Sentenza del 29/07/2016 n. 15827 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Giudizio di ottemperanza - Poteri ermeneutici del giudice - Criteri - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.P. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sostenendo che, nel giudizio di ottemperanza, la CTR avesse illegittimamente richiesto al commissario ad acta di ottenere la conferma della certificazione del fondo pensione sui rendimenti conseguiti, svolgendo così nuovi accertamenti di merito estranei al giudicato. L’Agenzia delle entrate, con ricorso incidentale, ha sostenuto che il rimborso non fosse dovuto perché il fondo non avrebbe investito sul mercato i capitali accantonati e non sarebbe stato dimostrato un effettivo rendimento finanziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale di C.P. e dichiarato inammissibile quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, compensando integralmente le spese. Ha stabilito che il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere diritti nuovi, ma può precisare e rendere effettivi gli obblighi derivanti dal giudicato, anche disponendo verifiche tramite un commissario ad acta. Nel caso concreto, la verifica della certificazione del 22 maggio 2006 era coerente con il giudicato. La Corte ha inoltre confermato che, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la componente qualificabile come rendimento, distinta dalla sorte capitale costituita dai contributi, è soggetta alla ritenuta del 12,50% anche se il fondo non ha effettuato investimenti sul mercato finanziario.
Norme richiamate
Art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992
La Commissione tributaria "adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza... attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione".
Il giudizio di ottemperanza serve a rendere effettivo il comando contenuto nel giudicato. Il giudice deve rispettarne l’oggetto e non può attribuire diritti nuovi, ma può interpretare, precisare e attuare gli obblighi già riconosciuti, anche nominando un commissario ad acta.
Art. 6 della legge n. 482 del 1985
Aliquota del 12,50% sulle somme qualificabili come rendimento.
La componente di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2000 beneficia della ritenuta del 12,50%, purché sia distinta dalla sorte capitale rappresentata dai contributi versati.
Artt. 16 e 17 del TUIR
Per la parte non qualificabile come rendimento e per il regime applicabile dal 1° gennaio 2001, resta applicabile la tassazione separata prevista per le prestazioni di previdenza complementare, secondo la disciplina vigente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può modificare il contenuto del giudicato né riconoscere pretese nuove, ma può svolgere le attività interpretative e operative necessarie per determinarne la concreta attuazione.
- La nomina di un commissario ad acta o la richiesta di verificare documenti e certificazioni è legittima quando serve a quantificare o rendere eseguibile un diritto già riconosciuto dalla sentenza.
- Quando una prestazione previdenziale comprende sia contributi sia rendimenti, le due componenti devono essere individuate e tassate separatamente.
- Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, il rendimento può beneficiare dell’aliquota del 12,50% anche senza prova di un investimento diretto sul mercato finanziario, se deriva dalla capitalizzazione o gestione dei versamenti ed è adeguatamente documentato.
- L’amministrazione non può riproporre nel giudizio di ottemperanza contestazioni già superate dal giudicato o incompatibili con le verifiche espressamente ordinate dal giudice.
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