggiungimento di un accordo di delimitazione. Il regolamento richiama inoltre il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, a un giudice imparziale e alla protezione dei dati personali.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’azione restrittiva colpisce i soggetti individuati dal Consiglio e inseriti nell’allegato I, ossia persone fisiche e giuridiche, entità e organismi responsabili o coinvolti nelle attività di trivellazione senza autorizzazione cipriota, nonché chi fornisce sostegno finanziario, tecnico o materiale e chi sia associato a tali soggetti. Il congelamento riguarda tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati, con divieto di metterli a disposizione, direttamente o indirettamente, o di destinarli a loro vantaggio.
Definizioni operative
L’articolo 1 fornisce definizioni ampie, rilevanti per l’operatività del regime sanzionatorio. In particolare:
- "fondi" comprende un elenco esteso di attività e benefici finanziari, inclusi contanti, depositi, titoli, crediti, garanzie e strumenti di pagamento;
- "risorse economiche" riguarda attività di ogni tipo che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenerli, beni o servizi;
- "congelamento di fondi" e "congelamento di risorse economiche" descrivono rispettivamente il divieto di movimentazione/uso dei fondi e il divieto di utilizzo delle risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi;
- "richiesta" copre anche pretese giudiziali o arbitrali, nonché domande di esecuzione di sentenze o lodi.
Deroghe e autorizzazioni
Il regolamento non prevede un divieto assoluto privo di eccezioni. L’articolo 3 consente autorizzazioni per esigenze di base, spese legali ragionevoli, costi di tenuta o custodia dei beni, spese straordinarie previa notifica preventiva di due settimane e pagamenti connessi a missioni diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali immuni. L’articolo 4 consente lo svincolo per soddisfare crediti derivanti da decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative, se anteriori o comunque efficaci secondo le condizioni previste, mentre l’articolo 5 disciplina i pagamenti dovuti in forza di obbligazioni contrattuali o accordi anteriori all’inserimento in elenco.
Accrediti consentiti su conti congelati
L’articolo 6 precisa che l’accredito di fondi su conti congelati non è vietato se i versamenti stessi restano congelati. Sono inoltre ammessi interessi, altri profitti, pagamenti contrattuali antecedenti all’inserimento in elenco e pagamenti conseguenti a decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, purché tali importi restino soggetti alle misure dell’articolo 2, paragrafo 1.
Obblighi di cooperazione, comunicazione e prevenzione dell’elusione
Le persone, entità e organismi interessati devono fornire immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione tutte le informazioni utili all’attuazione del regolamento, inclusi i dati sui conti e sugli importi congelati, e cooperare alle verifiche. Stati membri e Commissione si scambiano informazioni sulle misure adottate, sulle autorizzazioni rilasciate, sulle violazioni e sulle sentenze nazionali. È inoltre vietata qualsiasi partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività dirette a eludere le misure restrittive.
Tutela dell’affidamento e assenza di responsabilità in buona fede
L’articolo 9 tutela chi abbia congelato fondi o rifiutato di renderli disponibili in buona fede, ritenendo di agire conformemente al regolamento, salvo negligenza. Parimenti, non risponde chi abbia agito senza sapere e senza ragionevoli motivi di sospettare che la propria condotta avrebbe violato le misure restrittive.
Effetti sulle pretese contrattuali e processuali
Le richieste derivanti da contratti o operazioni influenzati dalle misure restrittive non sono soddisfatte quando siano presentate dai soggetti elencati o da chi agisca per loro conto. La norma comprende richieste di compensazione, indennizzo e garanzie/controgaranzie, anche finanziarie. L’onere di provare che una richiesta non è vietata grava su chi la propone, ma resta salvo il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’inadempimento contrattuale.
Procedura di designazione, riesame e allegati
Il Consiglio è competente a modificare l’allegato I quando decide di applicare misure restrittive a un soggetto. La decisione, comprensiva dei motivi, deve essere comunicata direttamente se possibile o mediante avviso pubblico, assicurando la possibilità di presentare osservazioni. Il Consiglio riesamina la decisione in presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali e rivede periodicamente l’elenco, almeno ogni dodici mesi. La Commissione può modificare l’allegato II sulla base delle informazioni degli Stati membri. L’allegato I deve contenere i motivi dell’inserimento e i dati identificativi disponibili dei soggetti elencati.
Sanzioni, dati personali e ambito territoriale
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e notificare le relative norme alla Commissione. Il trattamento dei dati personali è ammesso solo per i fini istituzionali connessi all’attuazione del regolamento ed è disciplinato anche alla luce del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725. L’ambito territoriale di applicazione è molto ampio e include territorio e spazio aereo dell’Unione, mezzi sotto giurisdizione degli Stati membri, cittadini dell’Unione ovunque si trovino e attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con conseguente immediata rilevanza operativa per banche, intermediari, imprese e professionisti chiamati a verificare l’eventuale inclusione dei soggetti nell’allegato I e a rispettare gli obblighi di congelamento e non messa a disposizione dei fondi.
Disposizioni principali
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "richiesta", "contratto o operazione", "autorità competenti", "risorse economiche", "congelamento di risorse economiche", "congelamento di fondi", "fondi" e "territorio dell’Unione". Le definizioni sono ampie e mirano a coprire ogni pretesa o operazione collegata a rapporti contrattuali, nonché tutte le principali tipologie di attività finanziarie e patrimoniali.
Congelamento e divieto di messa a disposizione di fondi
L’articolo 2 dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi elencati nell’allegato I. È inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a loro disposizione o a loro vantaggio. L’allegato I contiene i soggetti designati dal Consiglio in base ai criteri indicati nella decisione (PESC) 2019/1894.
