Sentenza n. 621/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2482/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, che aveva riconosciuto al docente il diritto all'accredito di complessivi € 2.500 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2482/2024, con la quale l'Amministrazione era stata condannata ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 7 marzo 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in particolare la formazione del giudicato per mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina quale commissario ad acta del dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o di un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato, precisando che dopo tale scadenza spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500 per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure esecutive previste.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
In presenza di inottemperanza, il giudice può imporre una penalità di mora, determinata nella fattispecie in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
L'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione presuppone, oltre alla definitività del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione per l'adempimento dell'amministrazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente dal collegio secondo la disciplina delle spese di giustizia, incluse le disposizioni richiamate per l'utilizzo del mezzo proprio e per le ulteriori spese di adempimento.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
La disposizione è richiamata quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
La disposizione disciplina, secondo il richiamo operato dal giudice, la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
La richiesta di liquidazione del compenso del commissario deve essere presentata nel termine previsto, a pena di decadenza; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo entro un termine prefissato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dall'ordine giudiziale di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 71 e tale termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →