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Sentenza

Sentenza n. 16540/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme sulla richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio (D), presentata dalla ricorrente in data 26/08/2025;

Giustizia amministrativa202606478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento del Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme sulla domanda di visto d’ingresso per motivi di studio presentata il 26 agosto 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di visto per motivi di studio, deducendo la violazione dei termini generali e di specie per la conclusione del procedimento. Ha riferito che, nonostante il tempo trascorso dalla domanda del 26 agosto 2025, l’Amministrazione aveva fornito soltanto un riscontro interlocutorio e non aveva adottato un provvedimento espresso; ha quindi chiesto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., che fosse dichiarato l’obbligo di provvedere.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di ius postulandi, senza esame della questione relativa al silenzio e all’obbligo di concludere il procedimento. Il TAR ha ritenuto invalida la procura conferita all’estero: la firma della conferente non era autenticata da un pubblico ufficiale munito del relativo potere secondo la legge del luogo di rilascio e mancava la legalizzazione dell’attestazione straniera; non risultava quindi rispettata la procedura formale necessaria per utilizzare la procura nell’ordinamento italiano. Il Collegio ha compensato le spese, in considerazione della definizione in rito e delle peculiarità della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    La procura alle liti conferita all’estero, affinché possa produrre effetti nell’ordinamento italiano, richiede l’autenticazione della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di residenza del conferente (secondo la lex loci) e la legalizzazione del documento da parte della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 52, comma 1, lett. f) del d.lgs. 71/2011.

    Per produrre effetti in Italia, la procura rilasciata all’estero deve recare l’autenticazione della firma secondo la legge del luogo e la legalizzazione da parte della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo l’applicazione della procedura sostitutiva dell’apostille.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    La procura alle liti conferita all’estero, affinché possa produrre effetti nell’ordinamento italiano, richiede l’autenticazione della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di residenza del conferente (secondo la lex loci) e la legalizzazione del documento da parte della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 52, comma 1, lett. f) del d.lgs. 71/2011.

    La procura rilasciata all’estero deve rispettare le formalità di autenticazione e legalizzazione richieste per il suo utilizzo in Italia; nella fattispecie, l’assenza di autenticazione ha comportato anche la mancanza della necessaria legalizzazione dell’attestazione straniera.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con legge 20 dicembre 1966, n. 1253

    A tale procedura ordinaria si sostituisce, per gli Stati contraenti della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, il più semplice procedimento dell’apostille.

    Per gli atti provenienti da Stati contraenti, l’apostille sostituisce la procedura ordinaria di legalizzazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Sostiene, quindi, la violazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento, sia generali sia di specie, e chiede, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., di dichiarare l’obbligo dell’Ambasciata di provvedere.

    La norma è indicata quale base dell’azione contro il silenzio, ma il TAR non ne ha esaminato i presupposti, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per invalidità della procura.

Massime di principio

  • La procura alle liti conferita all’estero può essere utilizzata nell’ordinamento italiano soltanto se la firma è autenticata da un’autorità munita del relativo potere secondo la legge del luogo di rilascio e l’attestazione è legalizzata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana; per gli Stati contraenti della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, l’apostille sostituisce la legalizzazione ordinaria.
  • L’assenza dell’autenticazione della firma sulla procura conferita all’estero e della conseguente legalizzazione dell’attestazione impedisce alla procura di produrre effetti processuali e determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo

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