Regolamento (UE) 2019/1889
Regolamento (UE) 2019/1889 del Consiglio dell’11 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE relativo al Venezuela, integrando nel regolamento (UE) 2017/2063 una disposizione espressa sul trattamento dei dati personali da parte del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante. La finalità è assicurare l’attuazione efficace delle misure restrittive e, al contempo, la massima certezza del diritto e il rispetto della normativa UE in materia di protezione dei dati. Vengono quindi precisate le basi, le finalità e i limiti del trattamento, nonché la qualifica dei soggetti istituzionali come titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Modifica il regolamento (UE) 2017/2063 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, introducendo una disciplina specifica sul trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni UE competenti.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro il Venezuela disciplinate dal regolamento (UE) 2017/2063. Riguarda il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando trattano dati personali per l’attuazione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche. Include anche il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure, ma solo nei limiti necessari; il trattamento deve rispettare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) 2017/2063 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti del Venezuela, già stabilito dal regolamento (UE) 2017/2063 in attuazione della decisione (PESC) 2017/2074. La modifica è adottata alla luce della decisione (PESC) 2019/1893, che ha introdotto nella disciplina PESC una disposizione dedicata al trattamento dei dati personali da parte del Consiglio e dell’alto rappresentante. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la certezza del diritto nell’Unione, consentendo la pubblicazione dei nominativi e degli altri dati pertinenti delle persone e degli enti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche, nel rispetto della normativa UE in materia di protezione dei dati.
Contesto e finalità della modifica
Il considerando centrale sottolinea che, per l’attuazione efficace del regime restrittivo, è opportuno rendere pubblici i nominativi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelati. Il regolamento chiarisce che ogni trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725, quest’ultimo applicabile alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione.
Ambito soggettivo e funzioni delle istituzioni UE
La nuova disposizione riguarda tre soggetti istituzionali:
- il Consiglio;
- la Commissione;
- l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Essi possono trattare dati personali esclusivamente per svolgere i compiti previsti dal regolamento sulle sanzioni. Il regolamento distingue le rispettive funzioni: il Consiglio è competente per la preparazione e l’introduzione di modifiche agli allegati IV e V; l’alto rappresentante per la preparazione di tali modifiche; la Commissione per l’aggiornamento delle banche dati pubbliche delle sanzioni e per il trattamento di informazioni sull’impatto delle misure adottate.
Contenuto dell’articolo 18 bis: finalità del trattamento
Il nuovo articolo 18 bis, paragrafo 1, precisa che il trattamento dei dati personali è ammesso per compiti strettamente funzionali al regime restrittivo. In particolare:
- per il Consiglio, la preparazione e l’inserimento di modifiche agli allegati IV e V;
- per l’alto rappresentante, la preparazione di modifiche agli allegati IV e V;
- per la Commissione, l’inserimento del contenuto degli allegati IV e V nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
- sempre per la Commissione, il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure, inclusi il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
Trattamento di dati sensibili o particolarmente delicati
Il paragrafo 2 dell’articolo 18 bis consente il trattamento, se del caso, di dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche inserite negli elenchi, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone. Tale trattamento è però ammesso solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati IV e V, quindi in un’ottica di stretta necessità e proporzionalità.
Titolari del trattamento e diritti degli interessati
Il paragrafo 3 qualifica come “titolari del trattamento” il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato III del regolamento e l’alto rappresentante, ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725. La finalità è garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i diritti riconosciuti da tale regolamento in materia di protezione dei dati personali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento dell’articolo 18 bis nel regolamento (UE) 2017/2063
L’articolo 1 del regolamento introduce l’articolo 18 bis nel regolamento originario, disciplinando il trattamento dei dati personali necessario all’esecuzione delle misure restrittive contro il Venezuela.
Finalità del trattamento dei dati personali
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare dati personali per svolgere i compiti previsti dal regolamento. Per il Consiglio e l’alto rappresentante, ciò include la preparazione e l’adozione di modifiche agli allegati IV e V; per la Commissione, l’inserimento dei contenuti degli allegati IV e V nell’elenco elettronico consolidato delle sanzioni e nella mappa interattiva delle sanzioni, nonché il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure, come il valore dei fondi congelati e le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
Trattamento di dati relativi a reati e condanne
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche inserite negli elenchi, a loro condanne penali o a misure di sicurezza che le riguardano, ma solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati IV e V.
Titolari del trattamento e tutela dei diritti degli interessati
Ai fini del regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato III del regolamento e l’alto rappresentante sono designati come titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725, così da garantire l’esercizio dei diritti delle persone fisiche interessate previsti da tale regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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