Criteri di inserimento in allegato I
Sono elencati i soggetti responsabili o coinvolti, anche in fase di pianificazione o assistenza, in attività di trivellazione connesse a ricerca, produzione o estrazione di idrocarburi senza autorizzazione cipriota; i soggetti che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale a tali attività; e i soggetti associati a questi ultimi.
Deroghe umanitarie e per spese essenziali
L’articolo 3 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi e risorse economiche congelati per esigenze di base, spese legali ragionevoli, costi di gestione o custodia, spese straordinarie previa notifica almeno due settimane prima alla Commissione e alle autorità degli altri Stati membri, e pagamenti verso o da missioni diplomatiche/consolari o organizzazioni internazionali immuni per fini ufficiali. Le autorizzazioni concesse devono essere comunicate entro due settimane.
Deroga per decisioni giudiziarie o amministrative
L’articolo 4 permette lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati quando essi siano oggetto di una decisione arbitrale, giudiziaria o amministrativa anteriore o comunque valida secondo le condizioni previste, purché siano utilizzati esclusivamente per soddisfare crediti garantiti dalla decisione, la decisione non favorisca soggetti elencati e il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico. Anche in questo caso è prevista comunicazione entro due settimane.
Deroga per obbligazioni contrattuali pregresse
L’articolo 5 consente autorizzazioni per pagamenti dovuti in forza di contratti, accordi o obbligazioni sorti prima dell’inserimento nell’allegato I, a condizione che i fondi o le risorse siano usati per un pagamento dovuto da un soggetto elencato e che il pagamento non violi il divieto di messa a disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2. Le autorizzazioni vanno comunicate entro due settimane.
Accrediti su conti congelati e pagamenti consentiti
L’articolo 6 chiarisce che possono essere accreditati su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché tali versamenti restino congelati, con obbligo di informare senza indugio l’autorità competente. Sono inoltre consentiti accrediti di interessi o altri profitti, pagamenti dovuti per obbligazioni precedenti all’inserimento in elenco e pagamenti derivanti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, purché tali importi restino soggetti al congelamento.
Obblighi di informazione e collaborazione
L’articolo 7 impone, fatti salvi riservatezza e segreto professionale, di comunicare immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione ogni informazione utile all’attuazione del regolamento, inclusi dati su conti e importi congelati, e di collaborare alla verifica. Le informazioni sono utilizzabili solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.
Divieto di elusione
L’articolo 8 vieta di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure restrittive dell’articolo 2.
Responsabilità e buona fede
L’articolo 9 esclude responsabilità per chi congela fondi o rifiuta di renderli disponibili in buona fede ritenendo di agire conformemente al regolamento, salvo negligenza. È inoltre esclusa responsabilità per chi abbia agito senza sapere, e senza ragionevoli motivi per sospettare, che la propria condotta avrebbe violato le misure restrittive.
Effetti sulle richieste e onere della prova
L’articolo 10 prevede che non siano soddisfatte le richieste relative a contratti o operazioni influenzati dalle misure restrittive, incluse richieste di indennizzo, compensazione, garanzie o controgaranzie, se presentate da soggetti elencati o da chi agisce per loro conto. L’onere di dimostrare che la richiesta non è vietata grava sul soggetto che la propone. Resta salvo il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’inadempimento contrattuale.
Cooperazione tra Commissione e Stati membri
L’articolo 11 impone scambio reciproco di informazioni su misure adottate, fondi congelati, autorizzazioni concesse, violazioni, problemi applicativi e sentenze nazionali. Gli Stati membri devono inoltre comunicare senza indugio ogni altra informazione rilevante che possa incidere sull’efficace attuazione del regolamento.
Aggiornamento dell’elenco e diritto di difesa
L’articolo 12 stabilisce che, quando il Consiglio applica misure a un soggetto, modifica l’allegato I e gli trasmette la decisione con i motivi dell’inserimento, direttamente se possibile o mediante avviso pubblico, consentendo osservazioni. In caso di nuove osservazioni o prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. L’elenco è rivisto periodicamente e almeno ogni dodici mesi. La Commissione può modificare l’allegato II sulla base delle informazioni degli Stati membri.
Contenuto degli allegati
L’articolo 13 precisa che l’allegato I deve indicare i motivi dell’inserimento e i dati identificativi disponibili, quali nominativi e alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, numeri di passaporto o carta d’identità, indirizzo e funzione per le persone fisiche; denominazione, dati di registrazione e sede per persone giuridiche, entità e organismi.
Sanzioni nazionali
L’articolo 14 obbliga gli Stati membri a stabilire norme sanzionatorie per le violazioni del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e vanno notificate senza indugio alla Commissione.
Trattamento dei dati personali
L’articolo 15 consente a Consiglio, Commissione e alto rappresentante di trattare dati personali per l’esecuzione dei rispettivi compiti, inclusa la preparazione e l’aggiornamento dell’allegato I e l’inserimento delle informazioni nelle banche dati pubbliche delle sanzioni. Sono disciplinati anche il trattamento di dati relativi a reati e condanne, nei limiti necessari, e l’individuazione dei titolari del trattamento ai fini del regolamento (UE) 2018/1725.
Autorità competenti e comunicazioni
L’articolo 16 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti, pubblicandone i riferimenti sui siti web indicati nell’allegato II, e di notificare senza indugio alla Commissione tali autorità e ogni successiva modifica. Quando il regolamento richiede notifiche o comunicazioni alla Commissione, devono essere utilizzati i recapiti dell’allegato II.
Ambito territoriale di applicazione
L’articolo 17 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione e al suo spazio aereo, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche costituite secondo il diritto di uno Stato membro ovunque operino e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione.
Entrata in vigore
L’articolo 18 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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