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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2128

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un modello uniforme di certificato ufficiale per specifiche partite di merci provenienti da paesi terzi destinate a navi in uscita dall’Unione o a basi militari NATO/USA. Disciplina sia il contenuto del certificato sia le modalità di rilascio, distinguendo tra formato cartaceo ed elettronico tramite IMSOC. Le norme mirano a garantire tracciabilità, coerenza con il sistema TRACES/IMSOC e riduzione degli oneri amministrativi, soprattutto nei casi di partite riassemblate in deposito. La disciplina si applica dal 14 dicembre 2019.

Stabilisce il modello unico di certificato ufficiale e le modalità di rilascio per le merci provenienti da paesi terzi destinate a navi in uscita dall’Unione o a basi militari NATO/USA, incluse le regole per i certificati cartacei ed elettronici.

Ambito di applicazione

Si applica ai certificati ufficiali relativi a partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi, quando tali merci sono consegnate a navi in uscita dal territorio dell’Unione e destinate all’approvvigionamento o al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri, oppure a basi militari della NATO o degli Stati Uniti situate nel territorio dell’Unione o in un paese terzo. Rilevano le operazioni svolte presso i posti di controllo frontalieri e nei depositi ubicati nel territorio dell’Unione. È escluso ogni ambito diverso da quello delle consegne sopra indicate; il regolamento rinvia inoltre alla definizione di «deposito» del regolamento delegato (UE) 2019/2124.

Modello di certificato ufficiale per merci destinate a navi in uscita dall’Unione o a basi militari NATO/USA

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, adottato in collegamento con il regolamento (UE) 2017/625 e con il regolamento delegato (UE) 2019/2124, stabilisce un modello uniforme di certificato ufficiale per alcune partite di merci provenienti da paesi terzi. La finalità è assicurare coerenza dei controlli ufficiali, tracciabilità delle merci e semplificazione amministrativa, anche attraverso l’uso del sistema TRACES/IMSOC.

Ambito oggettivo e soggetti interessati

Il regolamento riguarda le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi. Tali merci devono essere consegnate:

  • a navi in uscita dal territorio dell’Unione, per l’approvvigionamento o il consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri; oppure
  • a basi militari della NATO o degli Stati Uniti situate nel territorio dell’Unione o in un paese terzo.

La disciplina opera nei contesti di rilascio dei certificati da parte dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero o del deposito, come definito dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2124.

Fonti normative e coordinamento con altri atti dell’Unione

Il regolamento si fonda sull’articolo 77, paragrafo 3, lettera a), e sull’articolo 90, lettere a) e f), del regolamento (UE) 2017/625. I considerando evidenziano che il regolamento delegato (UE) 2019/2124 già richiede che le partite interessate siano accompagnate da un certificato ufficiale all’uscita dal deposito o durante il trasporto dal posto di controllo frontaliero alla nave. Il presente atto completa tale disciplina stabilendo un modello unico di certificato e adeguandolo al sistema TRACES, integrato nell’IMSOC ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.

Modello del certificato e possibilità di rilascio cartaceo o elettronico

L’articolo 2 dispone che per le partite rientranti nel campo di applicazione debba essere utilizzato il modello di certificato ufficiale riportato nell’allegato, parte 1. Il certificato può essere rilasciato:

  • in formato cartaceo;
  • in formato elettronico mediante IMSOC.

Il regolamento contempla anche il caso in cui il contenuto della partita sia formato in un deposito e comprenda prodotti di diversa origine o categoria: in tal caso è ammesso un unico certificato ufficiale di accompagnamento. La scelta risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di ridurre gli oneri amministrativi senza sacrificare la tracciabilità.

Requisiti dei certificati non presentati tramite IMSOC

L’articolo 3 disciplina i certificati non presentati con IMSOC. In tale ipotesi:

  • il certificato deve recare, oltre alla firma del certificatore, un timbro ufficiale;
  • firma e timbro devono avere colore diverso rispetto al testo stampato;
  • le dichiarazioni non pertinenti del modello devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure soppresse integralmente;
  • il certificato deve essere composto da un unico foglio, da fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario oppure da pagine numerate in sequenza;
  • se è composto da una sequenza di pagine, ciascuna pagina deve riportare il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, oltre alla firma del certificatore e al timbro ufficiale;
  • il certificato deve essere rilasciato prima che la partita esca dalla sfera di controllo dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero o del deposito.

