Cassazione Civile, Ordinanza n. 05440/2025 del 01/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto l'accertamento del diritto all'attribuzione della categoria E, con decorrenza dal 16 luglio 2010 o, in subordine, dall'8 luglio 2013, e delle conseguenti differenze retributive, sostenendo di avere svolto mansioni superiori rispetto alla categoria di appartenenza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provato che la dipendente, pur inquadrata come biologa e addetta a compiti relativi agli infortuni da rischio biologico, avesse svolto attività riconducibili alla categoria E, posizione E1, caratterizzata da autonomia decisionale e da funzioni di coordinamento, controllo e gestione dell'attività nell'area sanitaria. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con due motivi, plurime violazioni di legge e vizi motivazionali: nel primo ha denunciato violazione degli artt. 111 Cost., 132, 115, 116 e 342 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse mal valutato la prova testimoniale e la documentazione aziendale da cui sarebbe emerso lo svolgimento di mansioni superiori; nel secondo ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363 e 2103 c.c. e degli artt. 15 e 51 del c.c.n.l. applicabile, sostenendo che, in quanto biologa, svolgeva i propri compiti con piena autonomia e che non fosse necessario, per il riconoscimento della categoria rivendicata, dimostrare anche funzioni di coordinamento e controllo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo, mescolando censure eterogenee di violazione di legge, vizi processuali e vizi motivazionali senza distinguere chiaramente il vizio dedotto, con conseguente difetto di specificità del devolutum. Ha inoltre escluso la configurabilità del vizio ex art. 132 c.p.c., osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era mancante né apparente, ma articolata e comprensibile. Quanto alla censura di omesso esame di fatti decisivi, la Corte ha rilevato che essa mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità, tanto più in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione per denunciare un preteso vizio della sentenza, ma la Corte esclude che vi fosse un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 132 c.p.c.
La nullità/invalidità della sentenza per motivazione è configurabile solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non basta il dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è stata dedotta in modo promiscuo con altre censure; la Corte ne ha escluso la configurabilità per difetto di specificità del motivo.
art. 116 c.p.c.
La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente rivolta a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 342 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza un'autonoma e specifica critica idonea a delimitare il devolutum.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che i diversi vizi di legittimità non possono essere cumulati in modo confuso nel medesimo motivo, poiché il vizio di violazione di legge presuppone un fatto già accertato, mentre il vizio motivazionale attiene al fatto ancora controverso.
art. 1362 c.c.
Richiamato per sostenere una diversa interpretazione del contratto collettivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a una nuova valutazione del fatto.
art. 1363 c.c.
Richiamato per contestare l'interpretazione del c.c.n.l., senza che la Corte entrasse nel merito per l'inammissibilità delle censure.
art. 2103 c.c.
Invocato in relazione alla rivendicazione di mansioni superiori e al relativo inquadramento; la Corte non esamina il merito della corretta applicazione della norma per l'inammissibilità del ricorso.
art. 15 c.c.n.l. personale dipendente strutture sanitarie associate AIOP, ARIS e Fondazione Don Carlo Gnocchi
Citato dalla ricorrente come base contrattuale della pretesa di inquadramento; la Corte non ne compie un'interpretazione sostanziale, limitandosi a dichiarare inammissibili le censure.
art. 51 c.c.n.l. personale dipendente strutture sanitarie associate AIOP, ARIS e Fondazione Don Carlo Gnocchi
Secondo la ricorrente non richiedeva compiti di coordinamento e controllo per l'attribuzione della categoria richiesta; la Corte non accoglie la lettura proposta perché il motivo è inammissibile.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Richiamato per evidenziare la preclusione alla censura sul fatto in presenza di doppia conforme, pur precisando che la doglianza sarebbe comunque inammissibile anche a prescindere da tale preclusione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che cumuli in modo indistinto violazioni di legge, vizi processuali e censure motivazionali senza specificare con precisione quale errore sia riferito a ciascun vizio dedotto.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. presuppone un fatto già accertato dal giudice di merito; non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove.
- Il vizio di motivazione oggi rilevante in cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, essendo riservata al giudice di merito l'interpretazione delle prove, la scelta di quelle ritenute decisive e il controllo della loro attendibilità.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non è configurabile quando la parte contesti soltanto la sufficienza o la logicità dell'apprezzamento probatorio.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi incontra una forte preclusione e, comunque, non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito.
- Per il riconoscimento di mansioni superiori e del correlato inquadramento, la parte che agisce deve offrire una prova specifica delle concrete mansioni svolte e della loro riconducibilità alla categoria rivendicata; la mera allegazione di autonomia operativa o di mansioni tecniche non è sufficiente se il giudice di merito accerta il difetto dei requisiti propri della categoria superiore.
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