Cassazione Penale, Sentenza n. 10485/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che, in riforma dell'ordinanza del GIP di Prato, aveva applicato la custodia cautelare in carcere per vari reati (tra cui violazione della legge sugli stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, violazione della legge sulle armi e due fatti di ricettazione). Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dello Jiang, deduceva principalmente la nullità dell'ordinanza per mancata traduzione in lingua cinese (l'imputato non parla né comprende l'italiano) e, in subordine, vizio di motivazione in relazione all'intensità delle esigenze cautelari, anche alla luce del tempo trascorso dai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: accertata la mancata traduzione dell'ordinanza nella lingua conosciuta dall'indagato (e non essendo emersi elementi contrari sulla sua non conoscenza dell'italiano), la Corte ha distinto tra ordinanze già eseguite e ordinanze non eseguite. Nel caso concreto l'ordinanza del Tribunale era suscettibile di esecuzione ma non era stata ancora eseguita; pertanto la mancata traduzione non comporta nullità automatica dell'intero provvedimento, ma impone la traduzione dell'atto e la conseguente decorrenza dei termini dall'avvenuta notifica della traduzione. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata traduzione e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per i necessari adempimenti (traduzione e notifiche).
Norme richiamate
Disciplina del giudizio di appello in materia cautelare; contesto procedurale relativo all'appello proposto dal Pubblico Ministero che ha portato al provvedimento del Tribunale di riesame.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma connessa alle garanzie processuali e all'assistenza linguistica; richiamata nel quadro delle tutele per l'alloglotta che non comprende la lingua italiana.
Norma relativa alla lingua del procedimento e all'obbligo di garantire la comprensione degli atti all'indagato/all'imputato alloglotto; insieme all'art. 292 e' stata interpretata come fonte dell'obbligo di traduzione del provvedimento cautelare quando risulti che il destinatario non conosce l'italiano.
Norma sulle nullità degli atti processuali; combinata con l'art. 143, consente di dichiarare la nullità qualora manchi la traduzione necessaria per l'esercizio della difesa dell'alloglotta, nei casi previsti dalla giurisprudenza.
art. 24, comma 2 Cost.
Principio costituzionale del diritto alla difesa; richiamato per sottolineare la necessita' di garantire la comprensione degli atti e delle decisioni che incidono sulla libertà personale.
art. 6 CEDU (par. 3, lett. a))
Diritto a un processo equo e a garanzie difensive; invocato per sostenere l'esigenza di assistenza linguistica/traduzione per l'alloglotta.
Richiama l'obbligo di motivazione delle decisioni in ordine alle misure cautelari; utilizzato nel tema del secondo motivo relativo alla insufficiente motivazione sull'intensità delle esigenze cautelari.
Norma che disciplina i presupposti e la scelta della misura cautelare personale (tra cui l'intensità delle esigenze cautelari); invocata dalla difesa per sostenere che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato l'aggravamento della misura alla luce del tempo trascorso.
Massime di principio
- Se il destinatario di un provvedimento cautelare è alloglotto e risulta che non conosce la lingua italiana, la mancata traduzione dell'ordinanza che applica una misura cautelare costituisce vizio rilevante: la giurisprudenza consente la declaratoria di nullità per mancata traduzione, ma il rimedio pratico dipende dall'esecutività dell'atto.
- Distinguere sempre tra ordinanza cautelare già eseguita e non eseguita: se l'ordinanza è stata eseguita senza traduzione la Corte tende a ritenere la nullità e a chiedere rimedi più incisivi; se non è ancora eseguita, la mancata traduzione impone in primo luogo la traduzione e la regolarizzazione formale, con decorrenza dei termini di impugnazione dalla notifica della traduzione.
- La parte alloglotta che lamenta la mancanza di traduzione deve indicare un interesse concreto e attuale (non una mera doglianza astratta): ossia deve dimostrare il pregiudizio o la necessità pratica di conoscere le ragioni del provvedimento (ad es. per impugnare l'aggravamento della misura).
- In sede di impugnazione delle misure cautelari è essenziale che il difensore faccia esplicita richiesta di traduzione e interprete sin dalle fasi iniziali e documenti la effettiva impossibilità del cliente di comprendere l'italiano (verbali, dichiarazioni), per evitare difficoltà probatorie successive.
- Quando si contesta l'intensità delle esigenze cautelari (es. aggravamento della misura), il giudice deve motivare adeguatamente collegando i fatti, il tempo trascorso e la concreta persistenza delle esigenze cautelari; la mancata motivazione su elementi obiettivi (tempo, attenuazione del pericolo) può costituire motivo di censura.
- Prassi operativa: se manca la traduzione, il giudice di legittimità o il giudice del riesame può disporre l'annullamento limitato alla nullità formale e la rimessione degli atti all'organo competente per la traduzione e la notifica, fatti salvi i termini processuali che decorreranno dalla notifica della traduzione stessa.
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