Sentenza del 30/05/2017 n. 13580 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.D. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva confermato il diniego del rimborso IRAP versata per gli anni 2002-2005. Con un unico motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997: sosteneva di avere svolto l'attività prevalentemente con il proprio lavoro, senza beni strumentali rilevanti né un'organizzazione capace di accrescerne l'efficacia e la redditività. La CTR aveva invece ravvisato l'autonoma organizzazione sulla base dello studio in locazione, dei beni strumentali, dei compensi a terzi e delle altre spese e interessi indicati nelle dichiarazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse motivatamente accertato l'esistenza di un'autonoma organizzazione, sulla base di elementi idonei a dimostrare una capacità produttiva aggiuntiva rispetto al solo lavoro personale. Il contribuente, cui spettava provare i presupposti del rimborso, non aveva prodotto documenti sufficienti a dimostrare l'assenza di tale organizzazione; la censura di violazione di legge era generica e non consentiva di rimettere in discussione gli accertamenti di fatto. P.D. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.700, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c)
l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette
L'attività professionale è soggetta a IRAP se il professionista è responsabile di un'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo necessario oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui. In una domanda di rimborso, spetta al contribuente provare l'assenza di tali condizioni; l'accertamento di merito è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è incongrua.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1
l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata
Per le attività di lavoro autonomo considerate dalla disposizione, l'esclusione dall'IRAP dipende dall'assenza di autonoma organizzazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
la censura di violazione di legge, apparendo generica, alla luce del principio sopra enunciato
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con il principio giuridico applicabile; una contestazione generica non supera la valutazione di merito degli elementi probatori.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP non basta rilevare che l'attività si fonda soprattutto sul lavoro personale: occorre valutare concretamente se beni, locali, spese e collaborazioni costituiscano un supporto organizzativo non trascurabile e produttivo di capacità aggiuntiva.
- In caso di richiesta di rimborso IRAP, il contribuente deve documentare l'assenza dell'autonoma organizzazione; la sola affermazione di aver lavorato personalmente e di non aver avuto dotazioni rilevanti può non essere sufficiente.
- L'accertamento dell'organizzazione è una valutazione di fatto affidata al giudice di merito. In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove mediante una generica censura di violazione di legge; occorre indicare specificamente l'errore giuridico, ferma la necessità di contestare con i mezzi processuali appropriati eventuali vizi della motivazione.
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