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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12066/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Alcune lavoratrici infermiere di una azienda sanitaria pubblica avevano agito per ottenere la retribuzione del tempo impiegato per indossare e togliere la divisa di servizio, sostenendo che tale attività, imposta per ragioni di igiene e sicurezza, dovesse essere considerata tempo di lavoro. La Corte d'appello aveva accolto la domanda solo per alcune ricorrenti turniste addette alla continuità assistenziale, ritenendo che i 15 minuti previsti da regolamenti aziendali per il passaggio di consegne comprendessero anche vestizione e svestizione; aveva invece escluso il diritto per una lavoratrice non turnista. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con cinque motivi, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, errata interpretazione dei regolamenti aziendali e della contrattazione collettiva, nonché violazione della disciplina europea e nazionale sull'orario di lavoro, sostenendo che il tempo tuta fosse autonomamente retribuibile e non potesse essere confuso con il cambio consegne. Hanno inoltre censurato il mancato accertamento, per la lavoratrice non turnista, delle concrete modalità di svolgimento della prestazione e dell'eventuale inclusione dei tempi di vestizione nell'orario lavorato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi e ha accolto il quinto motivo solo per quanto riguarda la posizione della lavoratrice non turnista. Ha ritenuto non fondate le doglianze sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla interpretazione dei regolamenti aziendali, osservando che la Corte territoriale aveva operato una valutazione di merito non irragionevole nel leggere i 15 minuti regolamentari come misura forfettaria comprensiva sia del cambio consegne sia dei tempi di vestizione e svestizione. Ha invece censurato la decisione nella parte in cui aveva negato il diritto alla retribuzione della lavoratrice non turnista sulla base del solo dato astratto della mancata turnazione, senza accertare in concreto se i tempi di vestizione e svestizione fossero stati effettivamente resi e remunerati come parte dell'orario di lavoro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello affinché compia i necessari accertamenti su tale posizione individuale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato dai ricorrenti come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che vi sia stata violazione, poiché il giudice di merito ha solo fornito una soluzione di merito alla domanda proposta.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    sono richiamati come norme sul perimetro del sindacato di legittimità per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per contestare l'interpretazione dei regolamenti aziendali; la Corte ritiene però non censurabile in cassazione la scelta interpretativa non irrazionale del giudice di merito.

  • art. 1367 c.c.

    invocato quale criterio ermeneutico dai ricorrenti; la Corte non ne ravvisa violazione nella lettura dei regolamenti operata in appello.

  • art. 1324 c.c.

    richiamato per affermare che l'atto unilaterale/regolamento della ASL è soggetto al medesimo regime dell'interpretazione contrattuale.

  • art. 26 CCNL comparto Sanità Pubblica 7 aprile 1999

    richiamato dai ricorrenti come disciplina collettiva non contenente alcun riferimento alla vestizione e svestizione.

  • art. 5 CCNL Comparto Sanità Pubblica 10 aprile 2008

    richiamato dai ricorrenti in continuità con il precedente CCNL, a sostegno della tesi che mancasse una disciplina della vestizione/svestizione.

  • art. 27 CCNL 2016-2018

    è evocato come disciplina sopravvenuta che considera la fase preparatoria e può valere quale parametro interpretativo o utile riferimento quantitativo.

  • d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2, lett. a)

    richiamato per definire l'orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

  • Direttiva 93/104/CE

    è richiamata come fonte europea recepita dal d.lgs. n. 66/2003 sulla nozione di orario di lavoro.

  • Direttiva 2003/88/CE

    richiamata per la definizione di orario di lavoro come tempo in cui il lavoratore è presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a sua disposizione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per l'uso del precedente di legittimità come principio applicabile al caso analogo.

Massime di principio

  • Il tempo impiegato per la vestizione e la svestizione può integrare orario di lavoro retribuibile quando l'obbligo di indossare la divisa è imposto da esigenze organizzative, di igiene o di sicurezza e l'attività deve svolgersi nel luogo di lavoro.
  • La separazione concettuale tra tempo di vestizione/svestizione e tempo di passaggio consegne non impedisce che, in concreto, tali attività siano regolate unitariamente con una misura forfettaria complessiva, purché la quantificazione non sia irragionevole.
  • L'interpretazione di regolamenti aziendali o atti unilaterali, soggetti al regime dell'art. 1324 c.c., è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, non per il solo fatto che sia preferita una delle possibili letture.
  • In presenza di una pretesa retributiva per tempi preparatori della prestazione, il giudice deve verificare in concreto se tali tempi siano stati effettivamente richiesti dal datore di lavoro e se siano stati esclusi dalla remunerazione già corrisposta; non basta un riferimento astratto alla qualifica o alla turnazione.
  • La disciplina collettiva sopravvenuta può costituire un criterio interpretativo del significato di regolamenti o prassi anteriori, soprattutto quando questi ultimi presentino formulazioni imprecise e orientate a una quantificazione approssimativa del tempo di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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