Cassazione Penale, Sentenza n. 20311/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La questione decisiva è però la maturazione del termine prescrizionale del reato contestato, ossia il delitto ex art. 186 cod. strada risalente al 24-01-2017, che determina l'estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato è ormai estinto per prescrizione e, per tale causa estintiva, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. Non si è quindi proceduto all'esame dei motivi sostanziali di ricorso. Inoltre l'estinzione per prescrizione comporta, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, che la competenza esclusiva sull'accertamento delle condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria spetti al Prefetto: di conseguenza la sanzione amministrativa accessoria applicata deve essere eliminata e si dispone l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Firenze per gli adempimenti di sua competenza. Sentenza depositata il 28-02-2022.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
La fattispecie contestata (guida in stato di ebbrezza) risale al 24-01-2017; la Cassazione accerta che è intervenuta la prescrizione del reato, con conseguente estinzione penale.
art. 224, comma 3, Codice della Strada
L'estinzione del reato per prescrizione comporta che la verifica e l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente) rientrino nella competenza esclusiva del Prefetto; pertanto la sanzione amministrativa impostata dal giudice penale va eliminata e la materia deve essere rimessa all'autorità amministrativa.
art. 129, comma finale, Codice di Procedura Penale
La Corte osserva che non è possibile applicare il disposto di tale norma in cassazione se non risulta evidente il ricorrere di una causa di non punibilità richiamata dalla norma stessa; nel caso di specie non sussisteva tale evidenza nella motivazione impugnata.
Giurisprudenza (Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009; Cass., 23-1-1997, Bornigia; Cass., 24-6-1996, Battaglia)
La Corte richiama orientamenti consolidati secondo i quali la presenza di una causa estintiva del reato impone la immediata declaratoria dell'estinzione in cassazione e preclude la possibilità di annullamento con rinvio per proseguire il processo; la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di declarare immediatamente l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Se in sede di cassazione emerge che il reato è estinto per prescrizione, la Corte deve dichiarare l'estinzione e non può rinviare il procedimento per un ulteriore accertamento sui motivi di ricorso.
- L'estinzione penale del reato comporta che le sanzioni amministrative accessorie legate alla fattispecie (es. provvedimenti sulla patente) devono essere riesaminate dall'autorità amministrativa competente (Prefetto) ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada.
- Non è possibile invocare ex officio o applicare l'art. 129 c.p.p. in cassazione se non risulta in modo manifesto una delle cause di non punibilità contemplate dalla norma.
- La declaratoria di prescrizione in favore dell'imputato ha effetto immediato sull'efficacia delle sanzioni penali e sulla prosecuzione del processo: il giudice della legittimità opera l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto.
- In impugnazioni penali dove sussistono più questioni (prescrizione vs. merito), la presenza di una causa estintiva prevale e chiude il processo evitando ulteriori valutazioni di merito.
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