Cassazione Penale, Ordinanza n. 14081/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto al merito, la Corte osserva che non risultano elementi tali da imporre una formula di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. nonostante la prescrizione del reato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 13/03/2025, relativa a un giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo risulta che i motivi di ricorso investivano la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e l'applicabilità della causa di non punibilità/esimente di cui all'art. 393-bis c.p. La Corte rileva tuttavia che le doglianze non si confrontano realmente con la motivazione della sentenza impugnata, riproducono censure già esaminate nei gradi di merito e mirano sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Inoltre, la Corte afferma che non emergono elementi idonei a giustificare, in presenza di un reato estinto per prescrizione, una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice oggetto del giudizio di responsabilità, relativa al reato contestato
art. 393-bis c.p.
invocata dal ricorrente quale esimente/causa di non punibilità, ma ritenuta non utile a superare le valutazioni dei giudici di merito sulla base delle censure proposte
art. 129, comma 2, c.p.p.
in presenza di prescrizione, il proscioglimento immediato è possibile solo se dagli atti emergono evidenti cause di non punibilità o il fatto non sussiste/non costituisce reato; qui la Corte esclude tale evenienza
art. 337 cod. pen.
richiamo alla medesima fattispecie incriminatrice contestata
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, sono inammissibili i motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate nei gradi di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso che, sotto il pretesto di dedurre vizi di motivazione o violazioni di legge, chieda in realtà una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- In presenza di reato prescritto, la Corte di cassazione può pronunciare proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. solo quando dagli atti emergano in modo immediato e inequivoco cause di non punibilità o elementi che escludano la responsabilità; in difetto, il ricorso resta inammissibile.
- La deduzione dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. deve misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli accertamenti di fatto già compiuti; censure generiche o meramente assertive non sono idonee a scalfire la decisione di merito.
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