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Sentenza

Sentenza n. 1060/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento a) della determinazione n. 5063 in data 28 novembre 2025 e la comunicazione in data 2 dicembre 2025; b) della relazione istruttoria del responsabile unico del procedimento del 13 novembre 2025 e dei verbali della commissione n. 7 in data 27 ottobre 2025 e n. 8 del 13 novembre 2025; c) della determinazione n. 6571 in data 16 dicembre 2025 di aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato; d) dei verbali n. 9 in data 11 dicembre 2025 e n. 10 del 15 dicembre 2025 e la relazione istruttoria del responsabile unico del procedimento richiamata in occasione della disposta aggiudicazione; e) della determinazione n. 4847 in data 2 ottobre 2025 nella parte in cui è stata disposta la riapertura del procedimento di verifica.

Giustizia amministrativa202502799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di esclusione per anomalia dell'offerta, risoluzione del contratto in corso, riapertura della verifica di anomalia e successiva aggiudicazione del servizio a un raggruppamento controinteressato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, originariamente prima classificata e già affidataria del servizio, ha impugnato gli atti con cui il Comune, in esecuzione di una precedente sentenza che aveva imposto una verifica più approfondita dell'anomalia, ha riaperto il subprocedimento, ritenuto insostenibile l'offerta, disposto l'esclusione e la risoluzione del contratto, e aggiudicato il servizio al raggruppamento secondo graduato. Ha dedotto che le giustificazioni e i chiarimenti forniti dimostravano la sostenibilità dell'offerta, anche alla luce degli standard regionali sui rapporti tra personale e bambini, delle ore accantonate e delle migliorie offerte. Ha contestato il monte-ore assunto dall'Amministrazione, non previsto dalla lex specialis e riferito a 78 settimane poi ridotte a 75,5, la quantificazione del costo del personale, il calcolo delle ore per le figure aggiuntive, la considerazione separata dei due asili, l'irrilevanza attribuita all'assenteismo e l'asserito deficit economico. Ha inoltre sostenuto che l'esecuzione regolare del servizio già iniziata dimostrasse in concreto la sostenibilità dell'offerta, invocando il principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. 36/2023 e il legittimo affidamento. Il Comune e il raggruppamento controinteressato hanno eccepito i limiti del sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia, la logicità e analiticità delle valutazioni amministrative, l'inidoneità dei dati di assenteismo maturati in fase esecutiva a modificare ex post l'offerta e, inoltre, l'inammissibilità delle contestazioni rivolte all'aggiudicazione per omessa proposizione di motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo il fatto che la ricorrente avesse calcolato il fabbisogno di personale sulla base del numero complessivo di posti dei due asili, anziché parametrarlo separatamente ai posti delle due strutture, fisicamente distinte e non contigue. Secondo il Collegio, il personale non poteva essere redistribuito tra i due plessi, poiché ciascuno richiedeva una copertura dedicata; il disciplinare considerava infatti separatamente i due servizi, pur inseriti in un unico lotto. A fronte di 56.058,75 ore calcolate dalla ricorrente, la stazione appaltante aveva stimato 64.543,40 ore. Applicando ai fabbisogni dell'Amministrazione i costi orari indicati dalla stessa ricorrente, il costo della manodopera risultava pari a circa 1.250.179 euro, cui dovevano aggiungersi circa 27.528,81 euro per le figure aggiuntive offerte come miglioria, con conseguente insufficienza dell'importo destinato al personale rispetto al fabbisogno necessario a pieno regime e agli standard richiesti. Il ricorso a due lavoratori svantaggiati e ai conseguenti esoneri contributivi non era sufficiente a colmare il divario. Il TAR ha inoltre escluso che i dati sull'assenteismo rilevati durante l'esecuzione potessero essere utilizzati per riscrivere ex post i costi dichiarati in gara, perché ciò avrebbe alterato sostanzialmente la struttura dell'offerta economica nella fase di verifica dell'anomalia. Non è stata quindi ravvisata l'illegittimità degli atti di esclusione, risoluzione e aggiudicazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.

Norme richiamate

  • d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato è stato invocato dalla ricorrente, ma non ha impedito il rigetto, poiché la verifica ha evidenziato l'insufficienza strutturale dell'offerta rispetto al fabbisogno di personale e agli standard richiesti.

  • decreto del Presidente della Regione in data 16 maggio 2013

    La ricorrente lo ha richiamato per sostenere il calcolo del fabbisogno sulla base dei rapporti numerici tra educatori, ausiliari e bambini; il TAR ha tuttavia ritenuto errata l'applicazione complessiva ai due plessi distinti.

Massime di principio

  • Nella verifica di anomalia, la sostenibilità dell'offerta relativa a servizi svolti in strutture fisicamente distinte deve essere valutata considerando la necessità di assicurare la copertura del personale per ciascuna struttura, quando la lex specialis considera separatamente i relativi servizi e impone standard organizzativi dedicati.
  • Il giudizio di anomalia è legittimo quando il costo della manodopera dichiarato non copre il fabbisogno orario necessario a garantire, a pieno regime, gli standard richiesti e le prestazioni migliorative offerte.
  • In sede di giustificazioni dell'offerta anomala non è consentito modificare sostanzialmente ex post la struttura dell'offerta economica mediante il ricorso a dati maturati nella fase di esecuzione del servizio, quali i tassi effettivi di assenteismo.
  • La regolare esecuzione del servizio nel periodo iniziale non dimostra necessariamente la sostenibilità dell'offerta per l'intera durata e a pieno regime, né impedisce alla stazione appaltante di verificare l'insufficienza strutturale del monte-ore e dei costi dichiarati.
  • Gli esoneri contributivi derivanti dall'impiego di lavoratori svantaggiati non sono sufficienti a rendere sostenibile un'offerta quando il relativo vantaggio economico non colma il divario tra il costo della manodopera dichiarato e quello necessario per assicurare il servizio secondo gli standard di gara.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereLegittimo affidamento

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