Requisiti dei certificati presentati tramite IMSOC e firma elettronica

L’articolo 4 prevede che i certificati presentati con IMSOC si basino sul modello dell’allegato, parte 1, e siano presentati prima che la partita esca dalla sfera di controllo dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero o del deposito. Inoltre, tali certificati devono rispettare le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, in particolare l’articolo 39, per quanto riguarda i certificati elettronici e l’uso della firma elettronica.

Contenuto del modello: principali campi da compilare

L’allegato, parte 2, contiene istruzioni dettagliate di compilazione. Le informazioni richieste riguardano, in particolare:

  • il posto di controllo frontaliero o l’autorità competente rilasciante e il numero di riferimento TRACES;
  • il numero di riferimento del certificato, obbligatorio per i certificati non presentati con IMSOC;
  • il numero di riferimento IMSOC, se il certificato è registrato nel sistema;
  • lo speditore, se la spedizione avviene da un deposito;
  • l’operatore responsabile della partita nell’Unione;
  • il luogo di destinazione, distinguendo tra nave e base militare NATO/USA;
  • il mezzo di trasporto, con i relativi identificativi (numero di volo, nome nave, numero treno/vagone, targa, container, sigillo ufficiale);
  • la descrizione delle merci, con codice della nomenclatura combinata (NC), paese di origine e riferimento del DSCE di origine;
  • il numero totale di colli e il peso netto totale in kg;
  • la data e l’ora di partenza previste.

Le istruzioni specificano anche che, per il trasporto in container chiusi, il numero del container deve essere indicato; inoltre, in caso di partite alla rinfusa, il numero totale di colli è facoltativo.

Dichiarazione e conferma di arrivo

Il modello è strutturato in tre parti:

  • Parte I: informazioni dettagliate sulla partita;
  • Parte II: dichiarazione, da compilare da un veterinario ufficiale o da un ispettore ufficiale dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero o nel deposito;
  • Parte III: conferma dell’arrivo della partita.

La Parte III deve essere compilata, a seconda della destinazione, dall’autorità competente del porto di destinazione o dal rappresentante ufficiale del comandante della nave; dall’autorità competente responsabile dei controlli presso la base militare NATO/USA situata nell’Unione; oppure dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di uscita, se la base militare è situata in un paese terzo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modello unico di certificato ufficiale

L’articolo 2, in attuazione dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 29, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2124, impone l’uso del modello di certificato ufficiale riportato nell’allegato, parte I, per le partite destinate a navi in uscita dall’Unione o a basi militari NATO/USA. Il certificato può essere rilasciato in formato cartaceo o elettronico mediante IMSOC.

Partite riassemblate in deposito

Quando il contenuto della partita è formato in un deposito ed è composto da prodotti di diverse origini o categorie, è possibile rilasciare un unico certificato ufficiale di accompagnamento. Nelle note di compilazione si richiede la tracciabilità mediante l’indicazione del riferimento del DSCE di origine.

Requisiti per i certificati non presentati con IMSOC

L’articolo 3 disciplina i certificati cartacei o comunque non presentati tramite IMSOC: devono recare firma del certificatore e timbro ufficiale di colore diverso dal testo; le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate oppure soppresse; il certificato deve essere su un unico foglio, su fogli inseparabili o in pagine numerate; se a pagine, ogni pagina deve riportare il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e la firma e il timbro. Il certificato va rilasciato prima che la partita esca dalla sfera di controllo dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero o del deposito.

Requisiti per i certificati presentati con IMSOC e firma elettronica

L’articolo 4 prevede che i certificati presentati con IMSOC si basino sul modello dell’allegato, parte 1, siano presentati prima che la partita esca dalla sfera di controllo dell’autorità competente e rispettino l’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 in materia di certificati elettronici e firma elettronica.

Compilazione del certificato

L’articolo 5 rinvia alle note di compilazione contenute nell’allegato, parte 2, che dettagliano le informazioni da inserire nelle varie caselle, tra cui autorità emittente, numero di riferimento, speditore, operatore responsabile, destinazione, mezzo di trasporto, descrizione delle merci, DSCE di origine, numero di colli, peso netto e data/ora di partenza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisicurezza alimentaresanità animaletracciabilitàtrasporti e logistica doganale

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