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Sentenza

Sentenza n. 296/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali concernenti il ripristino di un varco pedonale su area privata condominiale e la realizzazione della relativa segnaletica orizzontale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota comunale del 18 novembre 2023 e, per quanto occorrente, quella del 31 agosto 2023, sostenendo che il Comune avesse preteso di costituire, su un'area privata destinata a parcheggio del complesso commerciale, una servitù ad uso pubblico o un diritto reale d'uso per l'apertura di un varco pedonale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, nonché la violazione dei principi di leale collaborazione, buona fede e trasparenza, per la mancata partecipazione dei proprietari e dei condomini. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1032 c.c., sostenendo l'assenza di un titolo idoneo alla costituzione della servitù o del diritto reale d'uso, non essendovi un atto amministrativo ablatorio, un contratto o una sentenza. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e falso presupposto di fatto, contestando l'effettiva esistenza delle richieste degli utenti, degli esercenti e della polizia municipale, nonché la necessità e la preesistenza del varco. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la carenza di lesività degli atti e la sopravvenuta carenza di interesse in ragione della vendita dell'immobile. Ha sostenuto che il varco fosse stato autorizzato dal Condominio e realizzato da privati, mentre l'intervento comunale si fosse limitato al raccordo della segnaletica con l'attraversamento pedonale sulla via pubblica.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile l'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., poiché gli atti impugnati riguardavano interventi di urbanizzazione e, quindi, la materia urbanistica ed edilizia, comprensiva degli aspetti dell'uso del territorio. Ha respinto anche l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse: la dichiarazione della ricorrente di voler ottenere l'accertamento dell'illegittimità degli atti ai fini risarcitori era sufficiente ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., secondo il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria n. 8/2022. Nel merito, il Collegio ha ritenuto decisiva la volontà del Condominio di aprire il varco. La delibera condominiale del 29 novembre 2023, adottata in seguito alla richiesta comunale per ragioni di sicurezza e mobilità degli utenti, ha dimostrato che l'intervento era stato autorizzato dal proprietario dell'area, d'intesa con il Comune. Tale elemento ha escluso che il Comune avesse imposto una servitù pubblica o altro diritto reale e ha reso infondate le censure relative alla necessità di un procedimento ablatorio, alla partecipazione procedimentale, alla motivazione e all'istruttoria. Le note comunali sono state qualificate come sollecitazione al ripristino di un varco privato e comunicazione della realizzazione della segnaletica, non come atti costitutivi di un diritto reale o ablativi. Il ricorso è stato pertanto respinto; le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ... f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio ...

    La giurisdizione esclusiva amministrativa si estende agli atti riferibili a interventi di urbanizzazione e, più in generale, alla materia urbanistica ed edilizia e a tutti gli aspetti dell'uso del territorio.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    accertamento della illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori

    Quando sopravviene la carenza di interesse all'annullamento, è sufficiente dichiarare l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori; non è necessario specificare i presupposti della futura domanda risarcitoria né proporla nello stesso giudizio.

  • art. 73 c.p.a.

    La dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a.

    La dichiarazione dell'interesse risarcitorio deve essere formulata nel rispetto delle forme e dei termini processuali previsti per le memorie.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non sono richieste in assenza di un procedimento amministrativo effettivamente avviato e quando l'intervento dell'amministrazione non costituisce esercizio di un potere autoritativo.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione e le correlate censure di difetto di istruttoria non risultano utilmente invocabili rispetto ad atti che non hanno natura provvedimentale e si limitano a sollecitare o comunicare interventi privati e opere di segnaletica.

  • art. 1032 c.c.

    La costituzione coattiva di una servitù richiede uno specifico titolo giuridico; tuttavia, tale esigenza non viene in rilievo quando il passaggio su area privata sia stato autorizzato dal proprietario o dal condominio, senza imposizione autoritativa.

Massime di principio

  • Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., le controversie sugli atti della pubblica amministrazione riferibili alla realizzazione di opere di urbanizzazione e, più in generale, alla materia urbanistica ed edilizia e all'uso del territorio.
  • Quando, dopo la proposizione dell'azione di annullamento, sopravviene la perdita dell'interesse attuale all'eliminazione dell'atto, la mera dichiarazione della parte di avere interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori consente la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.; non è necessario proporre nello stesso giudizio la domanda risarcitoria né specificarne già tutti i presupposti.
  • L'apertura di un passaggio su area privata, autorizzata dal proprietario o dall'organo condominiale competente e realizzata d'intesa con il Comune, non integra l'imposizione amministrativa di una servitù pubblica o di altro diritto reale e non richiede, per tale ragione, un procedimento ablatorio.
  • Le garanzie di partecipazione procedimentale, l'obbligo di motivazione e le esigenze di istruttoria presuppongono l'esercizio di un potere amministrativo mediante un procedimento e un provvedimento; non operano, nei medesimi termini, quando l'amministrazione si limiti a sollecitare il ripristino di un'opera privata autorizzata dal proprietario o a completare la segnaletica su area pubblica in continuità con essa.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniLocalizzazione di opere e impiantiGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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