Regolamento (UE) 2020/1227
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i modelli standard e i formati di compilazione per le notifiche STS da trasmettere all’ESMA. Distingue tra cartolarizzazioni non ABCP, cartolarizzazioni ABCP e programmi ABCP, imponendo campi informativi specifici per ciascuna tipologia. La finalità è assicurare notifiche armonizzate, leggibili automaticamente e idonee a facilitare controlli di completezza e coerenza da parte di ESMA, investitori e autorità competenti.
Norme tecniche di attuazione per il formato elettronico e i moduli da utilizzare nella notifica delle cartolarizzazioni che soddisfano i requisiti STS.
Ambito di applicazione
Si applica alle notifiche di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) presentate all’ESMA ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e del regolamento delegato (UE) 2020/1226. Riguarda sia le cartolarizzazioni diverse dagli ABCP sia le cartolarizzazioni ABCP e i programmi ABCP, imponendo l’uso dei moduli e dei formati previsti negli allegati I, II e III. Le informazioni devono essere trasmesse in formato elettronico a lettura automatica; quando, per effetto delle disposizioni transitorie dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2402, alcuni dati non sono disponibili o non sono richiesti, va indicata la formula prevista dal regolamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.
Moduli per la notifica STS
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 definisce le norme tecniche di attuazione relative ai moduli da utilizzare per fornire le informazioni richieste ai fini della notifica STS. Esso si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2017/2402 sulla cartolarizzazione, che istituisce il regime delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, e attua l’esigenza di una notifica uniforme all’ESMA.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge che l’obiettivo è consentire notifiche efficaci e armonizzate delle operazioni che soddisfano i criteri STS di cui agli articoli da 19 a 22 e da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402. La standardizzazione del formato facilita la raccolta efficiente dei dati da parte dell’ESMA e agevola i controlli di coerenza e di completezza da parte degli investitori e delle autorità competenti.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento riguarda le informazioni da trasmettere all’ESMA per le notifiche STS. La disciplina è articolata in funzione della tipologia di operazione:
- cartolarizzazioni non ABCP, disciplinate dall’allegato I;
- cartolarizzazioni ABCP, disciplinate dall’allegato II;
- programmi ABCP, disciplinati dall’allegato III.
Le informazioni devono essere presentate secondo formati predeterminati e in formato elettronico a lettura automatica. Sono previsti campi per identificativi essenziali, quali ISIN, LEI, identificativo della notifica, identificativo unico, prospetto, repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, dati del cedente/promotore/prestatore originario, status STS e numerosi elementi descrittivi dei criteri STS applicabili.
Modulo per le cartolarizzazioni non ABCP
Per le cartolarizzazioni non ABCP, l’allegato I elenca i campi da compilare nel modulo STS. Tra gli elementi principali figurano:
- identificazione dell’operazione e delle parti coinvolte, inclusi primo referente, ISIN, LEI del cedente/promotore/prestatore originario, identificativo della notifica, identificativo unico, identificativo del prospetto, repertorio di dati, nome della cartolarizzazione, paese di stabilimento, classificazione e tipo di esposizioni sottostanti;
- dati temporali, come data di emissione e data di notifica;
- eventuale terzo autorizzato e relativa autorità competente;
- indicazione dello status STS;
- una serie ampia di campi sostanziali relativi ai criteri STS, tra cui vendita effettiva, revocatoria, trasferimento delle esposizioni, dichiarazioni e garanzie, gestione attiva del portafoglio, omogeneità delle attività, obblighi relativi alle esposizioni sottostanti, mantenimento del rischio, attenuazione del rischio di tasso di interesse e di cambio, derivati, blocco di contante, priorità di pagamento, eventi attivatori, continuità dei servizi, esperienza del gestore, dati storici di default e perdite, verifiche esterne del campione e modello di flusso di cassa.
L’allegato include anche un campo dedicato alla performance ambientale/ai prestiti su immobili residenziali o su veicoli/leasing auto, nonché un campo che richiama la responsabilità del cedente e del promotore per l’osservanza dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402.
Modulo per le cartolarizzazioni ABCP
Per le cartolarizzazioni ABCP, l’allegato II contiene un modulo analogo ma adattato alla struttura ABCP. Oltre agli identificativi essenziali e ai dati di notifica, il modulo richiede informazioni specifiche sul tipo di cartolarizzazione, sul promotore/cedente e sul terzo autorizzato. Sono poi previsti campi dedicati a requisiti propri del comparto ABCP, tra cui:
- qualifica del cedente come ente creditizio non UE, quando rilevante;
- conferma dei criteri di concessione dei crediti e della relativa vigilanza;
- vendita effettiva delle esposizioni e regime di revocatoria;
- dichiarazioni e garanzie, gestione attiva del portafoglio e assenza di ricartolarizzazione;
- regole su esposizioni sottostanti, pagamenti, rimborso, mantenimento del rischio, attenuazione dei rischi di tasso e cambio, derivati e continuità dei fornitori essenziali;
- definizioni relative ai prestiti problematici, priorità di pagamento, dati storici di default e perdite, omogeneità delle attività, obblighi sulle esposizioni sottostanti, eventi di rotativa/trigger e solidità del promotore.
Modulo per i programmi ABCP
L’allegato III disciplina il modulo per i programmi ABCP e richiede, oltre ai dati identificativi del programma e del promotore, informazioni sui meccanismi strutturali e di supporto del programma. In particolare sono previsti campi su:
- status STS;
- requisiti soggettivi del promotore, che deve essere un ente creditizio soggetto a vigilanza;
- sostegno del promotore come fornitore di liquidità;
- dimostrazione all’autorità competente;
- due diligence del promotore e mantenimento del rischio a livello di operazione o di programma;
- conformità all’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402 e conformità delle operazioni ABCP all’articolo 24, paragrafi da 1 a 8 e da 12 a 20;
- eventuale quota massima del 5 % di esposizioni sottostanti temporaneamente non conformi;
- durata residua media ponderata non superiore a due anni;
- programma interamente garantito, assenza di ricartolarizzazione e di supporto di credito determinante un secondo strato di segmentazione, assenza di opzioni call;
- attenuazione dei rischi di tasso di interesse e di cambio a livello di programma;
- requisiti documentali sul programma, compresi responsabilità del fiduciario, obblighi contrattuali del promotore, procedure in caso di inadempienza del gestore, sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto, copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito e gestione della linea di liquidità quando il promotore non rinnova l’impegno.
Formati tecnici dei campi
Gli allegati contengono anche le regole tecniche di formattazione. Sono definiti tipi di dato standard, quali:
- testo alfanumerico libero in ASCII;
- codice paese ISO 3166-1 alpha-2;
- codice valuta ISO 4217;
- date nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG);
- indicatori Y/N;
- ISIN secondo ISO 6166;
- LEI secondo ISO 17442.
Queste specifiche garantiscono uniformità e interoperabilità della notifica elettronica verso ESMA.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Moduli standard per la notifica STS
L’articolo 1 rinvia a tre modelli distinti: allegato I per le cartolarizzazioni non ABCP, allegato II per le cartolarizzazioni ABCP e allegato III per i programmi ABCP. Le informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2020/1226 devono essere inserite nei moduli corrispondenti, con suddivisione per campi codificati.
Formato elettronico e leggibilità automatica
Tutte le informazioni da comunicare devono essere trasmesse in formato elettronico a lettura automatica, secondo formati standardizzati per testo libero, codici paese, codici valuta, date ISO 8601, indicatori sì/no, ISIN e LEI.
Gestione dei casi di non disponibilità o transitorietà
Se alcune informazioni non sono disponibili o non sono richieste in virtù delle disposizioni transitorie dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2402, la notifica deve riportare nei campi pertinenti la dicitura "Non applicabile in ragione dell'applicazione delle disposizioni transitorie".
Informazioni supplementari
Le "Informazioni supplementari" previste dall’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1226 devono essere incluse nel campo "Casella da compilare" degli allegati I, II e III.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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