Sentenza del 29/07/2016 n. 15850 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.M. aveva richiesto il rimborso della metà delle ritenute Irpef applicate nel 2000 dalla società A. S.p.A. sugli importi percepiti a titolo di incentivo all'esodo. L'Ufficio aveva respinto l'istanza perché presentata oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso ritenendo che il termine decorresse dalla pronuncia del 16 gennaio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea, che aveva accertato la discriminazione della normativa italiana. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che la pronuncia europea non può riaprire rapporti tributari già esauriti per intervenuta decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso del contribuente contro il diniego di rimborso. Ha stabilito che il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento o dell'applicazione della ritenuta e opera anche quando la norma fiscale applicata sia stata successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La pronuncia della Corte di giustizia non riapre i rapporti già esauriti per intervenuta decadenza. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Il termine di decadenza decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".
Il termine per presentare la domanda di rimborso decorre dal pagamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta, anche se la norma applicata viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
D.P.R. n. 917/1986, art. 19, comma 4-bis
La disposizione fiscale relativa al trattamento dell'incentivo all'esodo costituiva la base normativa delle ritenute contestate, poi ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ordinanza del 16 gennaio 2008
Qualora sia accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finchè non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria.
L'accertamento dell'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione consente di disapplicare la disposizione discriminatoria, ma non incide sui rapporti tributari già definitivamente esauriti per prescrizione o decadenza.
Principio dei rapporti giuridici esauriti
L'efficacia retroattiva delle pronunce che dichiarano l'illegittimità di una norma incontra il limite della certezza del diritto: quando è già maturata una causa di prescrizione o decadenza, il rapporto non può essere riaperto.
Massime di principio
- La successiva dichiarazione di incompatibilità di una norma fiscale con il diritto dell'Unione europea non consente automaticamente di ottenere il rimborso di imposte o ritenute già versate.
- Per verificare la tempestività di una domanda di rimborso occorre normalmente calcolare il termine decadenziale dalla data del versamento o dell'applicazione della ritenuta, non dalla data della successiva pronuncia giudiziaria favorevole.
- Una pronuncia della Corte di giustizia può incidere sui rapporti ancora aperti, ma non riapre quelli già esauriti per decorso dei termini di decadenza o prescrizione.
- I termini decadenziali sono considerati strumenti di certezza dei rapporti giuridici e possono prevalere anche quando il tributo sia stato applicato sulla base di una norma poi riconosciuta illegittima o discriminatoria.
- In situazioni analoghe è quindi essenziale verificare tempestivamente i termini nazionali per il rimborso e presentare l'istanza prima della loro scadenza, senza attendere eventuali pronunce europee o costituzionali.
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