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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15858/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 18/03/2019 con due motivi principali: 1) vizio procedurale per presunta inosservanza delle norme processuali a pena di nullità (art. 177 c.p.p.), in quanto l'avviso del decreto di fissazione dell'udienza non sarebbe stato notificato né al condannato (notifica tornata inevasa) né al difensore effettivo (la notifica sarebbe stata inviata al difensore d'ufficio nonostante agli atti risultasse nomina fiduciaria); 2) errata applicazione della legge penale (art. 606, co.1, lett. c) c.p.p.), perché la revoca automatica dei benefici della sospensione condizionale (art. 168, comma 1, n.1 c.p.) sarebbe stata disposta sulla base di una condanna sopravvenuta (Tribunale di Pisa 17/11/2017 per guida in stato di ebbrezza) che, a detta del ricorrente, non sarebbe della "stessa indole" delle condanne originarie cui era stato concesso il beneficio (sentenze Tribunale di Firenze 10/06/2014 e 15/12/2014 per reati rispettivamente riferiti agli artt. 609-quater e 337 c.p.).

La decisione

La Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse per rinuncia del ricorrente, il quale ha altresì segnalato che la Corte d'Appello di Firenze, con provvedimento del 24/09/2021, aveva già revocato l'ordinanza impugnata. Per tale ragione, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia. Non sono state imposte spese processuali né sanzioni alla Cassa delle ammende, trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta per fatto indipendente dalla volontà o da una situazione colposa del ricorrente. P.Q.M.: dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 177 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente per sostenere una nullità processuale relativa alle notifiche; la Corte non ha deciso nel merito visto che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 606, co. 1, lett. c) c.p.p.

    Citato come parametro di denunzia di errata applicazione della legge penale nell'impugnazione; la Corte non è entrata nel merito della censura sostanziale a causa della rinuncia e della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 168, comma 1, n. 1 c.p.

    Norma che prevede la revoca automatica della sospensione condizionale quando sopravviene condanna per delitto o contravvenzione della stessa indole; il ricorrente contestava l'applicazione di tale norma alla luce della diversa natura della condanna sopravvenuta, ma la Corte non si è pronunciata sul punto per inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse; consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorrente rinuncia al giudizio o viene meno il suo interesse per fatto sopravvenuto.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia al gravame e sussiste una sopravvenuta carenza di interesse (es. la stessa materia è stata già risolta a suo favore da un altro giudice), il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • L'esistenza di vizi di notifica o di presunte nullità processuali può essere censurata in appello/ricorso, ma tali questioni diventano irrilevanti se il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia o per sopravvenuta mancanza di interesse.
  • La Corte, quando decide per inammissibilità per rinuncia, di norma non entra nel merito delle censure sostanziali, quindi non fornisce un pronunciamento di merito sull'interpretazione applicativa delle norme sostanziali (es. sul campo di applicazione dell'art. 168 c.p.).
  • La mancata imposizione di spese o sanzioni è giustificata quando la carenza di interesse è dovuta a fatti indipendenti dalla volontà o da colpa del ricorrente.
  • Nel valutare la revoca automatica della sospensione condizionale (art. 168, comma 1, n.1), occorre accertare se la condanna sopravvenuta sia di "stessa indole" dei reati originari; tuttavia, tale valutazione richiede un pronunciamento di merito che non è sostituibile quando il procedimento si estingue per sopravvenuta lack di interesse.

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