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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41900/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente erogatore)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per recuperare euro 134.128,35, oltre interessi, a titolo di restituzione di aiuti comunitari ritenuti indebitamente percepiti per la produzione di tabacco degli anni 1993 e 1994. In primo grado l'opposizione all'ingiunzione era stata accolta, mentre in appello la domanda dell'ente erogatore veniva accolta e l'opposizione rigettata. Con il ricorso per cassazione il destinatario dell'ingiunzione ha dedotto quattro censure: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita introduzione in appello di una domanda nuova, poiché in appello l'ente avrebbe mutato la qualificazione della responsabilità da solidale a personale e diretta; 2) violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile sul punto della pretesa novità della domanda; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per mancata valutazione della documentazione in atti e di un provvedimento di archiviazione del Ministero delle politiche agricole; 4) violazione del Reg. UE n. 2988/1995, dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 2946 c.c. in tema di prescrizione, sostenendo l'applicabilità del termine quadriennale europeo all'azione di ripetizione dell'indebito e la sua decorrenza dalle irregolarità contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello per la partecipazione di un giudice aggregato, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 che ha ritenuto legittima, fino al 31 ottobre 2025, la partecipazione dei giudici aggregati ai collegi delle Corti di appello. Quanto ai motivi, ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo perché la pretesa non costituiva una domanda nuova: l'azione era sempre stata di ripetizione di indebito mediante ingiunzione, con identico bene della vita e identiche ragioni recuperatorie, e la Corte territoriale aveva correttamente precisato che le somme erano state percepite direttamente dall'interessato, mentre le società indicate avevano mera funzione delegata alla corresponsione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, poiché non indicava dove e quando fosse intervenuta l'archiviazione ministeriale né spiegava la sua vincolatività o l'incidenza nel giudizio. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché il Reg. UE n. 2988/1995, invocato dal ricorrente, è successivo ai fatti del 1993-1994 e non può avere efficacia retroattiva in materia sostanziale; inoltre la censura non superava il consolidato orientamento secondo cui il termine quadriennale europeo opera come regola generale ma non esclude, se più lungo, l'applicazione della disciplina nazionale anteriore. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    adunanza camerale fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    norma processuale che disciplina il rito camerale utilizzato per la decisione del ricorso

  • art. 345 c.p.c.

    violazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 345, comma 1, cod. proc. civ.

    vieta in appello la proposizione di domande nuove; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non vi fosse alcuna domanda nuova ma la medesima azione di ripetizione di indebito

  • art. 111 Cost.

    nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 4 in relazione all'art. 111 Cost.

    richiamato per denunciare il difetto di motivazione; la Corte ha escluso la motivazione apparente

  • art. 115 c.p.c.

    violazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., segnatamente error in iudicando in relazione all'art 115, comma 2

    richiamato nel motivo sul preteso mancato esame delle prove/documenti

  • art. 116 c.p.c.

    violazione di norma di diritto ai sensi dell'art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., segnatamente error in iudicando in relazione all'art 115, comma 2 e all'art. 116 cod. proc. civ.

    richiamato nel motivo sul preteso errato apprezzamento delle risultanze documentali

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 3; n. 4; n. 5 cod. proc. civ.

    indica i vizi deducibili in cassazione; la Corte ha qualificato varie censure come inammissibili o aspecifiche

  • art. 366 c.p.c.

    violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    richiamato per l'aspecificità del terzo motivo, non adeguatamente autosufficiente

  • Reg. UE n. 2988/1995

    prescrizione quadriennale dell'indebito; art. 3, n. 1

    ha portata generale contro le irregolarità lesive degli interessi finanziari UE; il termine quadriennale è direttamente applicabile salvo disciplina settoriale più breve o normativa nazionale più lunga, ma non può applicarsi retroattivamente a fatti anteriori alla sua entrata in vigore

  • art. 2033 c.c.

    in combinato disposto con l'art. 2946 c.c.

    richiamato quale base dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo

  • art. 2946 c.c.

    in combinato disposto con l'art. 2033 c.c.

    richiamato per il termine ordinario di prescrizione invocato dal ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto

    norma richiamata per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Non integra domanda nuova, vietata in appello, la mera diversa qualificazione giuridica della medesima pretesa quando restano identici il bene della vita richiesto e il fatto costitutivo posto a base dell'azione.
  • La censura di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata consente di ricostruire, sia pure sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci omesso esame di un fatto decisivo deve essere specifico e autosufficiente, indicando con precisione il fatto, il suo rilievo decisivo e il luogo processuale in cui è stato dedotto.
  • Un regolamento dell'Unione europea che introduce una disciplina sostanziale non può essere applicato retroattivamente a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, salvo espressa previsione o disciplina compatibile.
  • In materia di recupero di aiuti comunitari indebitamente percepiti, il termine quadriennale del regolamento europeo opera come regola generale, ma non esclude l'applicazione di termini nazionali più lunghi ove compatibili e se riferiti a fatti e rapporti non coperti dalla retroattività della fonte europea.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLegge applicabile
RamiProcesso civileTributiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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