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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31002/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia e per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha precisato che, essendo venuto meno l'interesse dopo la proposizione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né il pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Benevento; il ricorrente ha successivamente rassegnato rinuncia il 29/04/2022 determinando una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in Cassazione

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    "ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020"

    Usato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale prevista dal decreto

  • Sez. Un., n. 7 del 1997 (Rv. 208166)

    Sez. un., n. 7 del 1997 Rv. 208166 - 01

    Giurisprudenza di principio secondo la quale la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione del ricorso, intervenuta dopo la sua proposizione, comporta inammissibilità senza applicazione delle sanzioni pecuniarie o della condanna alle spese

  • Sez. Un., n. 20 del 1996 (Rv. 206168)

    Sez. un. N. 20 del 1996 Rv. 206168 - 01

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale che conferma il criterio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse esclude l'automatica imposizione di sanzioni o spese a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia al ricorso o viene meno l'interesse dopo la proposizione, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende
  • La rinuncia deve essere documentata e tempestiva; è utile conservare l'atto formale di rinuncia o altra prova della sopravvenuta mancanza di interesse
  • Il procedimento può essere trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 quando applicabile
  • Prima di proporre un ricorso è consigliabile verificare l'effettiva e durevole esistenza dell'interesse a impugnare per evitare inutili atti o rischi processuali

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